Modello querela violazione privacy

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Autore: Roberta Fiorentino

14 luglio 2022

Cosa si può fare in caso di violazione dei dati personali? Come si presenta un reclamo al Garante?

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Ritieni che i tuoi dati personali siano stati violati? Puoi presentare il reclamo utilizzando il modello querela violazione privacy.

Nell’era di Internet, e soprattutto dei social network, la possibilità di vedere i nostri dati personali diffusi o resi pubblici illecitamente è sicuramente aumentata. Non si tratta solo di illeciti che possono essere commessi dai singoli individui. Stiamo parlando anche di imprese, siti web e giornali che possono violare la nostra riservatezza.

Ad esempio, potrebbe capitarti di vedere pubblicata su Internet una tua foto intima che invece volevi tenere nascosta, oppure che qualcuno renda pubbliche le informazioni sul tuo orientamento sessuale o sul tuo stato di salute.

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I casi appena citati sono tutti esempi di violazione del diritto alla riservatezza. Per tutelarti, quindi, puoi inviare un reclamo al Garante Privacy, l’autorità che si occupa di esaminare i reclami e verificare che il trattamento dei dati personali sia lecito.

Scopriamo, quindi, cos’è il modello querela violazione privacy e come tutelare il diritto alla riservatezza.

Che cos’è il diritto alla privacy?

Con il termine privacy si intende il diritto della persona di proteggere la propria riservatezza e, in particolare, i propri

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dati personali. Cosa sono i dati personali? Sono quei dati e quelle informazioni che rendono identificabile o identificano una persona, come quelli relativi alle sue abitudini o alla sua salute.

I dati si distinguono in:

Violazione della privacy: il modello

Se ritieni che la tua privacy possa essere stata violata, puoi rivolgerti direttamente al

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Garante Privacy attraverso il reclamo, compilando il modello predisposto dalla stessa Autorità.

Prima di procedere a denunciare la violazione, però, devi inviare un’istanza a chi detiene i tuoi dati (ossia il titolare della piattaforma o del sito in cui hai trovato pubblicati i tuoi dati), spiegandogli i motivi per cui ritieni il trattamento illegittimo. Questi ti deve rispondere entro 2 mesi.

Se non ricevi una risposta nei tempi previsti (due mesi al massimo), oppure ricevi una risposta che non ti soddisfa, puoi inviare il reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Il reclamo è gratuito. Può essere sottoscritto con firma autenticata dallo stesso interessato oppure da un avvocato o da un procuratore. Esso dovrà contenere:

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Il titolare è colui che decide le finalità del trattamento. Il responsabile, invece, è colui che tratta i dati per conto del titolare. Ad esempio, un supermercato molto grande si affida a un’altra società per pagare gli stipendi dei lavoratori, fornendo tutti i dati relativi alle buste paga. In questo caso, il supermercato è il titolare, mentre la società è il responsabile del trattamento.

Come e dove presentare il reclamo al Garante Privacy?

Chi desidera sporgere denuncia può consegnare il reclamo di persona presso gli uffici del Garante Privacy (Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma), oppure inviarlo più comodamente attraverso una raccomandata all’indirizzo dell’Autorità (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma), o anche mediante un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’email:

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protocollo@pec.gdpd.it.

Che succede dopo aver presentato il reclamo al Garante Privacy?

A seguito della presentazione del reclamo, il Garante Privacy avvierà un’istruttoria preliminare ed eventualmente un procedimento amministrativo, all’esito del quale l’Autorità potrà ordinare che il trattamento illecito dei dati personali cessi e potrà predisporre le misure volte a evitare ulteriori trattamenti illegittimi.

Nel caso in cui la decisione del Garante non soddisfi l’interessato, egli potrà rivolgersi al giudice del tribunale ordinario civile.

Violazione Privacy: posso essere risarcito?

Potrai ottenere il risarcimento se riuscirai a dimostrare in sede civile di aver subito un danno a causa di una violazione dei tuoi dati personali

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[1].

In generale, i danni risarcibili sono il danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno patrimoniale implica un impoverimento del soggetto leso e può essere di due tipi:

Il danno emergente può essere provato allegando la fattura delle spese sostenute. Il lucro cessante, invece, può essere provato mediante una valutazione ipotetica di ciò che si sarebbe potuto guadagnare se il danno non si fosse verificato (es: la capacità lavorativa del danneggiato si è ridotta a causa dello stato depressivo indotto dalla diffusione del dato personale, a cui è conseguito un mancato guadagno per il periodo di durata della malattia).

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In tema di privacy, però, il risarcimento più spesso si ottiene per il danno non patrimoniale, cioè quel danno che non riguarda la sfera patrimoniale del soggetto, ma che può essere ugualmente risarcito.

Il danno non patrimoniale si distingue in:

Nella maggior parte dei casi, la violazione della privacy comporta un danno morale (es: le sofferenze psicologiche patite da una persona a seguito della diffusione illecita di alcune informazioni riguardanti il suo orientamento sessuale).

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Il risarcimento del danno morale spetta nel caso in cui il comportamento lesivo costituisca un reato o violi dei diritti costituzionali. Tra i diritti costituzionali è compreso anche il diritto alla privacy. Quindi, il danno da violazione della privacy può essere risarcito.

Per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione della privacy, però, il danneggiato deve provare la serietà e la gravità del danno subito. Non basta, quindi, che ci sia stata una violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali. Il soggetto leso, infatti, deve dimostrare di aver subito un danno grave, cioè che il suo diritto di vivere in serenità sia stato compromesso proprio a causa della violazione della privacy.

I danni, inoltre, potranno esserti risarciti dal titolare o dal responsabile del trattamento, che sono obbligati “in solido” per l’intero ammontare del danno. Ciò vuol dire che anche uno solo dei due potrà risarcire il danneggiato per l’intera somma dovuta.

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