In un curriculum si può indicare il nome dei clienti?

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Autore: Redazione

03 maggio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

CV: si può inserire il nome di un’azienda, degli incarichi ricevuti e il portfolio delle attività svolte?

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Spesso, i lettori ci chiedono se in un curriculum si può indicare il nome dei clienti. Il portfolio degli incarichi ricevuti e dei lavori eseguiti è infatti il miglior biglietto da visita per un lavoratore autonomo o un professionista, specie oggi che, su social come LinkedIn, la storia di un lavoratore è “in chiaro”.

Ragion per cui arricchire il cv con le esperienze pregresse e l’indicazione delle aziende in favore delle quali si è già espletata l’attività, potrà servire per migliorare la propria credibilità sul mercato. Ma è lecito un comportamento del genere? Cosa potrebbe fare il cliente qualora non dovesse gradire che le proprie generalità vengano diffuse al pubblico, specie quando si tratta di incarichi delicati come può essere quello di un avvocato o un consulente finanziario? C’è una differenza di trattamento tra clienti “persone fisiche” e clienti “aziende”? Ecco alcune importanti informazioni sul punto.

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La legge vieta di inserire il nome del cliente nel cv?

La prima cosa da verificare è, se esistente, il codice deontologico della propria categoria professionale. Vi sono alcuni codici, come ad esempio quello degli avvocati, che vietano la diffusione dei nomi dei clienti.

In particolare l’articolo 35 del codice deontologico forense pone il divieto, per gli avvocati, di diffondere al pubblico il nominativo dei propri clienti, anche se questi vi consentano per finalità pubblicitarie. Qui lo scopo quindi non è tanto tutelare la privacy dell’assistito ma evitare la concorrenza tra i professionisti (secondo un antico e ormai anacronistico retaggio).

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Lo stesso divieto è posto per un’altra categoria: quella dei dottori commercialisti che non possono rivelare il nome del cliente o le prestazioni fatte a suo favore, al fine di aumentare il proprio prestigio professionale, anche se la rivelazione possa essere ininfluente per il cliente stesso.

In modo più velato, la legge pone lo stesso limite per i consulenti finanziari.

Il nome del cliente è un dato personale?

Il nome del cliente è un dato personale: esso è quindi coperto da privacy anche se non viene specificata la residenza, la sede o il nome dei soci per le società. Ciò quindi vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche: anche le aziende, pertanto, sono titolari del diritto alla privacy.

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Si può inserire nel cv il nome del cliente?

Alla luce di quanto appena detto, indipendentemente dalle specifiche previsioni contenute nel codice deontologico, si può ritenere che la diffusione del nome del cliente nel proprio curriculum o comunque la menzione dello stesso su di un social, costituisca illecita diffusione dei dati personali e quindi comportamento contrario alle regole sulla privacy.

Chiaramente, in un’ipotesi del genere, il divieto potrebbe essere superato se vi fosse la specifica e consapevole autorizzazione del cliente stesso che dovrebbe preferibilmente (anche se non obbligatoriamente) intervenire per iscritto in modo da evitare eventuali e successive contestazioni. Ma, come si è appena visto, in determinati ambiti professionali, il consenso del cliente non serve a superare il divieto del codice deontologico, in quanto posto per evitare comportamenti ritenuti scorretti tra i colleghi.

Cosa succede se si inserisce il nome del cliente nel curriculum?

Qualora si violino le prescrizioni appena indicate si rischia innanzitutto una sanzione disciplinare da parte del proprio ordine di appartenenza se, nel relativo codice deontologico, è presente il divieto in questione.

Quanto invece al rapporto tra l’autonomo e il cliente, quest’ultimo potrà chiedere un risarcimento del danno per via dell’illegittima diffusione dei propri dati personali.

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