Telefonate dai testimoni di Geova: violano la privacy?
Anche le organizzazioni religiose devono rispettare la normativa sulla riservatezza e protezione dei dati personali delle persone contattate.
È una domenica mattina, sei tranquillamente a casa quando di buonora squilla il telefono. Sono i testimoni di Geova: l’interlocutore è garbato, ti chiede se sei credente e se sei interessato ad approfondire le tematiche religiose e ti invita a partecipare ad una riunione o a ricevere una visita a casa. Tu però non conosci nessuno in quella cerchia, non hai fornito il tuo numero di telefono ai loro appartenenti e non hai dato il tuo preventivo consenso a ricevere questo genere di telefonate, che anzi ritieni sgradite e moleste. Perciò, ti chiedi: le
Un tempo, i testimoni di Geova predicavano porta a porta: si recavano nelle case o fermavano la gente per strada. Molti ritenevano invasiva questa modalità di approccio, ma era semplice liberarsi dal fastidio. Adesso, però, i testimoni di Geova usano anche il telefono come strumento di comunicazione per il loro proselitismo, e il problema è accentuato dal fatto che chi riceve la chiamata sente solo una voce e non sa bene chi ci sia dall’altra parte e come vengano trattati i suoi dati personali. Già, perché di dati personali si tratta: anche il nome e il numero di telefono lo sono, senza contare che nel corso della conversazione potrebbero emergere informazioni sull’orientamento religioso o su altri dati sensibili, e quindi il problema impatta senza dubbio sulla riservatezza.
Indice
Ai testimoni di Geova si applica la normativa sulla privacy?
Nel 2018, una famosa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [1] ha affermato che anche i testimoni di Geova sono tenuti a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali – il cosiddetto Gdpr [2] – quando esercitano la loro attività di proselitismo. In sostanza, anche se non sono un’azienda commerciale, bensì un’organizzazione religiosa, se non svolgono attività «di carattere personale e domestico» sono soggetti al Codice privacy
Gli stessi testimoni di Geova hanno aderito a questa interpretazione e, in una circolare rivolta ai propri aderenti, hanno specificato che essi «non potranno più raccogliere dati personali in relazione al ministero di campo», ad esempio registrando gli indirizzi delle persone che non hanno risposto al citofono. Invece, i proclamatori possono dare agli interessati i propri recapiti di contatto ed anche «fornire alla persona l’indirizzo del luogo più vicino in cui si tengono le adunanze», o invitarli a consultare il sito ufficiale di divulgazione.
Le telefonate dei testimoni di Geova violano la privacy?
Una volta appurato che la gestione di nominativi e indirizzi delle persone da contattare da parte dei testimoni di Geova costituisce a tutti gli effetti un
Pertanto, i testimoni di Geova e le altre associazioni religiose analoghe, per essere in regola con il Gdpr [4], dovranno trattare i dati «in modo lecito corretto e trasparente nei confronti dell’interessato», raccogliere le informazioni «per finalità determinate, esplicite e legittime», non conservare i dati raccolti per un tempo ulteriore a quello necessario alle finalità del trattamento e garantirne «un’adeguata sicurezza» e protezione per evitare la loro divulgazione illecita o la diffusione non autorizzata. Per garantire questi obblighi, la congregazione dei testimoni di Geova deve effettuare tutti gli adempimenti ulteriori previsti dal Codice privacy: in particolare, deve tenere e aggiornare i registri di trattamento, effettuare la valutazione dei rischi, nominare gli eventuali responsabili esterni del trattamento (ad esempio, tecnici informatici) e fornire l’
Telefonate moleste dei testimoni di Geova: come difendersi?
Ai sensi della legge che ha istituito il Registro pubblico delle opposizioni [5], al quale chiunque può iscriversi per evitare di ricevere telefonate indesiderate, i testimoni di Geova, anche se sono un’organizzazione prettamente religiosa, e non una società commerciale, possono rientrare nella definizione di «operatore» se effettuano telefonate esplorative e di sollecitazione: infatti la categoria di operatore comprende «qualunque soggetto, persona fisica o giuridica», che, in qualità di titolare di un trattamento dei dati personali, intenda effettuare un trattamento di tali dati «per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono».
Dal 27 luglio 2022, il Registro pubblico delle opposizioni è attivo anche per i telefoni cellulari (in precedenza era previsto solo per i numeri fissi). La procedura per iscriversi è molto semplice e, se le telefonate moleste dovessero continuare a pervenire, è possibile rivolgersi al Garante privacy per un reclamo. Trovi tutte le informazioni necessarie nell’articolo “Come non ricevere telefonate dai call center?“.