Se perdo una causa e temo il pignoramento del creditore

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Autore: Redazione

15 ottobre 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Ho perso una causa e devo pagare al creditore circa cinquemila euro; posseggo case e temo che mi vengano pignorate. Come mi posso comportare tenuto conto che già il creditore mi aveva pignorato il quinto di alcuni redditi come agente ma ciò non è servito a pagare tutto il debito? Vorrei contattare il creditore ma non ho i suoi recapiti.

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L’esecuzione forzata, salvo casi eccezionali indicati dalla legge, deve sempre essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo (in questo caso la sentenza) e dell’atto di precetto (un avviso di pagamento, notificato attraverso l’ufficiale giudiziario, che offre un termine di almeno 10 giorni per versare la somma dovuta).

Il titolo esecutivo

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è il documento con cui viene accertato il diritto del creditore. Nel caso descritto dal quesito, il titolo esecutivo è rappresentato dal provvedimento (presumibilmente una sentenza) con cui il Giudice La ha condannata.

Il precetto invece è un atto che viene notificato contestualmente o successivamente al titolo esecutivo e che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante da quest’ultimo (nel caso di specie l’obbligo di pagamento) entro un termine che non può essere inferiore a 10 giorni, nonché il conteggio di tutte le somme dovute (capitale, interessi, spese legali, spese di notifica, spese di registrazione del titolo esecutivo etc.).

Soltanto dopo 10 giorni dal ricevimento da parte del

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debitore della notifica dell’atto di precetto il creditore potrà dare inizio ad una procedura esecutiva ed esperire pertanto un tentativo di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi.

Nel caso di specie è già stato eseguito nei Suoi confronti un pignoramento presso terzi avente ad oggetto il quinto dell’importo da Lei avanzato come agente di commercio. Pertanto, prima dell’inizio di tale procedura, Lei avrà senz’altro ricevuto la notifica della sentenza di condanna e dell’atto di precetto con cui Le veniva intimato il pagamento.

A quanto risulta dal quesito, tale procedura esecutiva si è interrotta lasciando una parte del debito ancora insoluta. Conseguentemente, per ottenere il residuo il Suo creditore potrà iniziare una

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nuova procedura esecutiva, consistente ancora una volta in un pignoramento presso terzi nei confronti di Suoi eventuali debitori, in un pignoramento mobiliare (automobili, arredi della casa etc.), oppure anche in un pignoramento dei beni immobili a Lei intestati.

Tuttavia, prima di poter dare inizio ad una nuova procedura esecutiva, il Suo creditore dovrà notificarLe un nuovo atto di precetto, con il quale Le verranno concessi altri 10 giorni di tempo per pagare e con il quale verrà effettuato un nuovo conteggio delle somme residue dovute, previa sottrazione di quelle già riscosse mediante il precedente pignoramento presso terzi. Non sarà invece necessaria una nuova notifica della

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sentenza di condanna.

Come anticipato, dal momento in cui riceverà la notifica dell’atto di precetto, avrà a disposizione almeno 10 giorni di tempo per pagare o proporre al Suo creditore un diverso piano di rientro prima che quest’ultimo possa dare inizio ad una nuova esecuzione forzata (mobiliare, immobiliare o presso terzi). Sull’atto di precetto troverà tutti i recapiti del creditore ma soprattutto quelli del suo Avvocato.

Il Suo timore relativo alla possibilità che vengano aggrediti i beni immobili a Lei intestati è fondato; tuttavia, dato l’importo non elevato delle somme dovute e data la Sua volontà di continuare a corrispondere delle somme periodiche, un pignoramento immobiliare dovrebbe ritenersi senz’altro non conveniente neppure per il Suo creditore. Infatti, il costo che il creditore dovrebbe anticipare per l’espletamento di tale procedura è molto elevato ed i tempi sono molto lunghi. Pertanto, dinanzi ad una Sua concreta e seria proposta volta a proseguire il pagamento periodico del debito residuo, ritengo difficile che il Suo creditore propenda per dare inizio ad una procedura esecutiva immobiliare. Inoltre, nella denegata e non creduta ipotesi in cui ciò dovesse avvenire, Lei avrà la possibilità di chiedere la

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conversione del pignoramento immobiliare, ossia la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro. Per ottenere la conversione sarà sufficiente il versamento immediato di una somma pari ad 1/5 dell’intero credito residuo, dopodiché il Giudice potrà disporre un pagamento rateale per la durata massima di 18 mesi e sino ad estinzione del debito.

Ciò premesso, se la Sua intenzione è quella di continuare a pagare il debito, potrebbe risultare conveniente al fine di non accumulare ulteriori spese (in particolare nuovi interessi e spese legali) non attendere la notifica di un nuovo atto di precetto da parte del creditore, bensì anticiparlo e prendere contatto con Lui o con il Suo difensore per proporre un piano di rientro.

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Se Lei è ancora in possesso della sentenza, del primo atto di precetto, oppure dell’atto di pignoramento presso terzi che Le sono stati notificati, su di essi Vi troverà apposti il nome ed i recapiti della Sua controparte (il creditore) e dell’Avvocato da cui egli era assistito.

Ove Le venisse chiesto di firmare un atto di transazione o comunque un qualsiasi impegno scritto, potrà decidere liberamente di farsi assistere da un legale di fiducia che tuteli i Suoi interessi nella formulazione delle condizioni transattive.

Nell’ipotesi in cui non fosse personalmente in possesso della documentazione di cui sopra e sia stato assistito da un Avvocato nel processo che si è concluso con la Sua condanna, potrà contattarlo per farsi assistere nella formulazione di

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un piano di rientro in favore del Suo creditore o semplicemente per ottenere i recapiti di quest’ultimo e del Suo legale e poi procedere personalmente a contattarli.

Se anche questa possibilità non risulta concretamente esperibile, ove sia a conoscenza del nome, del cognome e del Comune di residenza del creditore, potrà chiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune il rilascio di un certificato di residenza, dal quale ricavare l’indirizzo esatto.

Come già anticipato, nell’ipotesi in cui non riesca in alcun modo a reperire il Suo creditore per formulare una proposta di rientro, può confidare nel fatto che, prima di qualsiasi nuova azione esecutiva, dovrà ricevere la notifica di un altro atto di precetto, sul quale peraltro troverà tutti i recapiti del creditore e del suo Avvocato.

di MASSIMO BACCI

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