Quando un prodotto non è conforme?

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Autore: Redazione

21 giugno 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Quali sono i difetti di conformità e quando opera la garanzia prevista dal codice del consumo? Ecco i vizi che è possibile contestare al venditore.

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Chiunque si sia imbattuto, almeno una sola volta nella propria vita, nel problema della garanzia da prodotti difettosi, avrà sentito dire che, per operare la tutela prevista dal codice del consumo, è necessario che il prodotto non sia “conforme”. Si sarà allora chiesto: quando un prodotto non è conforme? E, soprattutto: “conforme” a cosa? In altri termini, quali sono i vizi per i quali è possibile chiedere la sostituzione del prodotto non conforme o la riparazione, oppure quando queste due soluzioni non dovessero essere possibili o dovessero risultare economicamente non convenienti, lo scioglimento del contratto e la restituzione dei soldi spesi?

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La questione merita un approfondimento. Non è infatti possibile stabilire, casisticamente, quando un prodotto non è conforme, perché vorrebbe dire descrivere ogni possibile oggetto suscettibile di scambio e tutti i possibili difetti riscontrabili. Sarebbe un compito arduo anche per il più potente computer.

Ecco che allora tanto la legge, quanto la giurisprudenza, hanno elaborato dei criteri generali per spiegare quali sono i difetti di conformità e, in definitiva, quando opera la garanzia. Ma procediamo con ordine.

Quando opera la garanzia?

La garanzia per il consumatore (chi cioè acquista senza Partita Iva, per finalità estranee all’attività lavorativa, sia essa commerciale, professionale o imprenditoriale) opera, per legge, per due anni dalla data dell’acquisto. Con un’importante differenza. Nel primo anno, è il venditore a dover dimostrare che il prodotto venduto era “conforme”, ossia esente da vizi; ragion per cui al consumatore spetterà solo lamentare il difetto di funzionamento. Nel secondo anno, invece, l’

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onere della prova si inverte e spetterà dunque all’acquirente la prova del vizio.

Altra importante novità introdotta di recente al codice del consumo: non esiste più l’obbligo di denunciare al venditore i vizi riscontrati entro 60 giorni (l’obbligo resta per chi compra con partita Iva ma, in tal caso, il termine è di otto giorni).

In cosa consiste la garanzia?

La garanzia consiste nel diritto dell’acquirente, che abbia rilevato dei difetti di produzione nei primi due anni dalla consegna del prodotto, di chiedere, a propria insindacabile scelta:

Se tali soluzioni dovessero risultare impossibili (si pensi a un prodotto uscito fuori produzione) o economicamente non convenienti (si pensi alla rottura di un motorino interno la cui riparazione richiederebbe un costo superiore all’oggetto stesso), il consumatore può optare (sempre a proprio piacere) tra:

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Quando un prodotto non è conforme?

Il codice del consumo indica dei criteri in base ai quali stabilire se, e in presenza di quali presupposti, il prodotto consegnato al consumatore possa considerarsi conforme al contratto. La legge prevede due distinte tipologie di requisiti: soggettivi e oggettivi. I primi sono quelli definiti dalle parti nel contratto; i secondi sono quelli “suppletivi” indicati dalla legge. Prima di indicarli specificamente è bene sapere che l’applicazione dei criteri oggettivi potrà essere esclusa solo qualora il consumatore, al momento della conclusione del contratto di vendita, «sia stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità» e abbia «espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita».

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Vediamo ora, più nel dettaglio, quali sono i difetti di conformità.

Sulla base dei “requisiti soggettivi” un bene è considerato conforme se:

Sulla base dei cosiddetti “

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requisiti oggettivi“, che consentono di valutare la conformità di un bene alla luce delle caratteristiche che un “modello ideale” di quello stesso bene dovrebbe vantare, un bene conforme è ritenuto conforme solo qualora:

In altri termini, l’onnipresenza di determinate tipologie di beni nella vita dei consumatori permette oggi di delinearne un “idealtipo” – ossia un modello ideale e astratto di quello stesso bene, il cui acquisto è quindi in grado di ingenerare delle legittime aspettative che il consumatore ha diritto di vedere soddisfatte.

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Si pensi, per esempio, all’acquisto di uno smartphone: al giorno d’oggi, nessuno di noi si sognerebbe di verificare, prima di procedere all’acquisto, che suddetto smartphone sia munito di connessione Internet, permetta di effettuare telefonate o di accedere ad un social network. Si tratta di caratteristiche che, nell’immaginario collettivo, sono costitutive di questo tipo di bene.

L’esame dei criteri “oggettivi” di conformità mostra come la stessa vada valutata anche in relazione a caratteristiche del bene che esulano dall’ambito di controllo del venditore e che dipendono da come tale bene è stato concepito e/o presentato al mercato dal produttore o dall’importatore.

La nuova disciplina dunque sembra aggravare ulteriormente i profili di rischio per il produttore/importatore che, oltre a dover sottostare al sempre più complesso e stringente sistema di norme volte a garantire la sicurezza e conformità dei prodotti immessi sul mercato, può essere chiamato a rispondere, non soltanto nei confronti dei consumatori ma anche di altri operatori della catena di distribuzione, quali il venditore, delle conseguenze della non conformità dei propri prodotti.

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