Madre porta il figlio in un'altra città lontano dal padre
Cosa rischia il genitore che ostacola il diritto di visita dell’altro genitore dopo la separazione o il divorzio?
Nel momento in cui una coppia si separa, sia essa sposata o meno, il giudice stabilisce con quale dei due genitori il figlio minorenne debba stare, riconoscendo all’altro il diritto-dovere di fargli visita periodicamente in modo da mantenere rapporti affettivi stabili. Ma se il genitore in questione dovesse trasferirsi altrove, magari a molti chilometri di distanza, costringendo l’ex a fare un viaggio ogni volta che deve andare a trovare il proprio bambino, cosa rischierebbe? Cosa fare se la madre porta il figlio in un’altra città, lontano dal padre?
In linea generale, nulla toglie che un genitore possa trasferirsi se ciò è necessario per motivi lavorativi. L’altro genitore non può opporsi e costringerlo a restare disoccupato o a trovare un lavoro in una città a lui più vicina e comoda. In ogni caso, è opportuno che la questione del trasferimento sia sottoposta prima al giudice che, con apposita sentenza, autorizzi il cambio di residenza. Tale procedimento va attuato prima ancora di procedere al trasferimento.
Secondo la Cassazione [1], commette il reato di sottrazione di minori (punito dall’articolo 574 del Codice penale) il genitore che ostacola il diritto di visita dell’ex se prima non ha ottenuto il nulla osta da parte del tribunale. Nel caso deciso dalla Corte Suprema, una madre era accusata di aver reso più difficoltosi gli incontri del figlio con il padre in seguito al cambio di residenza su propria decisione unilaterale.
Secondo i giudici, tale comportamento integrava il reato di sottrazione di minore in quanto l’illecito penale scatta in presenza di una «interruzione significativa del legame tra minore e genitore e cioè della loro mutua relazione, che si realizza con qualsivoglia ostacolo che non abbia carattere e durata meramente simbolica e che impedisca la coltivazione di un rapporto stabile, continuativo e autonomo tra un figlio minore e uno dei suoi genitori». Il reato in questione si configura quando «la condotta di un genitore, contro la volontà dell’altro» prevede la sottrazione a quest’ultimo del figlio per un periodo di tempo significativo, «impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente d’abituale dimora»
Se il genitore non ottempera a particolari disposizioni del giudice civile – sulla quantità e durata delle visite consentite al genitore non affidatario, sulle modalità e condizioni in genere fissate nel provvedimento – si configura il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice. Il genitore affidatario, infatti, può rifiutare di dare esecuzione al provvedimento del giudice civile soltanto se si verifica un fatto nuovo e tanto improvviso – oltre che transitorio – che non consente di rivolgersi all’autorità per l’opportuna modifica (ad esempio, un repentino trasferimento da parte del datore di lavoro a cui non ci si può sottrarre senza il rischio di essere licenziati). Diversamente, la
Si configura invece il reato di sottrazione di persone incapaci se la condotta di uno dei coniugi porta a una globale sottrazione del minore alla vigilanza del coniuge affidatario, così da impedirgli non solo la funzione educativa ed i poteri insiti nell’affidamento, ma da rendergli impossibile quell’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore e della società.
Quindi, se un genitore porta il figlio in un’altra città, l’altro lo può innanzitutto querelare. Inoltre, questi può ricorrere al giudice affinché revochi l’affidamento condiviso e/o la collocazione del minore presso il genitore in questione. In altri termini, il padre potrà chiedere che il figlio vada a stare da lui. Non solo. È possibile anche chiedere il risarcimento del danno. Il risarcimento nei confronti della controparte scatta a carico della madre che ostacola i rapporti del padre con i minori: non accompagnando i figli nel luogo indicato dai servizi sociali impedisce di fatto gli incontri con l’altro genitore [4].