Che cos’è il contratto di somministrazione
Come funziona il rapporto con l’agenzia e con l’azienda utilizzatrice. I limiti numerici per la missione a termine o a tempo indeterminato.
Esiste un modo per avere del personale in azienda senza fare un contratto di assunzione e, allo stesso tempo, rispettando la legge. Si tratta del contratto di somministrazione, grazie al quale un imprenditore può avere dei lavoratori che dipendono da un terzo soggetto, cioè dal datore vero e proprio che manda «in missione» presso di lui (tecnicamente si dice così) il suo dipendente. Ma che cos’è il contratto di somministrazione? Quali vantaggi comporta sia per il titolare dell’azienda sia per il lavoratore?
Tre sono, dunque, gli attori protagonisti del rapporto in somministrazione, cioè:
- il lavoratore;
- il datore che lo richiede all’agenzia;
- l’agenzia che lo procura all’azienda.
Vediamo nel dettaglio cos’è il contratto di somministrazione e chi ne ha i particolari vantaggi.
Indice
Rapporto a somministrazione: come viene avviato?
Il contratto di somministrazione permette ad un’azienda di beneficiare della prestazione di un lavoratore senza ricorrere all’assunzione vera e propria e, quindi, risparmiandosi tutti i relativi oneri che ne derivano. Il dipendente, infatti, viene fornito da una
Se ne deduce che esistono contemporaneamente due contratti:
- uno tra l’agenzia somministratrice e l’azienda;
- uno tra l’agenzia somministratrice e il lavoratore.
Come anticipato, sono tre i soggetti coinvolti in questo tipo di rapporto di lavoro:
- l’agenzia somministratrice, che è il vero datore di lavoro da cui dipende formalmente il dipendente;
- il lavoratore che l’agenzia mette a disposizione dell’impresa utilizzatrice per svolgere la propria attività nell’interesse di quest’ultima;
- l’impresa utilizzatrice, che esercita il potere di direzione e di controllo sulla prestazione di lavoro.
Il rapporto di lavoro tra datore e lavoratore può essere disciplinato dal contratto collettivo nazionale «Agenzie di somministrazione di lavoro».
Possono esercitare l’attività di somministrazione le agenzie iscritte nell’apposito albo istituito presso il ministero del Lavoro, autorizzate dal ministero e accreditate dalle Regioni.
Per quanto riguarda, invece, l’azienda utilizzatrice, può stipulare un contratto di somministrazione chiunque abbia effettuato la valutazione dei rischi, anche se non imprenditore. Tale possibilità è invece esclusa presso unità produttive in cui:
- ci siano stati nei sei mesi precedenti dei licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione (a meno che ciò avvenga per sostituire lavoratori assenti, o se il contratto ha una durata iniziale non superiore a tre mesi);
- sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario per cassa integrazione, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.
Non è possibile stipulare un contratto di somministrazione nemmeno per sostituire dei lavoratori assenti per
Terzo attore, lo dicevamo, il lavoratore. Viene classificato in tre grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti, cioè:
- gruppo A: di elevato contenuto professionale (dirigenti, quadri e impiegati direttivi);
- gruppo B: di concetto, operai specializzati e/o corrispondenti alle categorie intermedie con contenuti professionali caratterizzati da autonomia operativa ma non decisionale e da un elevato livello di conoscenze tecnico-pratiche;
- gruppo C: qualificati e d’ordine, che eseguono il lavoro sotto la guida e il controllo di altri.
Il contratto tra agenzia di somministrazione e azienda
Il rapporto tra utilizzatore e agenzia
L’agenzia, in quanto datore di lavoro, è tenuta ad adempiere agli obblighi connessi all’instaurazione, allo svolgimento e alla cessazione del rapporto subordinato (si pensi, ad esempio, alla comunicazione di assunzione o di cessazione, al pagamento dello stipendio, al versamento dei contributi previdenziali, ecc.).
L’azienda, dal canto suo, si impegna a:
- comunicare all’agenzia tutti gli elementi utili per la determinazione della retribuzione e per il calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta;
- esercitare sul lavoratore il potere di direzione e di controllo (con obbligo di comunicare all’agenzia le eventuali mancanze ai fini disciplinari);
- mantenere una comunicazione periodica con le rappresentanze sindacali.
La somministrazione a tempo indeterminato
L’azienda ha la possibilità di ricorrere al cosiddetto staff leasing, cioè alla somministrazione a tempo indeterminato purché il numero dei lavoratori somministrati non superi il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato già in forza al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto.
Attenzione, però: può lavorare in somministrazione a tempo indeterminato solo chi è assunto a queste condizioni dall’agenzia.
La somministrazione a tempo determinato
A meno di altre previsioni da parte dei contratti di categoria, il numero complessivo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a termine non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei citati contratti.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto.
Possono essere somministrati a termine i lavoratori assunti dall’agenzia a tempo determinato o indeterminato. In quest’ultimo caso, i dipendenti non sono soggetti alle limitazioni previste in caso di contratto di lavoro a termine e possono essere inviati in missione senza obbligo di causale né limiti di durata: occorrerà rispettare solo i limiti percentuali.
Fino al 30 giugno 2024, il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione e somministrato a termine può essere impiegato in missione da un’azienda per
Somministrazione: chi non rientra nei limiti numerici?
Come abbiamo visto, dunque, al fine di instaurare un contratto di somministrazione ci sono delle percentuali da rispettare per quanto riguarda il numero complessivo dei dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Ci sono, però, delle eccezioni, che riguardano:
- i lavoratori disoccupati che, da almeno sei mesi, percepiscono trattamenti di disoccupazione o beneficiano di ammortizzatori sociali;
- i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Per lavoratori svantaggiati si intende quelli che:
- sono privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure nello stesso periodo hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti per redditi da lavoro dipendente;
- hanno un’età compresa tra 15 e 24 anni, oppure pari o superiore ai 50 anni;
- non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- hanno compiuto 25 anni di età e sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico;
- sono occupati nei settori e nelle professioni con almeno il 25% di disparità media uomo-donna, annualmente individuati e appartengono al genere meno rappresentato;
- appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti, che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile.
Sono, invece, lavoratori molto svantaggiati quelli che:
- sono privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- sono privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartenenti a una delle categorie dei lavoratori svantaggiati.