Invalidità civile Inps : quali sono i requisiti sanitari per le agevolazioni?
Il verbale della commissione medica Inps riconosce l’interessato: “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (legge 509/88.124/98) grave al 100%”. Viene specificato però che non possiede alcun requisito di cui all’art.4 del DL 9 febbraio 2012 n.5. Cosa vuol dire? Non si ha diritto alle agevolazioni fiscali?
Il verbale dell’INPS, pur potendo apparire contraddittorio, non lo è, in quanto esso accerta l’invalidità totale al 100% ma, ciò non implica necessariamente ed automaticamente l’accesso i benefici fiscali elencati dal lettore.
Secondo quanto disposto dall’art. 4, decreto-legge 9 febbraio 2012 – decreto Semplifica Italia – convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35), i verbali delle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità devono riportare anche l’esistenza o meno dei
I requisiti in questione sono previsti dalle norme dedicate alle singole agevolazioni e sono i seguenti:
– per il contrassegno invalidi, deve essere attestata la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992);
– per i benefici per veicoli senza adattamento, deve essere attestata la condizione di «handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento» oppure la condizione di «invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni» (art. 30, L. 388/2000);
– per i benefici per veicoli con adattamento, deve essere attestata la condizione portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L. 449/1997);
– per Iva ridotta sull’acquisto veicoli: deve essere attestazione una delle seguenti condizioni: a) ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con riconoscimento di handicap grave e – salvo il caso di invalido minorenne – a condizione che il veicolo sia “adattato” (legge 449/1997); handicap psichico o mentale grave, titolare di indennità di accompagnamento (d.p.r. 388/2000); handicap grave e invalidità con gravi limitazioni della capacità di deambulazione (d.p.r. 388/2000); pluriamputazione accertata dalla commissione medica ex articolo 4, legge 104/1992 (d.p.r. 388/2000); affetti da cecità o sordità (legge 449/1997 – d.p.r. 633/1972).
Se il lettore si trova in una delle suddette condizioni per beneficiare di una o più agevolazioni fiscali, può presentare domanda al centro medico-legale INPS per chiedere la verifica dei requisiti sanitari necessari per l’integrazione.
Discorso a parte merita l’indennità di accompagnamento. Quest’ultima è riconosciuta soltanto a favore dell’invalido al 100% che si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. Per ottenere l’indennità di accompagnamento occorre presentare apposita domanda autonoma.
Articolo tratto da una consulenza dell’Avv. Maria Monteleone