Chi decide dove seppellire una persona?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

La scelta tra cremazione e tumulazione e del luogo di sepoltura spetta, innanzitutto, all’interessato; in mancanza di una volontà, al coniuge e, in assenza di questi, ai figli.

Annuncio pubblicitario

Quando muore una persona è necessario innanzitutto scegliere se cremarla o tumularla e, in questo secondo caso, bisogna individuare il luogo ove seppellirla. In quale città, cimitero e cappella i suoi resti riposeranno in eterno? Chi decide dove seppellire una persona? A chiarire tali aspetti è stata più volte la Cassazione [1].

La Suprema Corte ricorda che la scelta circa le modalità e il luogo di sepoltura spetta innanzitutto all’interessato che, fintanto che è in vita, potrà manifestarla in qualsiasi modo: preferibilmente con un testamento ma anche con un altro documento scritto. Avrebbe persino valore, per quanto sia più difficile successivamente dimostrarla, una richiesta espressa in forma verbale ai propri parenti più cari.

Annuncio pubblicitario

Dunque, ogni persona, prima di morire, può decidere se vuole essere cremata o tumulata e, in questo secondo caso, può anche stabilire liberamente dove vuole essere sepolta. I suoi eredi dovranno per forza rispettare tale volontà.

Questo principio è stato formulato originariamente nel 2006 dalla Cassazione [2] che ha enucleato la seguente regola: «Ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità ed il luogo della propria sepoltura, consentendo espressamente la legge che tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere patrimoniale (art. 587, comma 2, cod. civ.). Quando il testamento manca, tale volontà può essere espressa senza rigore di forma attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti».

Dunque, per stabilire come e dove seppellire una persona bisogna innanzitutto verificare cosa questa ha deciso nel proprio testamento. Se il testamento non c’è o non dice nulla a riguardo, bisogna verificare se il defunto aveva espresso tale volontà in altro modo, ad esempio in un diario o in una lettera lasciata ai familiari.

Annuncio pubblicitario

Per quanto riguarda la scelta della cremazione, questa potrebbe risultare dall’iscrizione, da parte dell’interessato, a una So.Crem, società per la cremazione. Tale strada infatti, per legge, è equivalente ad aver chiesto la cremazione in un testamento.

Il problema si pone invece quando non c’è alcun documento scritto. In tali casi, chi decide dove seppellire una persona? Ebbene, come anticipato, secondo la Suprema Corte, la volontà del defunto di indicare il luogo di sepoltura non deve per forza risultare da un atto scritto potendo ben essere espressa in forma orale da dimostrare, in tal caso, necessariamente con dichiarazioni testimoniali.

Per esempio, se una persona, prima di morire, confida al figlio di voler essere sepolta insieme ai propri genitori, la sua volontà – seppur verbale e non risultante per iscritto – dovrà essere rispettata. È chiaro però che bisognerà fornire la prova di tale dichiarazione, prova che dovrà per forza essere la testimonianza di chiunque l’abbia sentita con le proprie orecchie.

Annuncio pubblicitario

Ma che succede se il defunto non ha lasciato alcun testamento né ha mai indicato un luogo di sepoltura?

In tali casi, la scelta del luogo di sepoltura spetta prima di tutto al coniuge superstite. La legge tutela il diritto del coniuge di scegliere il luogo di sepoltura del consorte defunto. La sua volontà prevale quindi su quella di tutti gli altri eredi, compresi i figli.

Tale diritto spetta anche se tra i due coniugi era già intervenuta una sentenza di separazione legale. E questo perché la separazione non elimina i diritti ereditari tra marito e moglie.

Se però non c’è un coniuge superstite (per essere già morto in precedenza o per aver ottenuto il divorzio), la scelta passa ai figli, che sono i familiari più stretti dopo il coniuge. E se il defunto non aveva figli, allora a decidere il luogo di sepoltura saranno i suoi genitori.

I parenti possono quindi anche decidere – sempre in assenza di diversa volontà del defunto – di procedere alla cremazione piuttosto che alla tumulazione. A tal fine, però, dovranno chiedere il permesso al Comune ove è avvenuto il decesso.

Annuncio pubblicitario

In sintesi, la regola è la seguente: la scelta tra cremazione e tumulazione e, in questo secondo caso, quella del luogo di sepoltura spetta, innanzitutto, all’interessato che può manifestarla per testamento, per altro scritto (ad es. una lettera) o anche oralmente. In mancanza di una volontà, la scelta compete al coniuge e, in assenza di questi, ai figli e, in ultimo, ai genitori.

Ma che succede se i parenti non si mettono d’accordo tra loro? Ipotizziamo il caso di tre figli, ciascuno dei quali vorrebbe che la madre fosse sepolta in un luogo diverso. In tali ipotesi, sarà il giudice a dirimere la controversia. Pertanto, quando è dubbia la volontà del defunto, bisognerà davanti al giudice portare tutte le prove. La sentenza, poi, deciderà quali di queste ritenere più attendibili per ricostruire l’effettivo volere del deceduto.

Si potranno quindi portare prove testimoniali, di gente che ha sentito parlare l’interessato di una soluzione (tumulazione) o dell’altra (cremazione); o anche prove scritte che documentino, per esempio, l’interesse del defunto ad una cappella, ecc.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui