Impugnazione delibera condominiale e interruzione della decadenza

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Mediazione: da quando si verifica l’interruzione del termine di 30 giorni per contestare l’assemblea di condominio?

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Per impugnare una delibera condominiale è necessario agire entro 30 giorni da quando la stessa è stata assunta o, per gli assenti, da quando si è ricevuto il relativo verbale. Tuttavia, come noto, le liti in materia di condominio rientrano tra quelle per le quali sussiste l’obbligo della mediazione. Ragion per cui è bene chiedersi qual è l’atto che interrompe il termine di decadenza dei 30 giorni: è sufficiente cioè la semplice domanda di mediazione oppure è necessario che questa venga a conoscenza del condominio? La questione sull’impugnazione della delibera condominiale e l’interruzione della decadenza per impugnare

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è al centro di un dibattito in dottrina. Sul punto si affrontano diverse tesi.

Partiamo dal dato letterale della legge. L’ultimo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che l’istanza di mediazione impedisce la decadenza dell’azione dal momento della comunicazione alle altre parti.

Questa norma farebbe dunque pensare che non basti il semplice deposito della domanda di mediazione per interrompere i termini, ma è necessario che la stessa venga poi notificata all’avversario. Notifica che, come noto, cura l’organismo di mediazione. E dunque bisognerebbe accertarsi che quest’ultimo proceda per tempo, per evitare che l’attore subisca la decadenza.

Il tribunale di Napoli [1] però, in un recente provvedimento, ha aderito alla tesi minoritaria: quella secondo cui il rispetto del termine di decadenza di 30 giorni per impugnare la delibera assembleare del condominio va valutato con riferimento al momento in cui la domanda di mediazione viene presentata, ossia depositata presso l’organismo.

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Scopo della norma – ha osservato il giudice partenopeo – è incentivare soluzioni pacifiche ed alternative alla giurisdizione. Pertanto, una tale condizione di procedibilità non deve comportare un’eccessiva compromissione del diritto di agire. Dunque, bisogna uscire da un’interpretazione letterale della legge e tenere conto degli articoli 24 e 111 della Costituzione, «i quali ostano a soluzioni interpretative che precludano o rendano maggiormente difficile l’accesso alla tutela giurisdizionale».

Pertanto, si legge nella pronuncia in commento, chi intende impugnare una delibera assunta dall’assemblea condominiale deve solo presentare la domanda di mediazione all’organismo di mediazione competente. Non si può far ricadere sulla parte eventuali decadenze ricollegate invece ad un’attività di un soggetto terzo (l’organismo di mediazione) che non rientra nella sfera della sua disponibilità come nel caso della comunicazione del primo incontro di mediazione.

A tale orientamento che tuttavia è minoritario, si contrappone un altro orientamento (maggioritario) secondo cui per interrompere il termine di 30 giorni per

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impugnare la delibera del condominio è necessaria la ricezione, da parte del condominio, dell’invito ad aderire al procedimento di mediazione. Solo così infatti si permette all’amministratore e al condominio di avere conoscenza in breve termine se la delibera sia stata o meno oggetto di impugnazione.

Il problema chiaramente si pone solo per le delibere annullabili e non per quelle nulle. Solo per le prime – affette cioè da vizi meno gravi – sussiste l’onere di impugnare entro 30 giorni. Mentre per le seconde – affette invece da vizi più gravi – l’impugnazione può essere fatta in qualsiasi momento, senza termini di decadenza; per esse quindi è del tutto irrilevante il discorso appena fatto.

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