Più facile non pagare le quote condominiali

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Autore: Giordana Liliana Monti

21 giugno 2022

Appassionata di criminologia e mafie, si è specializzata in strategie di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all'Università degli Studi di Milano, diventa giornalista pubblicista lavorando come redattrice di articoli di cronaca locale, continuando a coltivare la propria passione per il diritto scrivendo periodicamente news giuridiche.

Il condominio non può pretendere il pagamento delle spese approvate solo con bilancio preventivo se fanno riferimento a un esercizio già terminato.

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Complici un mancato bilancio consuntivo approvato in assemblea, il caos generato da un amministratore incompetente e lo scadere dell’esercizio, una condomina ha vinto la causa in tribunale [1] ottenendo l’annullamento del decreto con il quale il condominio le intimava di pagare le spese di riscaldamento. La pronuncia, che segue un orientamento minoritario, si basa sul concetto per cui, se il condominio (tramite l’amministratore eletto) è il primo a non svolgere correttamente i propri doveri, non può poi pretendere che i condomini lo facciano senza le fondamenta necessarie su cui agire.

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Una condomina aveva contestato il pagamento di una somma (già saldata con riserva di ripetizione) richiestale dal condominio per consumi termici quantificati in un bilancio preventivo (regolarmente approvato dall’assemblea) al quale non era mai seguito l’approvazione del definitivo. Secondo la ricorrente, la richiesta di pagamento era priva delle condizioni di emissione del decreto ingiuntivo, poiché in realtà mai approvato dall’assemblea condominiale a causa del «disordine contabile del condominio» causato dal precedente amministratore (che infatti era stato revocato dal tribunale).

La condomina lamentava anche la nullità dell’assemblea che aveva approvato la ripartizione delle spese di riscaldamento perché, proprio in virtù della natura di tali spese, non lo aveva fatto sulla base dei consumi realizzati nelle singole unità immobiliari. Inoltre, denunciava ancora la ricorrente, alcuni condomini avevano eliminato i contabilizzatori di calore nell’indifferenza dell’amministratore che, al posto di farli ripristinare, aveva deciso di disporre la

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ripartizione delle spese di riscaldamento.

Il condominio, dal canto suo, si era costituito in giudizio sostenendo che la condomina avrebbe dovuto impugnare il verbale assembleare prima di rifiutarsi di pagare quanto richiesto, lamentando anche l’impossibilità di attribuire alla revoca dell’amministratore l’irregolarità del singolo condomino, ricordando poi che anche il solo preventivo di spesa è sufficiente a garantire il preteso pagamento.

Il tribunale di Ivrea riconosce l’idoneità del bilancio preventivo a fondare la richiesta del condominio, a patto però che l’esercizio cui tali spese si riferiscono non sia terminato: in questo caso, ricordano i giudici, è necessario agire in base al

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consuntivo della gestione annuale [2].

Nel caso specifico, il decreto opposto è stato richiesto durante la vigenza dell’esercizio 2019 sulla base di due preventivi di spesa relativi all’esercizio 2018, i quali non sono mai stati seguiti da un’approvazione del bilancio consuntivo. Una mancanza causata dal «disordine contabile» del condominio imputabile all’amministratore cacciato.

Pertanto, secondo i giudici, sebbene rientri nelle facoltà del condominio richiedere alla condomina il pagamento ritenuto dovuto, è anche vero che questa prerogativa viene meno con la chiusura dell’esercizio, considerato peraltro che l’amministratore ha l’obbligo di effettuare un rendiconto annuale che lascia ai condomini la possibilità di valutare la gestione patrimoniale.

Non essendo mai avvenuta l’approvazione del consuntivo, ed essendo la richiesta del condominio giunta ad esercizio già terminato, il decreto non ha fondamento. Per questi motivi il tribunale ha dunque deciso di disporre la revoca del monitorio emesso nei confronti della ricorrente, condannando il condominio a rimborsare la ricorrente di quanto richiesto.

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