Tari: l’impresa che non produce rifiuti non paga

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Autore: Redazione

18 settembre 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il regolamento comunale non può imporre un pagamento maggiore dell’imposta sui rifiuti senza tenere conto della specifica attività posta in essere dall’azienda.

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Non si può pretendere il pagamento della Tari dall’azienda che non produce rifiuti: il regolamento locale deve, infatti, considerare la reale potenzialità dell’imprenditore di generare spazzatura rispetto all’attività da questi svolta.

È quanto chiarito da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia [1] con cui è stato accolto il ricorso di un commerciante di vino. Secondo la ricostruzione dell’uomo, l’attività di vendita di vino sfuso comporterebbe una produzione di rifiuti pressoché nulla; applicando invece il regolamento comunale, la sua azienda sarebbe stata costretta a pagare una tariffa

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Tari più alta rispetto alle altre attività, anche per via della dimensione dei locali. Inoltre, secondo il regolamento, la vendita di beni alimentari di qualunque tipo e in qualunque modo esercitata era suscettibile di produrre rifiuti al pari di un ortofrutta, una pescheria o una pizzeria al taglio.
I giudici sono entrati nel merito dell’attività svolta dall’imprenditore e hanno rilevato come, per la tipologia della stessa, il regolamento non era affatto razionale nell’imporre un pagamento più elevato, considerata la ridotta potenzialità di produzione di rifiuti.

Il regolamento comunale non deve essere irragionevole

La Ctp ha accolto il ricorso del commerciante, stabilendo il principio secondo cui, tutte le volte in cui l’attività aziendale comporti, di fatto, una produzione quasi inesistente di

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rifiuti, la pretesa di pagamento dell’imposta in misura sproporzionata e irragionevole deve essere annullata.

Come difendersi

La sentenza in commento offre a tutti gli imprenditori una via di fuga dalle irragionevoli pretese comunali di pagamento di imposta sui rifiuti. Tutte le volte in cui il calcolo della Tari risulta sproporzionato rispetto all’attività effettivamente svolta, l’imprenditore potrà presentare un’istanza in autotutela per ottenere la rettifica dell’imposta, ma è difficile che la stessa venga accettata, atteso che la stessa va indirizzata allo stesso ufficio che ha emesso l’intimazione di pagamento.

Piuttosto prima del ricorso al giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale) bisogna tenere conto dei due strumenti offerti dalla riforma fiscale in corso di approvazione:

– il contribuente può presentare ricorso personalmente e poi difendersi da solo davanti ai giudici (senza, cioè, ricorre a un avvocato) per liti fino a 3mila euro (l’attuale limite, in corso di abrogazione, è 2.582,28 euro);

– prima del ricorso è necessario presentare l’istanza di reclamo-mediazione e attendere 90 giorni per la risposta da parte dell’ufficio che, a questo punto, in vista di un contenzioso, potrebbe anche essere positiva. L’obbligo di mediazione è attualmente previsto per le liti fino a 20mila euro per gli atti provenienti dall’Agenzia delle Entrate, tuttavia la riforma ne estenderà la previsione anche ai tributi locali.

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