Il co.co.co. ha diritto alla malattia?
I collaboratori possono percepire l’indennità dell’Inps in caso di indisposizione o di ricovero ospedaliero? A quali condizioni?
Chi ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa si impegna a svolgere una prestazione perlopiù personale a favore e in coordinamento con il committente senza che sussista alcun vincolo di subordinazione. Infatti, si parla di «rapporto parasubordinato», poiché non si tratta di lavoro dipendente, autonomo (inteso come esercizio di arte o professione) e non è nemmeno un’attività imprenditoriale. Tuttavia, il co.co.co. ha diritto alla malattia?
In via generale, i collaboratori che avviano questo tipo di rapporto possono percepire le indennità per degenza ospedaliera e per malattia. «In via generale», perché non tutti i collaboratori ne hanno diritto: le indennità, infatti, sono vincolate al versamento di contributi. Significa che sono esclusi i collaboratori pensionati e quelli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, in quanto esonerati dal versamento delle aliquote destinate al finanziamento delle indennità. Vediamo nel dettaglio a che cosa hanno diritto i
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Co.co.co.: l’indennità per ricovero in ospedale
I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto all’indennità di malattia in caso di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale o di degenza, autorizzata o riconosciuta a proprio carico dal servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.
Le giornate in cui i co.co.co. ricevono delle prestazioni in day hospital vengono equiparate a quelle di ricovero, quindi danno diritto all’indennità.
Sono altrettanto equiparati alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata a causa di trattamenti terapeutici di patologie oncologiche o cronico-degenerative gravi o che comunque comportano un’inabilità lavorativa temporanea del 100%.
L’indennità è a carico dell’Inps per ogni giornata di ricovero e per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare, su domanda dell’interessato, purché:
- sia stata accreditata almeno una mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia;
- il reddito individuale dell’iscritto non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo.
L’importo di questa indennità riservata ai co.co.co. si calcola applicando al massimale contributivo dell’anno in cui si presenta l’evento, diviso per 365 giorni, un’aliquota percentuale differenziata a seconda del numero di mensilità di contribuzione (accreditate nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero. Le aliquote sono:
- fino a 4 mensilità: 16%;
- da 5 a 8 mensilità: 24%;
- da 9 a 12 mensilità: 32%.
La domanda deve essere presentata in via telematica entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera, con l’autocertificazione relativa ai redditi dell’anno precedente assoggettati a contribuzione presso la Gestione separata.
Nel caso di malattia oncologica, cronico-degenerativa o che comporta inabilità al 100%, occorre presentare:
- il modello cartaceo di domanda di prestazione, senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi online dell’Inps;
- un plico chiuso contenente la documentazione medica e riportante la dicitura «contiene dati sensibili di natura sanitaria».
Co.co.co.: l’indennità di malattia
Oltre a quella per il ricovero ospedaliero
Sono indennizzabili per l’intera durata, compresi i primi tre giorni di malattia, gli eventi che configurino continuazione o ricaduta rispetto ad una precedente malattia. Sarà sempre e comunque necessario presentare il certificato medico.
Il numero di giornate indennizzabili non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni. Una soglia annua ridotta di 20 giorni è riconosciuta a chi non può far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti la malattia dell’anno.
L’indennità viene corrisposta a condizione che:
- sia stato accreditato almeno un mese di contribuzione nella Gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia;
- nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo;
- ci sia un’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
L’importo è pari al 50% di quanto corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. L’indennità si calcola, quindi, prendendo come riferimento il risultato che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno di inizio della malattia.
Il co.co.co. deve inviare il certificato medico all’Inps per via telematica. Il datore di lavoro lo riceve dall’Inps e può visualizzare l’attestato tramite i servizi messi a disposizione dall’Istituto. Se la trasmissione telematica non è possibile, il collaboratore deve inviare entro due giorni dal rilascio il certificato cartaceo all’Inps e l’attestato al datore di lavoro.
La domanda va inoltrata all’Inps sempre per via telematica entro il termine di prescrizione di un anno, calcolato dal giorno successivo alla fine della malattia. Bisogna allegare una copia del contratto o dei contratti di lavoro.