Da quando decorrono gli interessi?

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Autore: Redazione

19 agosto 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Termine per il calcolo degli interessi: la differenza tra interessi legali, convenzionali e moratori.

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Chi è debitore di una somma deve pagare, oltre al capitale, anche gli interessi. Più tempo passa da quando il pagamento è dovuto, tanto più alto è l’ammontare degli interessi. Ma da quando decorrono gli interessi? Qual è, in altri termini, il giorno a partire da quale si fa decorrere il calcolo degli stessi? La legge, in proposito, è molto chiara. Cercheremo di spiegarla qui di seguito.

A quanto ammontano gli interessi?

Ci sono due tipi di interessi.

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Innanzitutto ci sono gli interessi moratori, che sono quelli dovuti quando un debito viene pagato in ritardo (“mora” infatti significa “ritardo”).

Si pensi al caso di chi acquista un oggetto o un servizio e non paga nei termini convenuti: in tal caso, per ogni giorno di ritardo sono automaticamente dovuti gli interessi, anche se il contratto non lo prevede espressamente.

Gli interessi sono dovuti anche in caso di obbligazioni che traggono origine da una fonte non contrattuale, come ad esempio il risarcimento di un danno (ad esempio un incidente stradale), una condanna contenuta in una sentenza e così via.

Insomma, ogni debito produce interessi, a prescindere dal fatto che ha determinato la nascita del debito stesso.

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Poi, ci sono gli interessi corrispettivi che sono quelli che scaturiscono da prestiti (contratti di mutuo, finanziamenti, ecc.). Ogni prestito – salvo che il contratto preveda diversamente – è infatti “a titolo oneroso” ossia implica una controprestazione. In particolare, la controprestazione per la disponibilità del denaro è costituita proprio dagli interessi dovuti insieme alla restituzione del capitale dato in prestito.

Ciò non toglie che le parti possano anche prevedere un «prestito infruttifero» ossia non produttivo di interessi, ma dovranno convenirlo per iscritto.

A quanto ammontano gli interessi?

L’ammontare degli interessi è definito con decreto del ministero dell’Economia aggiornato annualmente in base al costo della vita secondo il paniere Istat: sono i cosiddetti «interessi legali». Tuttavia le parti, in contratto, possono anche definire un ammontare superiore degli interessi moratori o corrispettivi, a patto che ciò risulti per iscritto. In assenza di accordo, si applicano gli

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interessi legali.

Da quando decorrono gli interessi?

Gli interessi iniziano a decorrere da quando è dovuto il pagamento. Il che significa:

La diffida e il decorso degli interessi

Tutte le volte in cui il credito non è certo nel suo ammontare e non è fissata la data di scadenza per il pagamento, il calcolo degli interessi inizia a decorrere da quando il pagamento viene formalmente

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richiesto dal creditore, ad esempio con l’invio di una diffida scritta a mezzo di raccomandata a.r., di una bolletta per un’utenza e così via.

La parcella dovuta all’avvocato: da quando gli interessi?

Particolare è il caso delle competenze dovute all’avvocato: secondo la Cassazione [1], anche per i crediti professionali che derivano dall’attività di avvocato, gli interessi devono decorrere dalla messa in mora. Data che coincide con la proposizione della domanda al giudice (nel caso in cui si finisca in giudizio) o con la richiesta di adempimento formalizzata a mezzo di raccomandata a.r. o pec. E non anche con la successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice eventualmente all’esito del procedimento per la liquidazione degli onorari.

Con tale chiarimento la Cassazione ha sciolto un contrasto giurisprudenziale sul punto, escludendo che il diritto di credito dell’avvocato debba seguire regole diverse da quelle degli altri creditori e attendere l’esatta determinazione del dovuto. Non si può, infatti, escludere la mora, solo perché la liquidazione è stata effettuata dal giudice in misura minore, rispetto a quanto richiesto dal creditore.

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