Successione: si può rinunciare ai propri diritti?

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Autore: Consulenze

23 luglio 2022

È venuta a mancare mia madre. I parenti prossimi sono il sottoscritto, mia sorella e mio figlio. Ha lasciato per testamento di dividere ogni bene in parti uguali tra noi tre. Sul libretto postale e su un conto corrente io figuro come contestatario con firma disgiunta. Vorrei che questi soldi fossero divisi totalmente in parti uguali. Come posso fare?
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Partiamo da una precisazione. Per legge, gli unici eredi legittimi di vostra madre siete Lei e Sua sorella. Suo figlio non è un chiamato all’eredità; lo sarebbe solo in caso di Sua premorienza, in quanto subentrerebbe sulla base dell’istituto della rappresentazione.

Questo istituto si configura quando un soggetto (rappresentante) subentra, acquistando l’eredità che si sarebbe devoluta ad altro soggetto (rappresentato), nel luogo e nel grado del proprio ascendente al verificarsi della premorienza del rappresentato, che non gli permette di acquisire l’eredità.

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Per queste ragioni, Suo figlio potrebbe subentrare nella successione esclusivamente per la quota disponibile del de cuius e, cioè, 1/3 del patrimonio caduto in successione.

Facendo un esempio pratico, la madre che deteneva una somma di 90mila euro poteva disporre con testamento solo 1/3 e quindi 30mila euro, che avrebbe potuto destinare a Suo figlio come a qualsiasi altra persona. Gli altri 60mila euro sono vincolati a tutela degli eredi legittimi, Lei e Sua sorella. Questa è la regola.

Se tutto è equamente diviso per tre, sulla base della regola sopra descritta, nessuno potrà lamentare alcunché, in quanto Sua madre ha correttamente disposto per la quota disponibile.

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Venendo alla questione del conto cointestato, la regola stabilisce una presunzione di proprietà dei cointestatari, 50% ciascuno, a meno che non si dimostri che tale presunzione sia errata in quanto solo uno dei cointestatari provvedeva a rimpinguare il conto. Per tali ragioni, nel Suo caso, solo la metà delle giacenze andrebbe in successione. E in questo senso, la banca dovrebbe congelare solo la metà di quel conto.

Ciò, però, non vieta a Lei di distribuire equamente le somme, derogando alla regola sopra descritta; quella regola è imposta a Sua tutela e, pertanto, se dovesse essere proprio Lei a rinunciare, nessuno potrà mai eccepire alcuna questione, posto che sia Suo figlio che Sua sorella riceverebbero un vantaggio indiscutibile.

Concludendo, Le confermo che Lei, rinunciando ai Suoi diritti di cointestatario, potrà ripartire equamente tra gli eredi le somme giacenti presso il conto corrente in questione, ivi comprese quelle che non saranno congelate dalla banca.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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