Preavviso di dimissioni dal lavoro del genitore del neonato
In caso di congedo parentale, il lavoratore deve convalidare le dimissioni presso la Dtl: questo significa che non è tenuto a presentare le dimissioni al datore di lavoro e per questo non è obbligato al periodo di preavviso?
L’istituto del congedo parentale (cosiddetto “congedo facoltativo”) consente a ciascun genitore, entro i primi otto anni di vita del figlio, di astenersi dall’attività lavorativa nel rispetto delle condizioni e dei limiti temporali stabiliti dalla legge [1].
Il lavoratore legittimato ad assentarsi a titolo di congedo parentale, che intenda nel frattempo dimettersi, deve portare a conoscenza del datore di lavoro la sua determinazione. Manifestata tale volontà, ove le dimissioni siano presentate durante i primi
Successivamente, trascorsi i tre anni di vita del bambino, le dimissioni dovranno essere o convalidate avanti la Dtl [3], oppure, in alternativa, convalidate da parte del lavoratore mediante la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto.
Per quanto concerne il preavviso, la legge [4] prevede che in caso di dimissioni presentate durante i primi tre anni di vita del bambino, il lavoratore non sia tenuto a dare alcun preavviso.