Cos'è e come funziona l'ingiunzione di pagamento?
La procedura per costringere un debitore a saldare quanto dovuto passando da un tribunale. Tempi e modalità.
Chi vanta un credito nei confronti di una persona o di una società e fatica ad incassarlo ha uno strumento legale per costringere la controparte ad onorare il debito. Si tratta dell’ingiunzione di pagamento, nota anche come decreto ingiuntivo e disciplinata dal Codice di procedura civile [1]. Come funziona l’ingiunzione di pagamento e quali garanzie offre per risolvere effettivamente il problema?
Innanzitutto, è necessario che il creditore abbia una prova scritta di ciò che gli è dovuto. Può succedere, ad esempio, nel caso di una prestazione professionale effettuata, fatturata e mai corrisposta dal cliente. Oppure, al termine di una causa di lavoro che si conclude con la condanna dell’azienda a versare entro un certo termine un indennizzo al lavoratore; il quale, però, trascorso il tempo stabilito dal giudice, non vede un soldo.
La legge, dunque, mette a disposizione dei creditori la possibilità di avviare una procedura per recuperare le somme dovute coinvolgendo un giudice affinché chieda formalmente al debitore con un’ingiunzione di pagamento di saldare quanto dovuto. Ecco come funziona.
Indice
Ingiunzione di pagamento: cosa dice la legge?
L’ingiunzione di pagamento o decreto ingiuntivo è un istituto previsto dalla legge a tutela dei creditori per procedere all’esecuzione forzata di un pagamento intervenendo su tutti i beni del debitore.
Tecnicamente, viene considerato un provvedimento «monitorio»: significa, da una parte, che il creditore ottiene un titolo esecutivo riferito al suo credito senza dover affrontare per forza un processo e, dall’altra, che il debitore non è tenuto a partecipare ad un procedimento giudiziario.
Ingiunzione di pagamento: le condizioni per ottenerlo
Chiunque può chiedere in tribunale un’ingiunzione di pagamento per recuperare un credito. Altro discorso è ottenerlo sempre e comunque. Il Codice di procedura civile, infatti, detta alcune condizioni affinché l’ingiunzione venga firmata dal giudice. Nello specifico, è necessario innanzitutto che il creditore «di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose» presenti la relativa domanda in almeno uno di questi casi:
- se può provare per iscritto di vantare quel credito;
- se la sua pretesa riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- se il credito riguarda anche onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata;
- se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.
Nello specifico, per poter chiedere un decreto ingiuntivo volto a costringere il debitore a pagare, il credito deve avere le seguenti caratteristiche:
- l’ammontare deve essere quantificato in maniera veloce e precisa;
- non deve essere inesigibile, cioè non devono esistere degli ostacoli che impediscono al creditore di riscuotere quanto da lui preteso;
- deve essere, come detto, documentato per iscritto.
Ingiunzione di pagamento: come provare il credito vantato?
Basta una fattura o una ricevuta a provare di vantare un credito e, quindi, a chiedere al giudice un’ingiunzione di pagamento se il debitore non paga? Il Codice di procedura civile [2] fornisce alcuni esempi di documenti ritenuti validi per fare la richiesta del decreto ingiuntivo.
La norma riconosce esplicitamente come prove scritte le polizze e le promesse unilaterali
Più nel dettaglio, per quanto riguarda i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono prove scritte idonee:
- gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute;
- gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Si può pensare, ad esempio, che un contratto per una prestazione sia una prova scritta valida per chiedere un’ingiunzione di pagamento in caso di inadempienza della controparte. Occorrerà, però, dimostrare che la prestazione è stata effettivamente realizzata come da contratto.
Infine, come prova scritta può essere presentata anche una semplice fattura, come sancito dalla Cassazione [3].
Come chiedere l’ingiunzione di pagamento
Il creditore che vuole ottenere dal tribunale un’ingiunzione di pagamento deve presentare ricorso al giudice competente per territorio. A tal proposito, la normativa [4] precisa che:
- la competenza è del Giudice di Pace o, in composizione monocratica, del tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria;
- se il credito è liquido ed esigibile, la competenza territoriale e quindi quella per l’emissione del decreto ingiuntivo sarà quella del giudice del domicilio del creditore;
- se il credito ha un valore fino a 5.000 euro, è di competenza del Giudice di Pace;
- se il credito è superiore a 5.000 euro è di competenza del tribunale in composizione monocratica.
Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il Consiglio dell’Ordine
Il ricorso deve essere accompagnato dalla documentazione che prova il credito vantato.
Ingiunzione di pagamento: cosa può decidere il giudice?
Una volta depositato il ricorso per ottenere l’ingiunzione di pagamento, il giudice fa le sue valutazioni e può decidere due cose:
- di chiedere al creditore di integrare la documentazione perché non motiva in modo sufficiente la sua richiesta, pena l’inammissibilità della domanda;
- di firmare il decreto ingiuntivo perché sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge e di chiedere formalmente al debitore di sanare la sua posizione entro 40 giorni.
Tuttavia, il giudice può anche ridimensionare la richiesta del creditore, riducendo l’importo del credito preteso senza interpellare prima il creditore.
L’ingiunzione di pagamento viene emessa, di norma, in tempi compresi tra circa una settimana e poco più di un mese. Da aggiungere, però, un’altra settimana per la notifica al debitore.
Ingiunzione di pagamento: cosa può fare il debitore?
Dal canto suo, una volta che il giudice ha firmato l’ingiunzione di pagamento, il debitore ha due possibilità. La prima, la più ovvia, pagare e risolvere definitivamente così il problema. La seconda, presentare opposizione al decreto ingiuntivo, nel caso in cui voglia contestare sia l’esistenza stessa del debito sia l’importo richiesto.
In quest’ultimo caso, deve opporsi formalmente entro 40 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato notificato presentando il ricorso in tribunale. Tale termine può essere ridotto a 10 giorni o aumentato a 60 giorni se ci sono dei giusti motivi.
L’opposizione all’ingiunzione comporta una citazione per un giudizio ordinario.
In caso di mancata opposizione e se il debito non viene saldato, il creditore può procedere all’azione esecutiva (pignoramento, espropriazione forzata, ecc.). Sempre che, però, non ci siano dei motivi per presentare l’opposizione oltre i termini fissati perché il debitore non ha avuto la possibilità di venire a conoscenza per tempo dell’ingiunzione. Succede, ad esempio, a causa di:
- notifica irregolare;
- caso di forza maggiore;
- caso fortuito.
Nel giudizio ordinario di opposizione è possibile prevedere una conciliazione totale o parziale tra le parti. In questo caso, il giudice rende esecutivo il decreto ingiuntivo con ordinanza e sulla base del verbale di conciliazione che ridimensiona il credito.