Se l'inquilino non paga la Tari la paga il proprietario?

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Autore: Redazione

20 maggio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il locatore è responsabile in caso di affitto per il mancato pagamento dell’imposta sui rifiuti?

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Come noto, la Tari – ossia la tassa sui rifiuti – è dovuta da chiunque detenga, a qualsiasi titolo, locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia abitato o meno.

Questo significa che, in caso di affitto, tenuto a versare la Tari è l’affittuario; in caso di usufrutto, l’usufruttuario; in caso di comodato, il comodatario. In tutti gli altri casi, è sempre il proprietario a dover versare il tributo. Non poche volte però capita che l’inquilino non versi il dovuto al Comune e che l’ente locale invii poi l’avviso di pagamento al locatore. Ma è legittimo un comportamento del genere?

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Se l’inquilino non paga la Tari, la paga il proprietario? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Tari: esiste la responsabilità solidale?

«Responsabilità solidale» significa che, in presenza di più debitori, il creditore può chiedere indifferentemente il pagamento integrale all’uno o all’altro. Sicché, ciascuno dei debitori è responsabile personalmente anche per l’inadempimento degli altri. I rapporti interni tra debitori poi sono regolati in modo autonomo: chi paga anche per conto degli altri potrà chiedere a questi ultimi di rimborsarlo delle rispettive quote.

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Detto ciò vediamo se, in tema di tassa sui rifiuti, esiste la responsabilità solidale. La risposta è negativa. Se l’inquilino non paga, quindi, il Comune non può chiedere il versamento del tributo in capo al locatore. In buona sostanza, il padrone di casa non rischia nulla se anche l’affittuario dovesse essere moroso.

Quando il proprietario di casa deve pagare la Tari?

Chiaramente, in presenza di un affitto in nero, ossia non dichiarato al fisco – e come tale non registrato – la richiesta di pagamento della Tari verrà effettuata nei confronti del locatore, non essendo peraltro il Comune in grado di conoscere l’identità dell’inquilino. Né il locatore potrà rivalersi su quest’ultimo in quanto eventuali accordi – verbali o scritti che siano – sono integralmente nulli. La legge infatti dispone che la locazione non registrata è come se fosse “inesistente”: non produce cioè alcun effetto.

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Quindi, il padrone di casa non ha titolo per far valere la propria pretesa nei confronti del conduttore. Potrà tuttavia mandarlo via di casa seppur non con lo sfratto (posta l’assenza del contratto registrato) ma con una normale causa: e questo perché, stante la nullità del patto verbale, esso non esplica effetti neanche in termini di durata minima prevista dalla legge.

Che succede se il Comune chiede la Tari al proprietario di casa

Potrebbe succedere che, pur dinanzi a una dichiarazione di residenza presentata dall’inquilino all’ufficio anagrafe al momento dell’avvio del rapporto di locazione, l’ufficio tributi invii la richiesta di pagamento della Tari al locatore. ciò potrebbe avvenire perché il conduttore non ha comunque presentato la dichiarazione all’ufficio comunale in merito al versamento della tassa rifiuti, così come previsto.

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Non vi è dubbio però che, nel caso in questione, pur in assenza di tale dichiarazione, la detenzione dell’immobile sia in capo all’inquilino e che, pur in assenza di dichiarazione di inizio occupazione, il Comune deve notificare l’atto di accertamento per omessa dichiarazione direttamente al conduttore. In definitiva, neanche in questo caso il locatore può rispondere dell’inadempimento del conduttore e quindi non si potrà parlare di una responsabilità in solido tra i due.

Qualsiasi richiesta di pagamento della Tari inoltrata al padrone di casa può essere contestata: tramite un ricorso in autotutela indirizzato direttamente in Comune e, in assenza di riscontro o in caso di riscontro negativo, ricorrendo alla Commissione Tributaria Provinciale per l’annullamento dell’atto fiscale.

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