Chi è rimasto contumace in primo grado si può costituire in appello?

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Autore: Mariano Acquaviva

16 marzo 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

La parte che non si è costituita nel giudizio di primo grado può proporre impugnazione contro la sentenza che la vede soccombente?

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Un lettore ha posto il seguente quesito: «Mi è stata notificata una sentenza di primo grado nel cui giudizio non mi sono mai voluto costituire, rimanendo contumace; poiché il giudice mi ha dato torto, posso proporre appello, anche se in primo grado mi sono disinteressato della cosa?». La domanda può essere efficacemente sintetizzata nel seguente modo: chi è rimasto contumace in primo grado si può costituire in appello? Vediamo cosa stabilisce la legge.

Chi non si è costituito in primo grado può appellare?

La parte che non si è costituita in primo grado (il

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contumace, appunto) può sempre proporre impugnazione contro la sentenza che la vede soccombente.

I termini entro cui proporre appello sono di:

Il contumace in primo grado può costituirsi in appello?

Alla luce di quanto appena detto, è dunque chiaro che il contumace in primo grado può costituirsi in appello anche se prima era rimasto inerte.

Secondo la giurisprudenza (Cass., 7 febbraio 2001 n. 1720), la costituzione in giudizio dell’appellato contumace

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, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo, può validamente avvenire fino all’udienza in cui la causa è rimessa al collegio.

Cosa può fare il contumace che si costituisce in appello?

Chi è rimasto contumace in primo grado e poi propone appello incorre nelle stesse preclusioni previste dalle regole generali per chiunque altro.

In pratica, egli non può sollevare eccezioni non rilevabili dal giudice né può richiedere prove nuove che non siano state sollevate o richieste in primo grado.

Vien da sé che, non avendo svolto difese durante il primo giudizio, in appello i diritti dell’ex contumace

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saranno modesti.

Ad esempio, egli potrà contestare la non corretta interpretazione dei fatti da parte del giudice di primo grado oppure la presenza di eventuali cause di nullità della sentenza, come il difetto di notifica dell’atto di citazione o del ricorso introduttivo.

Secondo la giurisprudenza (Cass., 29 marzo 1999, n. 2965), la parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado con l’atto di appello può disconoscere la scrittura privata contro di lui prodotta nella precedente fase di giudizio ed utilizzata dalla sentenza impugnata ai fini della decisione.

Il contumace in primo grado che si è costituito in appello può anche deferire giuramento decisorio alla controparte (art. 233 cod. proc. civ.).

L’ex contumace, invece, non potrà sollevare questioni come la prescrizione, il difetto di competenza territoriale, la compensazione con un proprio credito, ecc.

Insomma: il contumace in primo grado può costituirsi in appello ma non può far valere le eccezioni che oramai sono tardive.

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