Sindacato: che differenza c’è tra Rsa e Rsu

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Autore: Carlos Arija Garcia

08 luglio 2022

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

Come funzionano e come vengono elette le rappresentanze sindacali aziendali e unitarie. Quando non è possibile costituirle.

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Che piaccia o meno agli imprenditori, tutti i lavoratori con contratto subordinato delle piccole, medie o grandi realtà produttive hanno il diritto di aderire liberamente a un sindacato sul proprio luogo di lavoro senza che il datore possa dire alcunché. Ovviamente, l’impegno sindacale non può pregiudicare il rendimento del dipendente, altrimenti il datore sarebbe legittimato ad intervenire. Inoltre, esiste per i lavoratori il diritto di riunione all’interno dell’azienda in associazioni o altri gruppi organizzati e di avere del tempo e delle strutture a disposizione per concordare le loro attività. Ci sono all’interno dell’azienda due sistemi alternativi di rappresentanza dei lavoratori, cioè la Rsa e la Rsu. Entrambe, comunque, fanno riferimento al

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sindacato. Che differenza c’è tra Rsa e Rsu? Vediamolo subito.

Rsa e Rsu: che cosa sono?

Le Rsa sono le rappresentanze sindacali aziendali, legalmente riconosciute e presenti in tutti i settori economici. Sono esclusi i datori di lavoro non imprenditori, come ad esempio le associazioni con fini culturali, politici, sindacali, ricreativi, sportivi, di assistenza e simili, enti di fatto, studi professionali, ecc.

Le Rsu sono le rappresentanze sindacali unitarie, disciplinate dagli Accordi Interconfederali tra sindacati e Confindustria o Confcommercio applicabili alle sole aziende, rispettivamente, del settore industriale e del commercio e alle organizzazioni di altri settori, pur non firmatarie degli Accordi, nel caso in cui ne siano interessate.

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Si tratta, come detto, di due sistemi di rappresentanza alternativi, il che significa che quando un’associazione sindacale decide di non partecipare alle elezioni per la costituzione di una Rsu, essa mantiene comunque il diritto di costituire una propria Rsa. E viceversa.

Rsa: quali caratteristiche?

Vediamo più nel dettaglio cosa sono le Rsa, cioè le rappresentanze sindacali aziendali e quali sono le loro caratteristiche.

Possono essere costituite nelle imprese industriali e commerciali con più di 15 dipendenti (cinque nelle imprese agricole) in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo. Se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, si fa riferimento al Comune.

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Sono legittimate le associazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Possono essere costituite anche da associazioni sindacali che abbiano attivamente partecipato alla negoziazione dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, in qualità di rappresentanti dei lavoratori dell’azienda, pur non avendo poi sottoscritto gli accordi.

Per quanto riguarda la costituzione di una Rsa, la rappresentanza sindacale aziendale nasce per iniziativa di una pluralità di lavoratori, anche se non si raggiunge la maggioranza. La Rsa viene eletta dagli iscritti del singolo sindacato e/o designata dall’organizzazione sindacale.

Se il datore di lavoro non applica alcun contratto collettivo, non sarà possibile costituire una Rsa.

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Rsu: quali caratteristiche?

Le Rsu, o rappresentanze sindacali unitarie, possono operare nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, calcolando anche i lavoratori part-time, in proporzione all’orario, e quelli a termine, in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, tenendo conto dell’effettiva durata dei singoli contratti.

Ne fanno parte legittimamente:

Per

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costituire una Rsu, è necessario lo svolgimento di un’elezione a suffragio universale fra liste concorrenti, con voto personale e segreto e facoltà di indicazione di una sola preferenza. Le liste elettorali possono essere presentate da:

Le liste elettorali devono essere comunicate ai lavoratori con affissione in apposito albo (messo a disposizione dell’azienda) almeno otto giorni prima delle elezioni. Il voto sarà valido se ne prende parte più della metà dei dipendenti. Gli eventuali ricorsi devono essere presentati alla Commissione elettorale entro cinque giorni. Le decisioni della Commissione possono essere contestate entro dieci giorni al Comitato Provinciale dei garanti.

Le Rsu sono composte da:

L’incarico decade automaticamente dopo tre anni.

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