Fibra ottica: opposizione condominio

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Il singolo condomino può ottenere la fibra senza avere il permesso dell’assemblea? i cavi per la connessione possono passare per la proprietà privata altrui?

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Com’è noto, i lavori in condominio, quando sono di una certa rilevanza, devono essere autorizzati dall’assemblea, salvo che non abbiano il carattere dell’urgenza; in quest’ultimo caso, l’amministratore può procedere in autonomia, salvo poi l’obbligo di riferirne immediatamente in assemblea. È ciò che accade con gli interventi necessari per favorire il servizio di Internet veloce nelle singole unità immobiliari. Con questo articolo ci concentreremo proprio su questo argomento: vedremo cioè se è possibile l’

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opposizione del condominio alla fibra ottica.

La fibra consente una trasmissione dei dati che permette di raggiungere alte velocità di navigazione in rete. Si tratta di una trasformazione e di un cambiamento radicale rispetto ai vecchi cavi in rame, con l’intento di favorire la digitalizzazione, cioè l’impiego dei mezzi tecnologici nella vita di tutti i giorni. Avere una connessione Internet veloce è oramai fondamentale anche per poter lavorare, se solo si pensa al largo utilizzo dello smart working e delle videochiamate per favorire i contatti a distanza.

Non tutti, però, potrebbero essere d’accordo con l’installazione della fibra in condominio, atteso che, per arrivare a tanto, occorre effettuare dei lavori nell’edificio, interventi che possono anche essere particolarmente invasivi. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona l’opposizione del condominio alla fibra ottica.

Fibra ottica: cos’è?

La fibra ottica è una tecnologia di

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trasmissione dei dati che permette di raggiungere alte velocità quando si naviga in Internet. Si tratta in pratica di un’alternativa (di gran lunga migliore) al cavo in rame dell’Adsl.

Per funzionare, la fibra necessita di un’adeguata copertura di rete. L’infrastruttura necessaria al suo funzionamento non ha, infatti, ancora raggiunto tutte le zone d’Italia. È in questo contesto che si inserisce la normativa sulla fibra ottica in condominio. Vediamo di cosa si tratta.

Fibra negli edifici: cosa dice la legge?

La legge [1] ha previsto che gli edifici di nuova costruzione successivi al 1° luglio 2015 e quelli soggetti a ristrutturazione profonda devono essere equipaggiati con «un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete».

Insomma, tutti i nuovi fabbricati e quelli che vengono demoliti e ricostruiti devono essere dotati degli impianti che consentono il funzionamento della fibra ottica, come ad esempio i distributori di segnali, lo spazio per il cablaggio rapido dei cavi a fibra ottica, il ripartitore ottico d’edificio, il centro stella ottico di edificio, il quadro distributore dei segnali d’appartamento, la scatola di terminazione ottica, ecc.

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Quanto appena detto per l’infrastruttura fisica necessaria alla fibra ottica vale, ovviamente, anche per gli edifici condominiali, come meglio vedremo nel prosieguo.

Condominio: può opporsi alla fibra?

Gli interventi necessari per predisporre l’impianto che consente il funzionamento della fibra ottica per navigare in Internet ad alta velocità possono essere particolarmente invasivi, in quanto presuppongono l’installazione di speciali dispositivi non solo all’esterno delle abitazioni ma anche al loro interno.

Per quanto riguarda il condominio, la fibra presuppone che ci sia un locale comune (ad esempio, una sala al pianterreno) in cui realizzare l’infrastruttura fisica di cui parla la legge, la quale poi si dirama fino a raggiungere i singoli appartamenti.

Il condominio può opporsi alla fibra, cioè ai lavori necessari per installarla? Si ritiene che l’amministratore possa vietare l’accesso agli operatori di rete per l’installazione di sistemi ad alta velocità solamente per gravi motivi, e cioè se:

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In ogni altro caso, il condominio ha l’obbligo di concedere l’accesso agli operatori di rete per l’installazione di sistemi Internet ad alta velocità.

Fibra: può chiederla il singolo condomino?

Mettiamo il caso che il condominio si opponga ai lavori necessari ad installare, all’interno dell’edificio, l’infrastruttura necessaria per la fibra ottica.

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Se l’assemblea dovesse esprimersi negativamente, il singolo condomino dovrà rinunciare alla fibra oppure potrà chiedere che venga installata solamente nella propria abitazione?

La legge [2] afferma che, in assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori hanno il diritto di far terminare la propria rete nell’immobile dell’utente, purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.

Ciò significa che il singolo condomino che desidera beneficiare della fibra ottica può procedere anche senza il consenso dell’assemblea, a patto che i lavori di installazione non pregiudichino le proprietà altrui o le parti comuni. È sempre consigliabile, ad ogni modo, darne preventivo avviso all’amministratore.

La legge stabilisce peraltro che i lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all’edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, volte a portare la rete sino all’immobile del singolo utente, sono equiparati ai

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lavori di manutenzione straordinaria urgente, che pertanto l’amministratore può fare senza il consenso assembleare, salvo riferirne il prima possibile.

Insomma: secondo la legge, i lavori necessari ad installare gli impianti che occorrono per la fibra ottica nei singoli appartamenti non necessitano della previa autorizzazione assembleare.

Passaggio dei cavi: come funziona?

Cosa succede se per completare l’installazione è necessario che i cavi transitino da altre proprietà? il singolo proprietario può opporsi oppure deve tollerare tale invasione?

Secondo la legge [3], i fili o i cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà private sia dinnanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto.

Il proprietario o il condominio non possono opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste degli inquilini o dei condòmini.

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Il passaggio degli operatori deve però avvenire d’intesa con i condòmini, in modo da non arrecare disturbo.

Insomma: si tratta praticamente di una servitù di passaggio, in quanto i cavi necessari al funzionamento della fibra devono essere tollerati anche se attraversano la proprietà privata di altri, ovviamente avendo cura di arrecare il minor fastidio possibile.

Fibra in condominio: le linee guida dell’Autorità

Sul punto sono molto chiare le linee guida fornite dall’Autorità garante per le comunicazioni [4]. Secondo queste indicazioni, per l’installazione della fibra ottica nelle abitazioni di ciascun condomino, qualora sia necessario far transitare fili, cavi, tubature, elementi di rete e supporti nelle parti comuni dell’edificio, non è necessaria la convocazione dell’assemblea.

Secondo la norma, qualora nello stabile non sia già presente un impianto in fibra ottica, agli interventi fatti nelle aree esterne all’immobile si aggiunge, infatti, la necessità di accesso alle parti comuni dello stabile e all’infrastruttura fisica per il passaggio dei cavi in fibra ottica nella colonna montante e negli sbracci orizzontali. Il condomino può quindi procedere senza passare dall’assemblea.

Insomma: il singolo condomino ha diritto alla fibra anche se il condominio si oppone all’installazione degli impianti all’interno dell’edificio.

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