Come viene attribuita la qualifica al lavoratore?
In base a che cosa si decide l’inquadramento di un dipendente? Contano i titoli di studio? Il livello può essere modificato in corso di rapporto?
Al momento di dare il via al rapporto di lavoro con la lettera di assunzione, il nuovo dipendente viene adibito a determinate mansioni, cioè alle attività che dovrà svolgere da quel momento in poi (anche se, di solito, sono indicate in modo piuttosto generico). Inoltre, il datore è tenuto a comunicare al lavoratore il suo inquadramento, cioè il livello (e/o la categoria) e la qualifica a cui appartiene. Ma sulla base di che cosa? Come viene attribuita la qualifica al lavoratore?
Bisogna, innanzitutto, fare un po’ di chiarezza sulla terminologia. Abbiamo appena parlato di mansioni, di qualifica, di inquadramento, di categorie. Concetti da non confondere. Infatti:
- le mansioni sono le attività che, di fatto, dovrà svolgere il dipendente e che gli vengono affidate al momento dell’assunzione;
- le categorie, definite dalla legge, sono i gruppi che contengono diversi livelli di responsabilità: operai, impiegati, quadri, dirigenti. La contrattazione collettiva prevede anche la categoria degli intermedi in alcuni settori;
- le qualifiche, infine, contengono dei gruppi di lavoratori che svolgono le smesse mansioni, a seconda di quel che è stato stabilito dalla legge o dai Ccnl.
Vediamo di seguito come viene attribuita la qualifica al lavoratore.
Indice
Qualifica del lavoratore: come si determina?
La
È importante tenere in considerazione che la qualifica dipende dalle mansioni da svolgere e non da altri fattori come, ad esempio:
- dal mancato possesso del titolo di studio richiesto dalla qualifica stessa, anche se un eventuale avanzamento contrattuale potrebbe dipendere dalla formazione del lavoratore;
- dal possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto dalla qualifica;
- dall’assegnazione del lavoratore a mansioni contrattualmente previste, ma inferiori a quelle che in passato aveva esercitato con un diverso datore di lavoro.
Qualifica del lavoratore: che succede se si svolgono più mansioni?
Ad ogni mansione una qualifica contrattuale, e fin qui ci siamo. Che succede, però, se il dipendente non deve svolgere una sola mansione ma viene adibito a
In questo caso, il datore di lavoro deve determinare la qualifica prendendo come esclusivo riferimento le mansioni prevalenti, cioè quelle primarie e che maggiormente caratterizzano il profilo professionale del dipendente. In parole povere: se il lavoratore deve fare tre cose diverse che corrispondono a tre qualifiche diverse, si valuterà il tempo dedicato a ciascuna di esse. Il datore lo inquadrerà nel livello a cui appartiene la mansione a cui dedica maggiori energie e competenze. Si terrà conto, quindi, non solo del tempo impegnato ma anche della maggiore o minore rilevanza delle varie mansioni dal punto di vista professionale.
Quindi, se nell’arco della giornata il dipendente dedica l’80% del suo tempo ad una mansione che, peraltro, è quella in cui esprime maggiormente le sue capacità, gli verrà attribuita la qualifica relativa a questa mansione, anche se nel restante 20% svolge un’attività per lui secondaria in termini quantitativi e qualitativi ma che corrisponde ad una qualifica superiore.
Detto ciò, e come di consueto, l’ultima parola ce l’hanno i contratti collettivi.
Qualifica del lavoratore: può essere cambiata?
In via generale, la qualifica di un lavoratore può essere modificata sempre che non comporti un demansionamento, vietato dalla legge senza l’accordo del dipendente.
In pratica, il datore può in via unilaterale attribuire nuove mansioni al lavoratore purché comportino o la permanenza nello stesso livello di inquadramento (quindi, nella
Il datore di lavoro può assegnare il dipendente a mansioni superiori temporaneamente:
- in caso di sostituzione di altro lavoratore assente (v. n. 31630), sino al rientro di quest’ultimo; oppure
- per tutte le altre ragioni (ad esempio, in un posto rimasto momentaneamente vacante), per un periodo di tempo limitato, decorso il quale il lavoratore ha diritto all’inquadramento superiore.
L’assegnazione a mansioni superiori può essere decisa dal datore di lavoro:
- attraverso comportamenti che esprimono in modo univoco la sua volontà o il suo consenso all’espletamento di mansioni superiori da parte del lavoratore;
- con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, anche senza il consenso del lavoratore.
Dopo l’assegnazione temporanea, il lavoratore torna alle proprie mansioni originarie. Tuttavia, il lavoratore che ha svolto mansioni superiori, in concreto ed in via continuativa, ha diritto, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi (o, in mancanza, dopo sei mesi), al definitivo riconoscimento della
Viceversa, assegnare ad un lavoratore delle mansioni inferiori rispetto a quelle per cui è stato assunto significa mettere in atto un demansionamento, in generale vietato dalla legge in quanto lesivo della professionalità acquisita, fatta eccezione per le ipotesi:
- di modifica degli assetti organizzativi aziendali, tale da incidere sulla posizione del lavoratore stesso;
- previste dai contratti collettivi.
In entrambi i casi, le nuove mansioni possono appartenere al livello di inquadramento immediatamente inferiore nella classificazione contrattuale, ma devono rientrare nella stessa categoria legale.
L’assegnazione di mansioni inferiori deve essere comunicata al dipendente in forma scritta, a pena di nullità.