Testamento: vale una lettera?

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Autore: Redazione

08 maggio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

È valido il testamento se manifestato con una lettera scritta e inviata a un’altra persona?

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Poniamo il caso di un uomo che scriva a un figlio una lettera, spiegandogli come intende dividere i propri beni per il giorno in cui morirà. «Figlio mio, non preoccuparti: lascerò a te la casa in città e a tua sorella quella al mare. Mamma si potrà mantenere coi soldi che abbiamo risparmiato in banca». Senonché l’uomo decede dopo pochi mesi senza aver formalizzato quelle volontà su un testamento vero e proprio. Il figlio a quel punto chiederà che siano rispettate le volontà del padre messe per iscritto in forma epistolare. Una richiesta del genere potrebbe trovare accoglimento in un’aula di tribunale? Per un

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testamento può essere sufficiente una lettera?

Circa l’ammissibilità di un testamento olografo steso in forma epistolare, ossia in forma di lettera, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza sono sostanzialmente d’accordo. L’importante è che tale tipo di documento presenti tutti i requisiti del testamento olografo ossia:

Questi tre elementi sono essenziali al fine di configurare un valido testamento olografo. Ciò significa che se si tratta di una semplice email o di un messaggio in una chat o ancora di un sms, questo non avrebbe alcun valore legale perché non è ammesso il testamento redatto in forma elettronica.

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Il fatto che il testamento scritto tramite una lettera sia valido non può essere scalfito dalla mancanza di segretezza: il testamento olografo infatti non deve essere per forza segreto e nascosto. Ben può essere reso noto ai suoi stessi beneficiari o a terzi nel momento in cui viene redatto o in un momento successivo.

Bisognerà tuttavia confrontarsi attentamente con le parole usate dal testatore, affinché in esse sia ravvisata una completa serietà di intenzioni. Ad esempio, una formula come la seguente «Credo che lascerò la casa in città a mio figlio e…» non potrebbe essere sufficiente per poter desumere, da essa, la piena volontà di disporre del proprio patrimonio nel modo indicato dalla lettera. Non ci devono essere quindi titubanze, incertezze e formule condizionali. Laddove il testatore manifesti nella lettera un desiderio, un’intenzione, un proposito per l’avvenire, allora non si sarà certamente in presenza di un testamento. Se invece è evidente una seria volontà di disporre, allora si avrà senz’altro un testamento.

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Allo stesso modo, si potrà ugualmente parlare di un valido testamento anche laddove la lettera non venga spedita ma resti all’interno di un cassetto: l’adozione della forma epistolare infatti non muta la natura del testamento; per cui lo stesso, una volta completato per effetto della firma, resta valido in ogni caso, a meno che non si provi che esso sia un semplice progetto.

E se, insieme al testamento, la lettera contiene un ulteriore contenuto? Si pensi, ad esempio, a una lettera in cui il padre chieda al figlio di provvedere a effettuare una serie di lavori ad un’abitazione di proprietà del primo e, nello stesso tempo, gli anticipi l’intenzione di lasciargliela in eredità. Anche in questo caso, laddove la volontà testamentaria si distingua chiaramente dal resto del contenuto della lettera, costituendo uno scritto a sé stante, il testamento può ugualmente considerarsi valido, sia in quanto la legge non prevede limitazioni in tal senso, sia in considerazione della situazione contingente in cui il testatore si può venire a trovare (testamento scritto di urgenza in luogo privo di fogli vergini utilizzabili).

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