Come modificare un atto di donazione?

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Autore: Redazione

30 giugno 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Quando e come si può risolvere la donazione con effetto retroattivo: l’errore e il mutuo dissenso. La revoca della donazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli.

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Anche se la donazione è un atto irrevocabile, nulla toglie che le parti possano concordemente modificarne il contenuto in un momento successivo o addirittura revocarne gli effetti con un “mutuo consenso”. Ma come modificare un atto di donazione? Quando e come procedere in tal senso? È necessario ricorrere nuovamente al notaio? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Come funziona la donazione?

La donazione consiste nell’attribuzione di un diritto che il donante fa a beneficio del donatario, senza avere nulla in cambio. Perciò si dice che la donazione è un

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contratto a titolo gratuito. È un «contratto» perché implica lo scambio di volontà (il donante deve voler donare; il donatario deve manifestare l’accettazione della donazione); ed è «a titolo gratuito» perché non implica controprestazioni.

La donazione che ha ad oggetto beni mobili di valore economico modesto può avvenire informalmente con il semplice scambio dell’oggetto. Volendo – ma non è obbligatorio – è possibile sottoscrivere una scrittura privata e registrarla per renderla opponibile a terzi nel caso in cui venga contestata la proprietà del bene.

Se invece la donazione ha ad oggetto beni immobili o mobili di non modico valore, è necessario il cosiddetto «atto pubblico» ossia il

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rogito notarile. Donante e donatario dovranno recarsi dal notaio con due testimoni per firmare il contratto di donazione. Sarà anche dovuta l’imposta di registro e, in alcuni casi, l’imposta sulle donazioni. In particolare, l’imposta sulle donazioni non va versata quando si tratta di atti tra coniugi e ascendenti o discendenti di valore fino a 1 milione nonché di atti tra fratelli di valore fino a 100mila euro.

La legge non dice cosa si debba intendere per «modico valore»: tutto va valutato caso per caso, sulla base delle condizioni economiche delle parti. Pertanto, tutto ciò che arricchisce notevolmente il donatario e che impoverisce sensibilmente il donante si considera donazione di «non modico valore» (si pensi alla donazione di 50mila euro effettuata da un pensionato con una mensilità di poche centinaia di euro).

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La donazione può essere anche indiretta: è ciò che succede quando una persona, anziché acquistare un bene e successivamente regalarlo al donatario o regalargli un bene proprio, paga il venditore affinché trasferisca, direttamente al donatario, il bene in questione oppure trasferisce al donatario la somma affinché questi acquisti il bene pagando personalmente il venditore. La donazione indiretta non richiede l’atto notarile.

Altre forme di donazione indiretta sono la rinuncia a un proprio credito nei confronti del donatario o il pagamento di un debito che questi ha nei confronti di un terzo.

Quali sono gli effetti della donazione?

La donazione comporta il trasferimento della proprietà del diritto donato al momento in cui avviene lo scambio delle volontà.

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Non è vincolante la promessa di una futura donazione. La donazione è infatti un atto istantaneo che non ammette imposizioni, neanche se provenienti dallo stesso donante.

Si può revocare la donazione?

La donazione non può mai essere revocata a meno che ricorra una delle seguenti ipotesi:

Si può modificare una donazione?

La donazione non può essere modificata per volontà del solo donante o del donatario. E ciò perché il bene donato, una volta entrato nella disponibilità giuridica di un soggetto diverso (il donatario), non consente più al donante di disporne. Questo vale indipendentemente dalla forma con cui è stata eseguita la donazione (cioè con atto pubblico o con una scrittura privata).

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Per modificare una donazione è necessario quindi il “mutuo consenso” (alcuni dicono anche «mutuo dissenso») ossia la volontà di entrambe le parti. Solo l’accordo del donante e del donatario può portare a una revoca o a una modifica della donazione. La revoca della donazione per mutuo dissenso deve avvenire con la stessa forma della donazione iniziale (per cui, se questa è avvenuta con atto notarile, anche la revoca richiede il rogito).

Donante e donatario possono quindi decidere di risolvere retroattivamente il contratto di donazione in modo che il bene donato ritorni nella piena titolarità del donante. È preferibile che tale risoluzione avvenga tramite un contratto redatto nelle medesime forme previste per la donazione.

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La donazione può anche essere risolta parzialmente. Ad esempio, se oggetto della donazione sono stati un appartamento e un terreno, i due contraenti possono convenire che la donazione sia risolta per il solo appartamento (che torna in proprietà del donante) e non per il terreno (che quindi resta in proprietà del donatario).

La risoluzione della donazione per mutuo dissenso è consentita anche in caso di mutamento del bene che ne ha costituito oggetto, come nel caso in cui il donatario, sul terreno donatogli, realizza un fabbricato.

È altresì possibile modificare una donazione quando sia il frutto dell’errore del donante. L’errore deve essere:

Si pensi a chi, per dimostrare gratitudine, doni un bene a una persona ritenendo di aver ricevuto da questa un beneficio o una prestazione che poi risulti inesistente o dovuta per legge.

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