Cosa succede al Tfr se l'azienda fallisce?

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Autore: Redazione

07 aprile 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Fallimento del datore di lavoro: come ottenere il pagamento del Trattamento di fine rapporto dal Fondo di Garanzia dell’Inps.

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Cosa succede al Tfr se l’azienda fallisce? Qualora l’azienda dovesse chiudere per fallimento, il dipendente che non ha ancora percepito il Tfr e non lo ha destinato a fondi pensione potrebbe giustamente nutrire preoccupazioni sul recupero di tali somme accantonate dal datore nel corso del rapporto di lavoro. In verità, la legge tutela il lavoratore e gli consente di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato sino ad allora.

È tuttavia prevista un’apposita procedura che può essere svolta direttamente dal dipendente o dal suo avvocato.

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Vediamo allora cosa succede al Tfr se l’azienda fallisce e come recuperare tutte le somme, a chi presentare la domanda e come procedere.

Chi paga il Tfr se l’azienda fallisce?

Nell’ipotesi in cui l’azienda fallisca, il Tfr dei dipendenti viene pagato dal Fondo di Garanzia dell’Inps

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. Si tratta di un fondo statale a cui hanno accesso tutti i lavoratori dipendenti privati. Sono compresi apprendisti, dirigenti di aziende industriali, soci di cooperative di lavoro.

Per ottenere il pagamento del Tfr dal Fondo di Garanzia è necessario presentare apposita domanda da parte del diretto interessato o dal suo avvocato. Nel caso di morte del lavoratore, la domanda può essere inoltrata anche dagli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).

Non possono ottenere il pagamento del Tfr dal fondo di garanzia:

Come funziona il Fondo di Garanzia dell’Inps?

Il

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datore di lavoro contribuisce al finanziamento del Fondo con il versamento di un contributo pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Tuttavia, il Fondo garantisce la copertura del trattamento indipendentemente dal versamento o meno del contributo.

Quando si può ottenere il pagamento del Tfr in caso di fallimento dell’azienda?

L’intervento del Fondo di Garanzia rivolto a pagare il Tfr del lavoratore può avvenire nei seguenti casi:

Non sempre però succede che l’azienda possa essere sottoposta a tali procedure per le quali sono previsti degli appositi requisiti soggettivi e di indebitamento

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[1]. Pertanto, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non possa fallire ma sia ugualmente insolvente e non possa erogare ai dipendenti il Tfr, questi ultimi possono ugualmente rivolgersi al Fondo di Garanzia dell’Inps. Ma prima di ciò, il lavoratore dovrà:

La necessità del lavoratore di esperire, per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, l’esecuzione forzata viene meno in tutti i casi in cui l’esperimento di quest’ultima ecceda i limiti dell’ordinaria diligenza o quando la mancanza o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro si considerano provate in relazione al caso concreto

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[3].

Se l’esecuzione forzata è infruttuosa e non risultano circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’azione esecutiva, il lavoratore può quindi conseguire il Tfr dal Fondo di garanzia.

Come ottenere il Tfr se l’azienda fallisce?

Se l’azienda fallisce il lavoratore deve avviare la seguente procedura per poter accedere al Fondo di Garanzia e ottenere il pagamento del Tfr:

Tutta questa procedura può essere delegata al proprio avvocato, come spesso succede per semplicità.

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Come si presenta la domanda di intervento al Fondo di Garanzia dell’Inps per il Tfr?

La domanda di intervento del Fondo di garanzia del Tfr e dei crediti di lavoro diversi dal Tfr deve essere inoltrata esclusivamente attraverso i seguenti canali:

In caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa è necessario allegare alla domanda:

Termine per la presentazione della domanda di pagamento del Tfr al Fondo di Garanzia

In caso di fallimento o di amministrazione straordinaria, la legge prevede un termine massimo entro cui inoltrare la domanda al Fondo di Garanzia: tale termine è di

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cinque anni e decorre dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione con la quale il curatore informa che lo stato passivo è reso esecutivo.

Cosa paga il Fondo di Garanzia?

Il Fondo liquida le somme spettanti a titolo di Tfr, compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria entro 60 giorni dalla richiesta, mediante accredito sul conto corrente del beneficiario.

Gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dal momento della cessazione del rapporto e fino alla data del relativo pagamento.

Per le somme versate, il Fondo, previa esibizione della contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro e degli eventuali condebitori solidali.

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Il Fondo liquida anche le ultime tre mensilità dello stipendio se non sono state già pagate dal datore di lavoro prima del fallimento, ma ciò solo a condizione che rientrino nei 12 mesi anteriori al fallimento.

Per “ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro”, s’intende l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente.

Il credito deve riferirsi solo alla retribuzione propriamente detta, inclusi i ratei di tredicesima e delle altre eventuali mensilità aggiuntive previste contrattualmente, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e di maternità.

Sono invece esclusi l’indennità di mancato preavviso, gli importi relativi a ferie non godute e le indennità di malattia a carico dell’Inps che avrebbero dovuto essere anticipate dal datore di lavoro.

Tali somme sono erogate dal Fondo nei limiti di un massimale, pari a 3 volte la misura massima del trattamento Cigs mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

I presupposti per richiedere la copertura del Fondo in relazione ai crediti diversi dal Tfr e i termini per la presentazione della domanda, sono gli stessi previsti per il Tfr.

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