Venditore e acquirente: chi paga le spese della sentenza?
L’amministratore ha posto a mio carico, che ho acquistato l’appartamento agli inizi del 2021, le spese di una sentenza il cui giudizio è stato avviato nel 2017 e che ha visto condannato il condominio a pagare un dato importo nei confronti di un condomino. Tocca a me pagarle oppure al precedente proprietario?
Dal suo quesito non emerge chiaramente se la somma al cui pagamento il condominio è stato condannato sia relativa alle spese legali della causa oppure agli oneri condominiali da restituire al condomino vittorioso.
In ogni caso, sia nel caso in cui l’importo dovuto al condomino vittorioso sia costituito dalle spese legali del giudizio, sia nel caso in cui l’importo dovuto sia relativo a spese condominiali, lei non è il soggetto obbligato a corrisponderle se esse fanno riferimento ad un periodo antecedente alla data di
Questo vuol dire che lei è obbligato, nei confronti del condominio, a pagare in solido con il venditore gli oneri condominiali che si riferiscono agli esercizi 2021 e 2020 (salvo poi, se fosse lei a pagare, il
Il fatto che la sentenza sia stata emessa nel 2022 non cambia assolutamente nulla. Essa, infatti, si riferisce evidentemente o a spese condominiali sorte prima del 2020 oppure a spese legali di un giudizio nel quale il condominio aveva autorizzato l’amministratore ad agire o a resistere prima del 2020 (nel 2017, come lei ha riferito).
Se così è, allora la quota parte dell’importo indicato in sentenza relativa all’appartamento di cui lei è proprietario dagli inizi del 2021, va addebitata e richiesta in pagamento a colui il quale era
In altre parole, siccome l’importo indicato in sentenza si riferisce (sulla base dei dati da lei comunicati) ad obblighi di pagamento sorti in un periodo antecedente al 2020, lei non è tenuto al relativo pagamento in quanto, per legge, il suo obbligo si ferma agli importi maturati con riferimento all’esercizio 2020 e non riguarda importi maturati con riferimento ad esercizi precedenti.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte