Senza mantenimento, il genitore può detrarre le spese per il primo figlio a carico
Basta la prova della mancata percezione dell’assegno periodico mensile a favore dei figli.
Se il genitore tenuto al mantenimento del figlio non versa all’altro l’assegno mensile periodico, quest’ultimo può usufruire delle detrazioni per il primo figlio a carico. È questo il chiarimento che proviene da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Potenza [1].
Ha dunque torto il fisco che pretende il recupero delle “indebite detrazioni” per coniuge e figlio a carico operate nella dichiarazione dei redditi. Erra, infatti, l’amministrazione finanziaria, secondo la cui interpretazione non sono dovuti i benefici fiscali in commento.
Se la donna, separata dal marito, provvede interamente alle esigenze dei figli, la detrazione è del tutto legittima. Infatti, nel caso in cui il coniuge separato si disinteressi completamente degli obblighi di mantenimento dei figli l’altro coniuge può legittimante operarsi la
“Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e a questi non è coniugato, o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste [dalla legge] [3]”.
Pertanto, basta la prova del disinteresse dell’altro coniuge agli obblighi di mantenimento, nonostante siano stati stabiliti nella sentenza di separazione: in tal caso, la detrazione della quale si discute che spetta nel caso in cui il coniuge manchi può essere ammessa.