Quando si può attraversare fuori dalle strisce?

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Responsabilità investimento pedone: come fare a stabilire chi ha ragione. Il concorso di colpa o la responsabilità piena a chi attraversa la strada senza guardare ed in modo imprevedibile.

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Anche il pedone deve rispettare alcune regole del Codice della strada dettate appositamente per lui. Sono chiaramente elencate all’articolo 190. In tale disposizione si trova la risposta a una frequente domanda: quando si può attraversare fuori dalle strisce? Una domanda che in pochi si fanno perché, in realtà, il più delle volte – salvo situazioni di evidente pericolo determinate dalla dimensione della strada e dalla velocità dei veicoli – si attraversa lì dove ci si trova, senza curarsi se ci sono o meno le strisce pedonali. Ma proprio la presenza di queste ultime nelle vicinanze potrebbe determinare una sanzione amministrativa a carico del pedone e, in casi estremi, la perdita del risarcimento da parte dell’assicurazione in caso di

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investimento fuori dalle strisce.

Attraversamento pedone fuori dalle strisce

Dicevamo che l’articolo 190 del Codice della strada elenca le regole comportamentali a cui devono attenersi i pedoni. Si tratta di una norma da pochi conosciuta, forse perché, se per avere la patente bisogna fare un esame, per essere pedoni non è necessario. Eppure la legge non ammette ignoranza e anche chi va a piedi deve quindi conoscere gli obblighi che su di lui incombono. Vediamo dunque quali sono questi obblighi e quando si può attraversare fuori dalle strisce.

La regola è la seguente: i pedoni che intendono attraversare la strada devono farlo sulle strisce pedonali. Se queste non esistono, o distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare ugualmente la carreggiata anche fuori dalle strisce. Ma devono farlo solo in senso perpendicolare (e non obliquo), facendo attenzione ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Il che significa – anche se la norma non lo dice esplicitamente – che bisogna

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guardare la strada prima di attraversare dal lato di provenienza delle auto o da ambedue i lati se a doppio senso di marcia.

I pedoni poi non possono attraversare diagonalmente gli incroci, per quanto più breve possa essere il percorso. Bisogna quindi disegnare sempre un angolo retto, attraversando due volte la strada e non tagliando la carreggiata in obliquo.

Quando si tratta di attraversare le piazze, è assolutamente vietato l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali, sempre che queste esistano, anche se sono più distanti di 100 metri. Quindi, in assenza di strisce pedonali, si può attraversare la piazza ovunque; invece, in presenza di strisce, bisogna attraversare su di esse, anche se più lontane di 100 metri. E ciò vale anche per le persone con difficoltà motoria che fatichino a camminare.

Quando il pedone può attraversare fuori dalle strisce?

In sintesi, il pedone può attraversare fuori dalle strisce solo nei seguenti casi:

In ogni caso, quando si attraversa fuori dalle strisce non bisogna mai disegnare una linea obliqua bensì retta. Inoltre, chi si accinge ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali deve

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dare la precedenza ai conducenti di auto, ciclomotori e motocicli.

Non dimentichiamo infine che il pedone, anche quando attraversa sulle strisce, non può mai sostare sulla carreggiata salvo si trovi in una situazione di necessità.

Multa per attraversamento fuori dalle strisce

Per chi attraversa fuori dalle strisce in assenza delle condizioni appena indicate scatta una multa stradale (una sanzione amministrativa) che va da un minimo di 25 euro a un massimo di 100 euro. Se si paga nei primi 5 giorni si può usufruire di uno sconto del 30%.

Investimento pedone fuori dalle strisce pedonali

Il pedone che attraversa fuori dalle strisce, seppur multato, ha comunque diritto al risarcimento nel caso in cui venga investito. E ciò perché l’automobilista ha comunque il dovere di prevedere le altrui violazioni del Codice della strada, evitando qualsiasi situazione di pericolo, specie per i “soggetti deboli” della strada, come appunto i pedoni.

Per escludere la responsabilità del conducente che investa un pedone, occorre provare non solo che questi fosse

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fuori dalle strisce pedonali, ma anche che abbia tenuto un comportamento imprevedibile e anomalo, tale da non dare l’oggettiva possibilità di avvistarlo e tentare una manovra di emergenza [1].

Il tutto a condizione che l’investitore non abbia violato alcuna regola di circolazione o di prudenza.

Si parte quindi da una presunzione di responsabilità dell’automobilista che spetta a questi scalfire fornendo la prova del comportamento imprevedibile del pedone: quest’ultimo cioè deve essersi posto, sul più bello, come un ostacolo inevitabile anche usando la massima diligenza.

La sola condotta negligente del pedone che attraversi fuori dalle strisce, e la violazione quindi dell’articolo 190 del Codice della strada, non consentono di superare la presunzione di colpa del conducente, salvo un comportamento anomalo ed imprevedibile.

Quindi, se il pedone appare improvvisamente sulla traiettoria dell’investitore, a distanza tale da rendere inevitabile l’investimento, l’automobilista non può essere incriminato per lesioni e il passante non può riscuotere il risarcimento da parte dell’assicurazione. Né si può parlare di

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concorso di colpa del pedone. Ne consegue la responsabilità esclusiva del pedone.

Invece il concorso di colpa si può realizzare quando anche il conducente sia stato imprudente, distratto o abbia violato i limiti di velocità.

Di recente, il tribunale di Milano [2] ha posto a carico dell’automobilista il risarcimento dei danni perché è sua la responsabilità esclusiva dell’investimento del pedone anche se quest’ultimo attraversa all’improvviso fuori dalle strisce. Nel caso di specie, il conducente, ripartendo dallo stop, non aveva considerato la presenza di persone in attraversamento sulla pista ciclopedonale posta lateralmente.

L’automobilista, dopo essersi fermata allo stop, era ripartita, con una velocità ridotta, per iniziare la manovra di svolta a destra, quando ha investito un pedone che, repentinamente, ha attraversato la carreggiata fuori dalle strisce pedonali. Nella specie, il pedone proveniva dalla pista ciclopedonale posta lateralmente alla strada.

Per il tribunale l’automobilista aveva l’onere, non adempiuto, di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, prova liberatoria che deve dimostrare che non sussisteva, da parte del conducente, nessuna possibilità di prevenire l’evento, neppure con una manovra di emergenza. Nel caso esaminato, era ampiamente prevedibile la presenza di pedoni in attraversamento sulla pista ciclopedonale e la conducente, dopo essersi fermata allo stop, avrebbe dovuto procedere non solo lentamente ma con maggiore cautela, così da consentirle di frenare anche nell’ipotesi in cui fosse sopraggiunto un pedone. Non solo: secondo il giudice milanese, pesa anche la dichiarazione dell’automobilista fatta alla Polizia dopo il sinistro di non aver visto il pedone, indice, dunque, di un’evidente disattenzione.

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