Associazioni: come viene tassato il reddito?

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Vorrei costituire un’associazione di promozione sociale: è vero che sugli introiti delle associazioni non si pagano le tasse?

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Un’associazione è un ente non commerciale di tipo associativo, noto comunemente come non profit: fanno parte di questa categoria le Associazioni culturali, quelle ricreative e di volontariato, le Associazioni di promozione sociale (APS), quelle sportive dilettantistiche(ASD), e le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus).

Proprio perché si tratta di un ente non lucrativo, alcuni redditi non sono tassabili e non devono essere dichiarati. Per godere di questo beneficio, però, è necessario che l’associazione rispetti determinati requisiti riguardo all’attività svolta : se l’attività esercitata prevalentemente è di natura commerciale, l’organizzazione perde la qualifica di ente non lucrativo, e tutti i redditi sono dunque considerati imponibili.

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Non sono considerate commerciali le prestazioni di servizi, effettuate senza fine di lucro, che siano conformi alle finalità istituzionali dell’ente: devono, cioè, rispettare quanto stabilito nello statuto dell’associazione . Inoltre, l’attività deve essere organizzata in modo non professionale (ad esempio, con locali destinati a commercializzare prodotti o servizi, insegne luminose, pubblicità e marchi di riferimento), ed i corrispettivi devono prevedere solo la remunerazione dei costi.

I redditi non tassabili

Una volta accertata la natura non commerciale dell’ente, vediamo quali sono i redditi non tassabili, per le associazioni:

– i fondi raccolti durante eventi e manifestazioni (purchè gli avvenimenti siano organizzati occasionalmente);

– i contributi pubblici a fondo perduto, o i proventi che costituiscono corrispettivi per convenzioni con un ente pubblico;

– la cessione di pubblicazioni, se effettuata prevalentemente nei confronti dei propri associati;

– le cessioni di beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle considerate sempre commerciali), effettuate secondo gli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici e svolte nei confronti di: iscritti, associati, partecipanti, tesserati della stessa organizzazione nazionale facente capo all’ente, altre associazioni che svolgono la stessa attività, facenti parte della medesima organizzazione locale o nazionale, e loro associati o partecipanti;

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– le prestazioni di servizi conformi ai fini istituzionali dell’associazione , remunerate in misura non eccedente alla copertura dei costi, ed organizzate in modo non professionale;

– le quote ed i contributi corrisposti dai soci o dai partecipanti;

– i redditi consideranti esenti da imposta per tutti i contribuenti, ed i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte definitiva (ad esempio, gli interessi sul conto corrente);

– sono inoltre considerante esenti le attività svolte marginalmente, rispetto a quelle istituzionali.

I redditi tassabili

Sono comunque considerati imponibili, anche per gli enti non commerciali, i redditi di terreni e fabbricati, di capitale e d’impresa.

Associazione che svolge attività commerciale.

Un’associazione può svolgere, ad ogni modo, un’attività commerciale, purchè secondaria rispetto all’attività istituzionale: i proventi derivanti dalle prestazioni commerciali sono considerati imponibili, in quanto reddito d’impresa. Inoltre, l’ente dovrà aprire la partita Iva, e sarà obbligato alla tenuta delle scritture contabili ed alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico Enc).

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Per legge, sono sempre considerati commerciali:

– la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;

– l’ erogazione di servizi essenziali ( acqua, fognatura e depurazione, elettricità, gas, vapore);

– la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

– la gestione di spacci aziendali, di mense e di servizi di somministrazione di pasti;

– il deposito e trasporto di merci, di persone , l’organizzazione di viaggi, soggiorni e lo svolgimento di prestazioni alberghiere o di alloggio, di servizi portuali o aeroportuali;

– lo svolgimento di servizi di telecomunicazione e radiodiffusione;

– la sponsorizzazione di eventi.

Il regime agevolato per le associazioni

Se un’associazione svolge anche attività commerciale, pur essendo i proventi derivanti da tale attività soggetti a tassazione, quando essi non superano 250.000 Euro l’anno può fruire di un regime fiscale agevolato, il cosiddetto regime Legge 398 [1]. Tale regime prevede l’applicazione dell’Iva in misura ridotta, oltre a specifiche modalità per determinare il reddito d’impresa, e semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali.

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