Cosa succede al Tfr se l'azienda fallisce?
Fallimento del datore di lavoro: come ottenere il pagamento del Trattamento di fine rapporto dal Fondo di Garanzia dell’Inps.
Cosa succede al Tfr se l’azienda fallisce? Qualora l’azienda dovesse chiudere per fallimento, il dipendente che non ha ancora percepito il Tfr e non lo ha destinato a fondi pensione potrebbe giustamente nutrire preoccupazioni sul recupero di tali somme accantonate dal datore nel corso del rapporto di lavoro. In verità, la legge tutela il lavoratore e gli consente di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato sino ad allora.
È tuttavia prevista un’apposita procedura che può essere svolta direttamente dal dipendente o dal suo avvocato.
Vediamo allora cosa succede al Tfr se l’azienda fallisce e come recuperare tutte le somme, a chi presentare la domanda e come procedere.
Indice
Chi paga il Tfr se l’azienda fallisce?
Nell’ipotesi in cui l’azienda fallisca, il Tfr dei dipendenti viene pagato dal Fondo di Garanzia dell’Inps
Per ottenere il pagamento del Tfr dal Fondo di Garanzia è necessario presentare apposita domanda da parte del diretto interessato o dal suo avvocato. Nel caso di morte del lavoratore, la domanda può essere inoltrata anche dagli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).
Non possono ottenere il pagamento del Tfr dal fondo di garanzia:
- i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (che ricevono il Tfr dal Fondo Esattoriali Inps) e al Fondo Dazieri (che ricevono il pagamento del Tfr da Consap SpA);
- i lavoratori dipendenti da aziende agricole, limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui Tfr è accantonato all’ENPAIA e gli operai a tempo determinato;
- i lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato e parastato, regioni, province e comuni;
- i giornalisti, per i quali il Fondo di garanzia è gestito dall’Inpgi.
Come funziona il Fondo di Garanzia dell’Inps?
Il
Quando si può ottenere il pagamento del Tfr in caso di fallimento dell’azienda?
L’intervento del Fondo di Garanzia rivolto a pagare il Tfr del lavoratore può avvenire nei seguenti casi:
- fallimento;
- concordato preventivo;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria;
- procedura di liquidazione del patrimonio.
Non sempre però succede che l’azienda possa essere sottoposta a tali procedure per le quali sono previsti degli appositi requisiti soggettivi e di indebitamento
- avviare, tramite il proprio avvocato, una procedura giudiziale contro l’azienda per far accertare al giudice il proprio credito (ad esempio attraverso un ricorso per decreto ingiuntivo);
- tentare un pignoramento [2] che dovrà andare a vuoto (se il pignoramento dovesse raggiungere l’obiettivo, il problema del recupero delle somme non si porrebbe).
La necessità del lavoratore di esperire, per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, l’esecuzione forzata viene meno in tutti i casi in cui l’esperimento di quest’ultima ecceda i limiti dell’ordinaria diligenza o quando la mancanza o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro si considerano provate in relazione al caso concreto
Se l’esecuzione forzata è infruttuosa e non risultano circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’azione esecutiva, il lavoratore può quindi conseguire il Tfr dal Fondo di garanzia.
Come ottenere il Tfr se l’azienda fallisce?
Se l’azienda fallisce il lavoratore deve avviare la seguente procedura per poter accedere al Fondo di Garanzia e ottenere il pagamento del Tfr:
- il lavoratore deve presentare apposita domanda al curatore del fallimento (il cui nome può essere reperito presso la cancelleria fallimentare del tribunale competente);
- nell’istanza l’interessato deve dimostrare il proprio credito, attraverso le buste paga o la CU (che potrà eventualmente recuperare dal consulente del lavoro o dal commercialista dell’azienda fallita). In assenza di tali documenti, bisognerà comunque mettersi in contatto con il curatore che effettuerà le relative verifiche attraverso i libri contabili e la documentazione lavoristica. Se il lavoratore aveva già cessato l’attività prima del fallimento ed aveva agito in giudizio, ottenendo dal giudice una sentenza o un decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro, dovrà produrre tali documenti;
- bisogna attendere l’udienza di verifica dello Stato passivo (la cui data può essere conosciuta anche contattando il curatore). In quella occasione il giudice delegato al fallimento accerterà tutti i crediti insinuati al fallimento, compresi quelli dei lavoratori dipendenti. In tale occasione, non è necessario che il lavoratore partecipi;
- una volta accertati i crediti, il giudice dichiara esecutivo lo stato passivo con apposito provvedimento;
- con la copia autentica dello stato passivo esecutivo (che si può richiedere presso la cancelleria fallimentare) è possibile presentare la domanda per il pagamento dell’Inps al Fondo di Garanzia.
Tutta questa procedura può essere delegata al proprio avvocato, come spesso succede per semplicità.
Come si presenta la domanda di intervento al Fondo di Garanzia dell’Inps per il Tfr?
La domanda di intervento del Fondo di garanzia del Tfr e dei crediti di lavoro diversi dal Tfr deve essere inoltrata esclusivamente attraverso i seguenti canali:
- web – servizi telematici accessibili mediante Spid, attraverso il sito dell’Inps;
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- contact center, tramite il numero verde Inps.
In caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa è necessario allegare alla domanda:
- la copia autentica dello stato passivo esecutivo (anche per estratto). La documentazione non è necessaria se il responsabile della procedura concorsuale o la cancelleria del tribunale abbiano provveduto a trasmettere all’Inps una copia in formato digitale;
- la dichiarazione sostitutiva del certificato del tribunale che attesta che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’articolo 98, Legge Fallimentare. Dal 21 marzo 2014, la dichiarazione è integrata nella domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia;
- il modello SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale. In caso di comprovato rifiuto di compilazione da parte del responsabile della procedura di concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione dovranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la produzione di idonea documentazione (come l’istanza di ammissione al passivo completa di documentazione) e del modello SR54;
- la copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione;
- la copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione. Da allegare sempre se con l’accertamento del credito è stato chiesto l’accertamento della natura subordinata dal rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro insolvente.
Termine per la presentazione della domanda di pagamento del Tfr al Fondo di Garanzia
In caso di fallimento o di amministrazione straordinaria, la legge prevede un termine massimo entro cui inoltrare la domanda al Fondo di Garanzia: tale termine è di
Cosa paga il Fondo di Garanzia?
Il Fondo liquida le somme spettanti a titolo di Tfr, compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria entro 60 giorni dalla richiesta, mediante accredito sul conto corrente del beneficiario.
Gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dal momento della cessazione del rapporto e fino alla data del relativo pagamento.
Per le somme versate, il Fondo, previa esibizione della contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro e degli eventuali condebitori solidali.
Il Fondo liquida anche le ultime tre mensilità dello stipendio se non sono state già pagate dal datore di lavoro prima del fallimento, ma ciò solo a condizione che rientrino nei 12 mesi anteriori al fallimento.
Per “ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro”, s’intende l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente.
Il credito deve riferirsi solo alla retribuzione propriamente detta, inclusi i ratei di tredicesima e delle altre eventuali mensilità aggiuntive previste contrattualmente, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e di maternità.
Sono invece esclusi l’indennità di mancato preavviso, gli importi relativi a ferie non godute e le indennità di malattia a carico dell’Inps che avrebbero dovuto essere anticipate dal datore di lavoro.
Tali somme sono erogate dal Fondo nei limiti di un massimale, pari a 3 volte la misura massima del trattamento Cigs mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
I presupposti per richiedere la copertura del Fondo in relazione ai crediti diversi dal Tfr e i termini per la presentazione della domanda, sono gli stessi previsti per il Tfr.