Prescrizione di bollo auto e di sanzioni amministrative
Ho ricevuto pochi giorni fa un’ingiunzione per mancato pagamento bollo auto e una cartella per omesso pagamento di sanzioni per violazione di norme del Codice della strada. Sono prescritte?
Per quanto riguarda l’ingiunzione di pagamento alla tassa automobilistica (cosiddetto “bollo auto”) afferente all’anno 2017 l’importo ingiunto avrebbe dovuto essere pagato entro lo stesso 2017.
In base al decreto legge n. 953 del 1982, il termine di prescrizione della tassa automobilistica è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Ne consegue che l’importo indicato nell’ingiunzione poteva essere richiesto in pagamento dalla Regione entro il 31 dicembre del 2020.
Tuttavia, le norme emanate durante l’emergenza per la pandemia da Covid – 19 hanno allungato i termini di prescrizione.
In particolare, le norme contenute nel decreto legge n. 18 del 2020 (l’articolo 67, 4° comma, per la precisione) ha reso applicabile alle entrate tributarie (quindi anche alla tassa automobilistica) l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2015 che stabilisce la sospensione della prescrizione per tutto il periodo in cui sono sospesi il versamento dei tributi da parte dei cittadini.
E, quindi, siccome l’articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 ha sospeso per i cittadini il versamento dei tributi nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per 541 giorni), allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica è stato sospeso per un identico periodo di 541 giorni con la conseguenza che nel suo caso la
Pertanto, la notifica dell’ingiunzione di pagamento effettuata dalla Regione rispetta i nuovi termini di prescrizione allungati dalla legge.
Stesso discorso va fatto per la cartella di pagamento notificatale dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione e relativa ad una sanzione per violazione di norme del Codice della strada elevata dalla Polizia locale.
La prescrizione in materia di sanzioni per violazioni del Codice della strada è di cinque anni e decorre dalla data di notifica del verbale di accertamento (articolo 209 del Codice della strada).
Nel suo caso, il verbale di accertamento fu notificato nel gennaio 2017 e, perciò, la prescrizione si sarebbe compiuta nel gennaio 2022.
Anche in questo caso, però, le norme emergenziali per fronteggiare la pandemia da Covid – 19 hanno prorogato i termini di prescrizione. Infatti l’articolo 68, comma 4 bis, del decreto legge n. 18 del 2020 ha stabilito che per i carichi tributari e non tributari affidati all’agente della riscossione durante il periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.
Nel suo caso, il carico non tributario relativo alla sanzione per violazione delle norme del Codice della strada fu affidato all’agente della riscossione (cioè all’Agenzia delle Entrate – Riscossione) il 10.2.2021 (data indicata nella stessa cartella da lei allegata) e, perciò, in una data che ricade nel lasso di tempo (dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021) indicato dalla legge che proroga i termini di prescrizione.
Ciò significa che il termine di prescrizione della sanzione a lei contestata, originariamente fissato al gennaio 2022, viene per legge prorogato di 24 mesi e, quindi, fino al gennaio 2024.
Pertanto, la notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione rispetta i nuovi termini di prescrizione allungati dalla legge.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte