Multa vinta per vizi formali: sbaglia il giudice che compensa le spese

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Autore: Redazione

23 ottobre 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Condanna alla refusione delle spese di giudizio: gli errori procedurali non sono meno gravi di quelli sostanziali.

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Uno dei problemi principali, quando si contesta una multa dal giudice di pace – e quindi si è costretti ad anticipare delle spese che, il più delle volte, sfiorano l’importo della stessa contravvenzione – è la possibilità, in caso di vittoria, di recuperare quanto anticipato, ottenendo dal giudice la famosa “condanna alle spese processuali” della parte soccombente (nella specie, l’amministrazione). In buona sostanza, spesso capita che, quando il cittadino vince il giudizio di opposizione per motivi esclusivamente “formali” (per esempio, se il verbale non indica la presenza del cartello di preavviso del velox, ecc.), allora il giudice

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compensa le spese tra le parti. Il che equivale a dire che ognuno si fa carico dei propri costi.Ciò, di fatto, si ripercuote in un forte disincentivo alla tutela dei propri diritti per il cittadino: infatti è solo questi che sostiene le spese. Chi inizia la causa – l’automobilista, appunto – deve pagare la tassa “di accesso” al giudice (contributo unificato). Inoltre, l’amministrazione non paga avvocati, potendosi costituire a mezzo dei propri dipendenti; al contrario il cittadino – sebbene per le cause fino a 1.100 euro potrebbe costituirsi anche personalmente – per inesperienza e timore è costretto a valersi sempre di un difensore (e, ovviamente, a pagarlo).

Stando così le cose, ben si comprende, allora, perché l’eventuale vittoria accompagnata però dalla

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compensazione delle spese di lite equivale a una vittoria di Pirro. Difatti, il consuntivo tra “dare” e “avere”, alla fine, raggiunge quasi lo “zero”.

A questa situazione, che si risolve in una netta disparità ai danni del cittadino, ha voluto porre rimedio una sentenza della Cassazione di poche ore fa [1]. Secondo la Suprema Corte, è illegittimo il comportamento del giudice che compensi le spese di lite solo perché la multa risulta annullata per vizi formali. Insomma, anche se si tratta di una questione di lana caprina e il multato vince la causa per il rotto della cuffia, pur avendo effettivamente commesso l’infrazione, egli deve ottenere il rimborso delle spese di giudizio.

Gli errori procedurali dell’ente non sono meno gravi di quelli sostanziali: ne consegue che è illegittima la sentenza secondo cui l’automobilista che si vede annullare il verbale dovrebbe poi pagarsi da solo l’avvocato.

Peraltro, con le ultime riforme della giustizia, è stato rafforzato ancor di più il principio secondo cui la compensazione totale o parziale delle spese deve essere motivata dal giudice e può intervenire solo per gravi ragioni.

Non si può, in definitiva, sostenere che, per la nostra legge, gli errori soltanto procedurali commessi dalla P.A. siano da considerarsi più lievi di quelli che inficiano la sostanza dell’atto.

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