Cos'è una quietanza di pagamento?

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Autore: Redazione

22 aprile 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

A cosa serve la ricevuta di pagamento, come si scrive, formula e facsimile, cosa fare se si perde la ricevuta? È obbligatoria la quietanza se si paga con bonifico o assegno?

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Spesso, chi paga una somma di denaro in contanti chiede una quietanza per conservare la prova dell’esatto adempimento della prestazione e per evitare che tra le parti possano sorgere successive contestazioni. Ma, più in concreto, cos’è una quietanza di pagamento, a cosa serve e chi la può chiedere? Ci si può rifiutare di rilasciare la quietanza e, in tal caso, cosa si rischia?

Cerchiamo di rispondere brevemente a queste domande.

Cos’è una quietanza di pagamento?

La

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quietanza di pagamento non è altro che la dichiarazione, che una persona rilascia per iscritto, con cui ammette di aver ricevuto un determinato importo a pagamento di un proprio credito.

Con la quietanza di pagamento il creditore si dice “soddisfatto” del proprio diritto e perciò libera il debitore da ogni altro obbligo.

È chiaro quindi che la quietanza viene scritta dal creditore e da questi rilasciata al debitore (ormai “ex” debitore) che la deve custodire proprio per evitare che, un domani, possa essergli contestato l’inadempimento per quella specifica prestazione.

Come può essere la quietanza di pagamento?

La quietanza può essere:

Nel primo caso, la quietanza libera il debitore da ogni ulteriore obbligo. Nel secondo, invece, il debitore resta obbligato solo per il residuo importo.

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A che serve la quietanza di pagamento?

Dinanzi alla contestazione di un inadempimento sollevata da un creditore, a questi spetta dimostrare l’esistenza dell’obbligo di pagamento, ossia la sua fonte (ad esempio un contratto, una fattura, un atto illecito), nonché l’importo del debito in questione.

Al debitore invece spetta la prova contraria, ossia il fatto di aver pagato.

È chiaro quindi che se il debitore, pur avendo pagato, non è in grado di dimostrare ciò, il creditore potrà ugualmente agire contro di lui con un’azione giudiziaria e un recupero crediti.

È tutto interesse di chi paga un debito quindi procurarsi la prova dell’adempimento e custodirla gelosamente.

È obbligatoria la quietanza di pagamento?

Il

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rilascio della quietanza di pagamento è un obbligo per chi riceve il denaro se gli viene richiesta da chi ha pagato.

Chi paga, invece, non ha l’obbligo di esigere il rilascio della quietanza di pagamento, ma – come anticipato sopra – è suo interesse farlo poiché, in assenza di essa, non potrebbe contrapporre alcuna contestazione dinanzi a una nuova richiesta di pagamento, da parte del creditore, per lo stesso debito.

Ciò premesso, si tenga presente che l’articolo 1199 («Diritto del debitore alla quietanza») del Codice civile stabilisce che «il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi». La disposizione citata, dunque, pone a carico del creditore – ove il debitore lo richieda espressamente – l’obbligo di rilasciare una dichiarazione di scienza che attesti l’avvenuto adempimento della prestazione dovuta. Per completezza, si segnala che la quietanza richiede la forma scritta, sebbene non siano richieste né la contestualità del pagamento né formule particolari, risultando però necessario che venga attestato senza possibilità di dubbio l’avvenuto pagamento di quanto dovuto.

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Come si scrive una quietanza di pagamento?

La quietanza di pagamento deve necessariamente indicare:

Ecco una formula di quietanza di pagamento.

Il sottoscritto <…>, nato il <…>, in <…>, residente a <…>, alla via <…>, n. <…>, codice fiscale <…>, dichiara di ricevere da <…>, nato il <…>, in <…>, residente a <…>, alla via <…>, n. <…>, codice fiscale <…>, la somma di € <…> [scrivere a numeri e a lettere] a copertura totale/parziale del debito relativo a <…> [ad es. contratto n. <…> del <…> / fattura n. <…> del <…> / contestazione in merito ad incidente stradale del <…> avvenuto in via <…> / risarcimento per danni procurati da infiltrazioni d’acqua nell’appartamento sito in <…>, per come evidenziati con documentazione fotografica del <…>].

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Dichiaro di aver ricevuto tale somma attraverso la seguente modalità <…> [ad es. contanti / bonifico bancario o postale / assegno, ecc.].

In conseguenza di ciò [in caso di pagamento totale] dichiaro di non avere null’altro a che pretendere dal debitore sopra generalizzato [oppure, in caso di pagamento parziale: dichiaro che il residuo debito ammonta ad euro <…>].

In fede:

Data e firma.

Se pago con bonifico, con carta o con assegno è necessaria la quietanza di pagamento?

Quando si paga con strumenti tracciabili, come il bonifico bancario, la carta di credito o il bancomat, la quietanza di pagamento può essere superata dall’estratto conto del debitore: tale documentazione infatti viene ritenuta una sufficiente prova per dimostrare l’esatto adempimento.

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Vero però è che tali strumenti tracciabili non indicano la causale del pagamento e quindi potrebbero comunque far sorgere contestazioni. Si pensi, ad esempio, all’inquilino che paghi l’affitto e che bonifichi al padrone di casa una mensilità mentre questi ritiene che l’importo sia da imputare alla cauzione. Nella contestazione tra i due, poiché la causale scritta dal debitore non ha valore legale, potrebbe sorgere un giudizio. Sicché, ecco la ragione per cui, anche nel caso di pagamento tramite strumenti tracciabili, è sempre consigliabile richiedere una quietanza di pagamento, in modo da evidenziare, con chiarezza cristallina, l’obbligazione che detto pagamento va a coprire.

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Pertanto, se anche il debitore paga con assegni o bonifici e chiede al creditore la quietanza di pagamento, questi non può rifiutarsi di rilasciargliela.

Quando si può buttare una quietanza di pagamento?

La quietanza di pagamento può essere cestinata non appena il diritto di credito del creditore è caduto in prescrizione. Difatti, la prescrizione fa sì che questi, anche se non è stato pagato, non possa più chiedere nulla al debitore.

I termini di prescrizione in generale sono di 10 anni per le obbligazioni che derivano da contratto e di 5 anni per gli atti illeciti. Puoi trovare uno schema molto semplice per comprendere tutti i termini di prescrizione, e le relative eccezioni, nell’articolo:

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La prescrizione dei debiti.

Cosa fare se si perde una quietanza di pagamento?

Se si perde una quietanza di pagamento si può chiedere nuovamente al creditore di rilasciare una dichiarazione per iscritto e ribadire l’avvenuto pagamento. Potrebbe però succedere che, a distanza di tempo, non si ricordi alcuni elementi come la data del pagamento o l’importo preciso. La quietanza però avrà valore anche se compilata in una formula più generica come la seguente:

Io sottoscritto <…>, nato il <…>, in <…>, residente a <…>, alla via <…>, n. <…>, codice fiscale <…>, già creditore nei confronti di <…>, nato il <…>, in <…>, residente a <…>, alla via <…>, n. <…>, codice fiscale <…>, per la seguente causa <…> [ad es. contratto n. <…> del <…> / fattura n. <…> del <…> / contestazione in merito ad incidente stradale del <…> avvenuto in via <…> / risarcimento per danni procurati da infiltrazioni d’acqua nell’appartamento sito in <…>, per come evidenziati con documentazione fotografica del <…>], dichiaro di essere già stato integralmente pagato e di non aver più nulla a che pretendere da questi.

In fede:

Data e firma.

Si può rifiutare il pagamento se non si riceve la quietanza di pagamento?

Il debitore può validamente rifiutarsi di pagare al creditore la somma a cui ha diritto se questi si rifiuta di rilasciargli la quietanza di pagamento. In tal caso, pur rimanendo fermo il debito, il debitore non risponderà del ritardo e quindi non dovrà pagare more e interessi né eventuali spese legali sostenute dal primo per il recupero dell’importo dovutogli.

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