Senza mantenimento, il genitore può detrarre le spese per il primo figlio a carico

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

27 ottobre 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Basta la prova della mancata percezione dell’assegno periodico mensile a favore dei figli.

Annuncio pubblicitario

Se il genitore tenuto al mantenimento del figlio non versa all’altro l’assegno mensile periodico, quest’ultimo può usufruire delle detrazioni per il primo figlio a carico. È questo il chiarimento che proviene da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Potenza [1].

Ha dunque torto il fisco che pretende il recupero delle “indebite detrazioni” per coniuge e figlio a carico operate nella dichiarazione dei redditi. Erra, infatti, l’amministrazione finanziaria, secondo la cui interpretazione non sono dovuti i benefici fiscali in commento.

Se la donna, separata dal marito, provvede interamente alle esigenze dei figli, la detrazione è del tutto legittima. Infatti, nel caso in cui il coniuge separato si disinteressi completamente degli obblighi di mantenimento dei figli l’altro coniuge può legittimante operarsi la

Annuncio pubblicitario
detrazione per il primo figlio nella misura stabilita per il coniuge a carico. Del resto è questa la corretta interpretazione, secondo i giudici, del testo unico sulle imposte sui redditi [2] che disciplina il regime delle detrazioni nell’ipotesi in cui il coniuge sia manchevole. La norma, infatti, afferma testualmente:

“Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e a questi non è coniugato, o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste [dalla legge] [3]”.

Pertanto, basta la prova del disinteresse dell’altro coniuge agli obblighi di mantenimento, nonostante siano stati stabiliti nella sentenza di separazione: in tal caso, la detrazione della quale si discute che spetta nel caso in cui il coniuge manchi può essere ammessa.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui