Multa vinta per vizi formali: sbaglia il giudice che compensa le spese
Condanna alla refusione delle spese di giudizio: gli errori procedurali non sono meno gravi di quelli sostanziali.
Uno dei problemi principali, quando si contesta una multa dal giudice di pace – e quindi si è costretti ad anticipare delle spese che, il più delle volte, sfiorano l’importo della stessa contravvenzione – è la possibilità, in caso di vittoria, di recuperare quanto anticipato, ottenendo dal giudice la famosa “condanna alle spese processuali” della parte soccombente (nella specie, l’amministrazione). In buona sostanza, spesso capita che, quando il cittadino vince il giudizio di opposizione per motivi esclusivamente “formali” (per esempio, se il verbale non indica la presenza del cartello di preavviso del velox, ecc.), allora il giudice
Stando così le cose, ben si comprende, allora, perché l’eventuale vittoria accompagnata però dalla
A questa situazione, che si risolve in una netta disparità ai danni del cittadino, ha voluto porre rimedio una sentenza della Cassazione di poche ore fa [1]. Secondo la Suprema Corte, è illegittimo il comportamento del giudice che compensi le spese di lite solo perché la multa risulta annullata per vizi formali. Insomma, anche se si tratta di una questione di lana caprina e il multato vince la causa per il rotto della cuffia, pur avendo effettivamente commesso l’infrazione, egli deve ottenere il rimborso delle spese di giudizio.
Gli errori procedurali dell’ente non sono meno gravi di quelli sostanziali: ne consegue che è illegittima la sentenza secondo cui l’automobilista che si vede annullare il verbale dovrebbe poi pagarsi da solo l’avvocato.
Peraltro, con le ultime riforme della giustizia, è stato rafforzato ancor di più il principio secondo cui la compensazione totale o parziale delle spese deve essere motivata dal giudice e può intervenire solo per gravi ragioni.
Non si può, in definitiva, sostenere che, per la nostra legge, gli errori soltanto procedurali commessi dalla P.A. siano da considerarsi più lievi di quelli che inficiano la sostanza dell’atto.