Cosa rischio se la Polizia mi scopre con una canna?

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In occasione di un controllo la Polizia mi ha trovato in possesso di una canna: cosa rischio adesso? Come posso difendermi?

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La legge punisce come reato la detenzione o l’acquisto di sostanze stupefacenti solo se queste non sono destinati all’uso esclusivamente personale. Anche la detenzione per uso personale comporta però delle sanzioni amministrative molto severe.

Al fine di stabilire se la sostanza detenuta sia destinata al consumo personale o meno, la legge [1] prevede della tabelle che indicano i limiti quantitativi di principio attivo contenuto in una dose media giornaliera [2].

La giurisprudenza tuttavia ha stabilito che tali parametri non sono sufficienti ad affermare o escludere la destinazione

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ad uso personale, dovendosi valutare per ogni caso anche le altre circostanze che possano dare un’indicazione precisa in merito.

Il possesso di quantitativi inferiori al minimo non rassicura quindi sul fatto che non sarà contestato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti [3] quando vi siano altre circostanze (ad esempio, il possesso di strumenti utili a confezionare dosi) che possano convincere del contrario, così come il possesso di quantitativi superiori non può escludere a priori la destinazione della sostanza ad uso esclusivamente personale (si pensi ad esempio all’acquisto di numerose dosi per il c.d. consumo di gruppo).

Anche le sanzioni amministrative previste per chi detiene sostanze destinate all’uso esclusivamente personale sono piuttosto severe [4].

In particolare è prevista:

1) la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

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2) la sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla per un periodo da un mese a un anno;

3) la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli per un periodo da un mese a un anno;

4) la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se il cittadino è extracomunitario per un periodo da un mese a un anno.

L’organo di polizia deve sottoporre ad esame tossicologico la sostanza sequestrata e segnalare l’accertamento dell’illecito e il risultato degli esami entro 10 giorni al Prefetto, che entro 40 giorni può irrogare una o più delle sanzioni prima elencate.

Qualora il detentore della sostanza sia nell’immediata disponibilità di un veicolo l’organo di polizia procede immediatamente al ritiro della patente di guida per la durata di trenta giorni. Se si tratta di un ciclomotore si provvede anche al ritiro del certificato di idoneità tecnica e al fermo amministrativo per lo stesso periodo.

Entro 30 giorni dall’ordinanza del Prefetto l’interessato può depositare

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scritti difensivi o chiedere un’audizione [2]. Il Prefetto provvede all’archiviazione o all’ordinanza che dispone le sanzioni entro 150 giorni.

Contro l’ordinanza del Prefetto si può proporre opposizione al Giudice di Pace entro 10 giorni dalla notifica. Se l’interessato è minorenne l’opposizione è proposta al Tribunale per i Minorenni.

In aggiunta alle sanzioni amministrative, il Prefetto può invitare l’interessato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo e informativo predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze (Ser.t.). Se il programma terapeutico ha esito positivo le sanzioni sono revocate.

Infine, nei casi di minore gravità il Prefetto può evitare di comminare sanzioni, limitandosi a rivolgere alla persona interessate un invito formale a non fare più uso di sostanze stupefacenti, avvertendola delle conseguenze cui andrà incontro nel caso di un nuovo accertamento.

La complessità del procedimento e la severità delle sanzioni impone pertanto di consigliare anche in questi casi di rivolgersi ad un legale al fine di valutare correttamente la migliore strategia difensiva.

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