Porto d’armi e precedenti penali
Chi ha la fedina penale macchiata può chiedere al questore il rilascio della licenza per comprare e detenere armi oppure occorre essere incensurati?
Il porto d’armi consente di acquistare e di detenere un’arma, da utilizzare però solamente per uno scopo specifico. Ad esempio, chi ottiene il porto per uso venatorio potrà impiegare il fucile solamente per andare a caccia, senza possibilità che con lo stesso possa fare altro, ad esempio dedicarsi al tiro al volo. Per avere la licenza da parte della questura, però, bisogna ottenere una valutazione positiva dell’autorità pubblica: la presenza di macchie sulla propria fedina penale potrebbe essere un serio problema. Con questo articolo approfondiremo il rapporto tra
La legge prevede alcuni reati in presenza dei quali non è possibile concedere il porto. Ad esempio, chi ha precedenti per alcune condotte violente (rissa, lesioni, ecc.) difficilmente potrà ottenere la licenza, a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione. Anche in questa circostanza, però, la scelta di concedere o meno l’autorizzazione è sempre rimessa all’autorità di pubblica sicurezza (il prefetto o il questore, a seconda del tipo di porto), la quale potrebbe comunque ritenere non opportuno concederla a chi non ha dimostrato, in passato, di avere una condotta affidabile. Vediamo allora qual è la relazione tra porto d’armi e precedenti penali
Indice
Cos’è il porto d’armi?
Si definisce “porto d’armi” la licenza che l’autorità di pubblica sicurezza (questura o prefettura) rilascia al soggetto che chiede di poter comprare e usare un’arma per una specifica ragione.
In base ai motivi che ne giustificano la concessione, si distinguono: il porto d’armi per uso sportivo, il porto d’armi per uso venatorio e quello per difesa personale.
Il porto d’armi per difesa personale
Il porto d’armi per uso sportivo o per uso venatorio, invece, consente il trasporto solamente per l’esercizio dell’attività alla quale è ricollegato il rilascio della licenza. Durante il trasporto, l’arma non può mai essere utilizzata e deve essere custodita in modo da non poter essere pronta per l’uso (ad esempio, chiusa nel portabagagli).
Precedenti penali: cosa sono?
Per “precedenti penali” si intendono le
I precedenti penali si trovano all’interno del “certificato del casellario giudiziale” (o, più semplicemente, “certificato penale”), che è quel documento, rilasciato dalla Procura della Repubblica, in cui sono riportate tutte le condanne definitive. In pratica, si tratta della meglio nota fedina penale.
Precedenti di polizia: cosa sono?
Tutte i dati raccolti dalle forze dell’ordine mentre sono in servizio costituiscono i cosiddetti precedenti di polizia.
A differenza dei precedenti penali, i quali sono costituiti solamente dalle condanne definitive, nei precedenti di polizia sono raccolte tutte le informazioni che riguardano un singolo soggetto, dalla
I precedenti di polizia confluiscono all’interno di un grande archivio digitale a cui ogni membro delle forze dell’ordine può accedere. Al suo interno è possibile risalire a tutta la storia di ogni singolo cittadino, dalla semplice multa stradale fino alla segnalazione per schiamazzi.
Come vedremo, anche i precedenti di polizia possono essere tenuti in considerazione ai fini del rilascio del porto d’armi.
Porto d’armi: bisogna essere incensurati?
Per ottenere il porto d’armi non bisogna essere necessariamente incensurati, essendo “tollerata” la commissione di reati non gravi per i quali sia intervenuta la riabilitazione penale. Vediamo di cosa si tratta.
Precedenti penali: quali influiscono sul rilascio del porto?
Per la precisione, la legge [1] stabilisce che è vietato il rilascio del porto d’armi a chi:
- ha subito una condanna superiore ai 3 anni per delitto doloso senza aver ottenuto la riabilitazione;
- è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- è stato sottoposto a misura di sicurezza personale;
- è stato condannato per porto abusivo di armi.
Al ricorrere di queste condizioni, la licenza del porto d’armi deve essere negata, senza possibilità di decisione contraria da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. Si tratta quindi di condizioni ostative al rilascio del porto.
Ci sono poi dei reati che, se commessi, impediscono di conseguire la licenza, a meno che non si sia ottenuta la
Per la precisione, la legge stabilisce che, chi ha riportato una condanna per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo estorsivo, violenza o resistenza all’autorità, oppure è stato condannato per delitti contro la personalità dello Stato (strage, spionaggio, atti di terrorismo, ecc.) o contro l’ordine pubblico (associazione per delinquere, istigazione, ecc.) o per delitti commessi con violenza alle persone (lesioni, rissa, omicidio, ecc.), non può avere il porto d’armi, a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione.
In questa evenienza, l’autorità di pubblica sicurezza può rilasciare o meno la licenza, in base al giudizio concreto sulla personalità e pericolosità del richiedente.
In altre parole, chi ha commesso uno dei reati sopra elencati e ha ottenuto la riabilitazione, può fare domanda per il porto d’armi ma il questore (o il prefetto) può ugualmente rigettarla, se ci sono elementi concreti per ritenere che la concessione della licenza non sia opportuna.
Per la valutazione della buona condotta del richiedente l’autorità di pubblica sicurezza attinge informazioni anche dai precedenti di polizia, come spiegato sopra.
In assenza di riabilitazione, invece, la richiesta per il porto d’armi va sicuramente rigettata, senza alcuna discrezionalità in capo all’autorità pubblica.
Tra gli elementi di cui l’autorità di pubblica sicurezza deve tener conto rientra anche il
Secondo la giurisprudenza [2], non bisogna tener conto di condanne troppo risalenti nel tempo, soprattutto se si tratta di reati lievi e se, come visto, è stata ottenuta la riabilitazione.
Condanna per spaccio: si può avere il porto d’armi?
Anche chi è stato condannato per spaccio di droga può ottenere il porto d’armi, sempre che la condanna sia stata nel frattempo riabilitata.
Lo spaccio di droga, infatti, dovrebbe rientrare nei reati contro l’ordine pubblico per i quali la legge stabilisce la possibilità di ottenere il rilascio del porto solamente se si è ottenuta la riabilitazione.
Riabilitazione penale: cos’è?
La
Insomma: la riabilitazione consente di non considerare la condanna precedente, almeno per determinati fini, come ad esempio per la contestazione della recidiva o della delinquenza abituale.
La riabilitazione può essere chiesta dal condannato che ha già scontato la pena principale, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, ovvero otto anni nel caso dei recidivi qualificati o dieci anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Nel caso di pena sospesa, il termine per chiedere la riabilitazione decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena;
- il condannato abbia dato prove concrete di buona condotta durante il periodo indicato;
- il condannato non sia stato sottoposto a misure di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato o di confisca, ovvero che il provvedimento sia stato poi revocato;
- il condannato abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento), salvo che dimostri di essere nell’impossibilità di adempierle.