Donazione casa al figlio sposato in comunione dei beni
La proprietà di un immobile, ricevuto dal marito in regalo da un genitore, non spetta anche alla moglie sebbene sia in comunione di beni.
Tuo figlio, che si è sposato da poco, abita in una casa presa in affitto. Volendolo aiutare, hai deciso di donargli un immobile. Ora ti stai chiedendo: poiché è in comunione di beni con la moglie, la proprietà andrà divisa tra i coniugi o spetterà per intero al marito? In caso di separazione, la moglie potrà pretendere il 50% dell’immobile? Bene, se cerchi una risposta alle tue domande, sei nel posto giusto perché leggendo quest’articolo conoscerai esattamente come funziona la donazione di una casa al figlio sposato in comunione dei beni.
Indice
Donazione di una casa
Iniziamo con il dire che quando si parla di donazione di immobili si possono configurare quattro ipotesi diverse:
- la prima è quella del genitore che regala un immobile al figlio sposato in comunione dei beni, mediante la sottoscrizione di uno specifico atto notarile. In tal caso, si è in presenza di una donazione diretta;
- la seconda è quella del genitore che dona al figlio un immobile prima del matrimonio. Anche in questo caso si è in presenza di una donazione diretta;
- la terza è quella del genitore che regala al figlio sposato in comunione dei beni una somma di denaro per acquistare un immobile;
- la quarta è quella del genitore che bonifica sul conto del figlio sposato la somma necessaria a comprare casa. Queste ultime due ipotesi configurano una donazione indiretta.
Vediamo allora insieme cosa prevede la legge in merito alla donazione, diretta e indiretta, di una casa al figlio in regime di comunione dei beni.
In cosa consiste la comunione dei beni?
Con il matrimonio i coniugi, a meno che non dichiarino espressamente di optare per il regime di separazione, entrano automaticamente in regime di comunione dei beni. Ciò significa che se dopo le nozze il marito o la moglie acquista un bene, pagandolo con denaro personale oppure prelevando i soldi dal proprio conto corrente, quest’ultimo cade in comunione, ossia diventa di proprietà di entrambi i coniugi. A tal fine, però, sono richieste due condizioni:
- il marito e la moglie devono trovarsi in regime di comunione;
- il bene deve essere stato acquistato successivamente al matrimonio, a prescindere che ciò sia avvenuto con il denaro della moglie o del marito.
I coniugi possono comunque accordarsi per escludere tale bene dalla comunione, indicando nel contratto che l’acquisto avviene separatamente e al contempo stipulando una convenzione matrimoniale che deroga al regime della comunione.
Rimangono comunque esclusi dalla comunione gli acquisti relativi ai beni personali, intendendo per tali:
- quelli di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario oppure che ha acquisito successivamente alle nozze per effetto di donazione o di successione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
- quelli che servono all’esercizio della professione del coniuge;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno;
- la pensione che il coniuge percepisce a seguito della perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- i beni acquistati con il prezzo della vendita di uno dei predetti beni personali.
Donazione casa al figlio in comunione dei beni: come funziona?
La legge prevede che tutti i beni, compresi gli immobili, ricevuti da un coniuge durante il matrimonio, in eredità o in donazione, non rientrano nella comunione legale
Pertanto, la casa donata al figlio sposato in comunione dei beni è un bene personale che come tale rimane escluso dalla comunione. In sostanza, è di proprietà esclusiva del marito tranne se nel contratto di donazione non sia specificatamente indicata come beneficiaria della donazione la comunione.
Lo stesso avviene nel caso di donazione indiretta, ovvero quando il padre o la madre donano al figlio oppure bonificano sul suo conto la somma necessaria a comprare l’immobile. Tale bene rimane escluso dalla comunione legale poiché si considera acquistato per effetto di donazione, cioè con i soldi ricevuti in regalo dal genitore.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che non costituisce oggetto della comunione legale il bene immobile acquistato dalla moglie o dal marito, durante il matrimonio, con denaro proveniente da un terzo (nella fattispecie in esame dal padre o dalla madre), in quanto tale ipotesi configura una donazione indiretta dell’immobile a favore solo ed esclusivamente del destinatario dell’erogazione della somma di denaro. Deve esserci, però, un collegamento diretto tra l’elargizione del denaro e l’acquisto dell’immobile nel senso che la donazione deve avere come scopo l’acquisto del bene
Inoltre, è opportuno che la donazione avvenga tramite strumenti tracciabili ad esempio mediante bonifico. Infatti, la Cassazione ha ritenuto non valida la dichiarazione del genitore, rilasciata al momento della stipula dell’atto notarile di compravendita, secondo cui il pagamento della casa avveniva con denaro da lui donato alla figlia per l’acquisto dell’immobile. Ciò perché il pagamento era stato effettuato prima della stipula dell’atto e l’attestazione del notaio, che riportava la dichiarazione del padre, non era una prova sufficiente in quanto relativa a fatti non avvenuti in sua presenza [3].
Se invece non c’è alcun collegamento tra la donazione e l’acquisto dell’immobile, ovvero se il genitore regala al figlio una somma di denaro senza alcuno scopo o finalità e questi, successivamente, la utilizza per acquistare la casa, il bene rientra nella comunione. Pertanto, se il figlio intende escludere l’immobile acquistato con tali soldi dalla comunione deve:
- dichiarare espressamente nell’atto di acquisto che il bene è stato acquistato con beni personali ottenendo l’adesione dell’altro coniuge;
- permettere che quest’ultimo partecipi all’atto di acquisto.
In sostanza, il rogito notarile deve contenere la cosiddetta riserva di proprietà esclusiva, con la specifica che si tratta di un acquisto effettuato con un bene personale. In più, l’altro coniuge (la moglie) deve presentarsi dal notaio e dichiarare esplicitamente di rinunciare alla sua parte di proprietà del bene. Tale dichiarazione va riportata nell’atto di acquisto e firmata dall’interessata.
Altra ipotesi di donazione di immobile da genitore a figlio è quella che si configura quando la casa viene regalata prima del matrimonio. Qui la situazione è pacifica e non si pone alcun dubbio: il bene non rientra nella comunione ma rimane di proprietà esclusiva del marito.