Diritto di critica del dipendente

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Autore: Redazione

05 settembre 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cosa rischia il lavoratore che critica il datore di lavoro e l’azienda per cui lavora?

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Criticare è lecito; offendere invece non lo è. Potremmo sintetizzare così il confine tra diritto di critica riconosciuto dalla Costituzione e il reato di diffamazione. Il punto è che il confine tra i due comportamenti non è sempre chiaro. In generale, la critica, per potersi dire consentita dalla legge, deve risultare moderata e non sconfinare in attacchi all’altrui decoro morale o professionale. E, nel caso in cui provenga da un dipendente, non può arrecare pregiudizi economici al datore di lavoro. Proprio a riguardo di ciò, in un’epoca dove gli sfoghi personali trovano sui social terreno fertile, è bene sapere fin dove si può spingere il

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diritto di critica del dipendente.

Sul punto esistono numerose pronunce della giurisprudenza che val la pena di ripercorrere a beneficio di quanti, pur agendo nella convinzione di esercitare un diritto costituzionale, si trovano poi a fare i conti con un licenziamento per giusta causa. Ed è proprio questo il punto: la critica che sconfina nella diffamazione nei confronti dell’azienda datrice di lavoro giustifica il provvedimento di espulsione in tronco, senza cioè neanche il preavviso. Questo è almeno l’indirizzo sposato dai nostri giudici. Ma procediamo con ordine.

Fin dove si può criticare il datore di lavoro?

L’articolo 21 della Costituzione

stabilisce che ogni cittadino è libero di manifestare liberamente il proprio pensiero. Tale libertà di parola comprende anche il diritto di critica, indipendentemente da chi ne sia il destinatario. Pertanto, è lecito criticare il proprio datore di lavoro.

Anche l’articolo 1 dello Statuto dei Lavoratori ribadisce tale principio, stabilendo che i lavoratori hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione.

Resta però l’obbligo di fedeltà del dipendente (così come sancito dall’articolo 2105 del Codice civile). Ciò implica che l’esercizio del diritto di critica incontra alcuni limiti, primo tra tutti il rispetto dell’

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onore e della reputazione del datore di lavoro. In particolare, il dipendente deve [1]:

La violazione di tali limiti implica un doppio rischio per il lavoratore:

Le critiche sui social al datore di lavoro

Ogni giorno, sempre di più, le aziende si confrontano con dipendenti che postano commenti o critiche relative all’ambiente di lavoro o alle politiche manageriali su Facebook, Twitter, LinkedIn o all’interno di gruppi chat privati. Tale comportamento non è di per sé vietato, ma bisogna essere consapevoli che la critica verso il datore di lavoro esercitata con un

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post su un social network, se travalica i limiti appena citati, può comportare una condanna ancora più grave. Difatti, la diffamazione online viene punita più severamente, con l’aggravante del mezzo della stampa per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone. Insomma, la pena è maggiore.

La Cassazione [2] ha chiarito che la diffusione di un messaggio offensivo attraverso l’uso di una bacheca di un social network, anche se il destinatario non viene identificato con nome e cognome ma risulta ugualmente individuabile in modo agevole, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata. Da ciò consegue la legittimità del licenziamento per giusta causa, trattandosi di una condotta idonea a concretizzare un grave inadempimento del dovere di fedeltà imposto al dipendente.

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Critiche nelle chat private

È differente, invece, il caso in cui le critiche siano espresse nelle chat private o in gruppi privati sui social network, per quanto il confine sia labile: quando una chat a larga diffusione si può definire privata?

La Cassazione [3] ritiene che, stante la natura «chiusa e privata» delle chat, la pubblicazione da parte dei lavoratori di frasi offensive nei confronti della società datrice di lavoro all’interno della chat di Facebook non possa integrare né la fattispecie del reato di diffamazione né che tale circostanza possa essere posta a fondamento di un licenziamento per giusta causa. Risulta infatti evidente – ad avviso dei magistrati – la volontà di mantenere privata la conversazione e di non voler diffonderne all’esterno il contenuto.

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Critiche del dipendente: ultime sentenze

«L’esercizio del diritto di critica dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro è lecito laddove sia espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, anche nei luoghi dove prestano la loro opera, tenuto conto dell’interesse a esprimersi sulle modalità di esercizio dell’attività imprenditoriale che possano avere ricadute sulle condizioni di vita e di lavoro del personale».

Tribunale di Firenze, sentenza 396 del 3 giugno 2022

«L’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, sia che si realizzi attraverso l’espressione di critiche – nei limiti di continenza formale e materiale – sia che si traduca nella denuncia alle autorità competenti di fatti illeciti, di rilievo penale o amministrativo, purché non di carattere calunnioso, non può di per sé costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento».

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Cassazione civile, sent. 17689 del 31 maggio 2022

«Il diritto di critica è soggetto al limite della pertinenza, intesa come rispondenza della critica a un interesse meritevole, in confronto con il bene suscettibile di lesione. Nel rapporto di lavoro è interesse meritevole quello che si relazioni con le condizioni del lavoro e dell’impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione sul contratto di lavoro. Possono esondare dal limite le critiche al datore di lavoro».

Trib. di Ancona, sent. 175/2021

«L’esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traducano in una condotta gravemente lesiva della reputazione».

Cassazione civile, sent.16786 del 6 agosto 2020

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