Si può mettere una telecamera nel bagno dei dipendenti?

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Il datore di lavoro non può installare dispositivi per filmare il personale nei servizi igienici: è una violazione penale della normativa sulla privacy.

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Lavori come commessa in un supermercato e un giorno, recandoti ai servizi igienici, noti la presenza di un obiettivo montato sul soffitto. Insospettita, ti informi e scopri che lo ha collocato lì il datore di lavoro, per imprecisate «ragioni di sicurezza»; ma il personale non era stato avvisato e dubiti fortemente che tale comportamento sia legittimo: ti sembra un’indebita intrusione nella tua intimità e ritieni che sia inammissibile.

Si può mettere una telecamera nel bagno dei dipendenti? La risposta è negativa: il bagno, così come lo spogliatoio, è un luogo intimo, dove la riservatezza personale non può essere compromessa per nessuna ragione. Lo ha ribadito di recente la Corte di Cassazione

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[1], confermando la condanna per un piccolo imprenditore che aveva fatto installare un impianto di videosorveglianza nel bagno, al dichiarato scopo di «controllare i dipendenti».

La Suprema Corte ha respinto questa tesi, perché il posizionamento dei dispositivi di ripresa era inequivocabile: un obiettivo era stato collocato nel porta carta igienica e l’altro di fronte al wc. Evidente, quindi, la finalità di captare abusivamente ed illecitamente le immagini dei lavoratori e delle lavoratrici che si recavano ai servizi igienici. Dunque, nessuna giustificazione è stata ritenuta valida. Un aspetto singolare della vicenda è che l’uomo è stato condannato solo per il tentativo, e non per il reato consumato: infatti le telecamere erano risultate di scarsa qualità e mal posizionate, e dunque non erano in grado di riprendere le parti intime di chi si recava in bagno.

Il limite che abbiamo descritto non vale per l’Autorità giudiziaria, che può benissimo collocare le telecamere, e qualsiasi altro dispositivo di ripresa audiovisiva, anche nei bagni di stabilimenti, aziende, uffici, locali commerciali e pubblici esercizi quando vi sono gravi indizi di commissione di reato in quei luoghi, se ad esempio risulta che in tali locali si compie uno spaccio di sostanze stupefacenti o si verificano abusi sessuali.

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I datori di lavoro, ed i privati in genere, invece, non possono mai travalicare i limiti posti a tutela della privacy, neppure quando l’installazione di telecamere nei bagni fosse opportuna per ragioni di tutela dei beni di proprietà aziendale (ad esempio, per controllare se i dipendenti vanno in bagno per occultare merce trafugata dal negozio). Ma la tematica è piuttosto delicata e dunque la domanda se si può mettere una telecamera nel bagno dei dipendenti merita un approfondimento, per capire bene cosa è consentito al datore di lavoro e cosa, invece, gli è vietato di fare in modo assoluto.

Telecamere nei luoghi di lavoro: requisiti

Per installare un sistema di videosorveglianza negli ambienti di lavoro è necessaria una speciale procedura autorizzativa preliminare. Infatti lo Statuto dei lavoratori [2] vieta l’uso di sistemi di controllo a distanza delle prestazioni lavorative dei dipendenti, e perciò il datore di lavoro può collocare le

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telecamere nei luoghi di lavoro solo se:

Telecamera nei bagni: conseguenze dell’illecito

In assenza di tali requisiti, l’

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installazione di telecamere nei luoghi di lavoro è illegittima ed è sanzionata, in via amministrativa e penale, come violazione della normativa sulla privacy [3].

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (comunemente conosciuta come «Garante privacy») si è espressa più volte e in modo radicale contro l’utilizzo delle telecamere in luoghi sensibili come i bagni e gli spogliatoi, salve eccezionali ragioni da provare di volta in volta a cura del datore di lavoro, e da ultimo, a stabilire la loro completa illiceità anche dal punto di vista penale, è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza che abbiamo richiamato in apertura [1].

In particolare, i giudici di piazza Cavour hanno ravvisato la violazione dell’art. 615 bis del Codice penale, ossia del reato di «interferenze illecite nella vita privata» che, in questo caso, è innanzitutto quella dei dipendenti, ma potrebbe essere anche quella di chi, estraneo alla struttura produttiva, occasionalmente si trovi a frequentare i servizi igienici riservati al personale. Questa norma incriminatrice punisce, con la pena della

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reclusione da 6 mesi a 4 anni, «chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata» che si svolgono in luoghi riservati e di privata dimora, quale è, evidentemente, un bagno dotato di servizi igienici. Come abbiamo accennato, nel caso specifico, la pena è stata attenuata poiché l’«inadeguatezza delle apparecchiature» e la loro «scarsa potenzialità» non hanno consentito di soddisfare in concreto la volontà, da parte del titolare del negozio, di «effettivo procacciamento» delle immagini delle dipendenti che andavano in bagno.

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