Impugnazione cartella esattoriale: termini
Entro quanto tempo fare ricorso contro una cartella di pagamento: termini e competenza.
Per impugnare una cartella esattoriale bisogna rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge: occorre quindi agire per tempo perché, una volta scaduti tali termini, la richiesta di pagamento da parte del Fisco diventa definitiva e quindi non più contestabile, anche in presenza di un vizio palese e conclamato. C’è un solo modo – come vedremo in seguito – in cui, anche dopo il decorso dei termini, è possibile fare ricorso: ciò succede quando la notifica non è avvenuta correttamente e il contribuente non ha potuto ricevere – non per propria colpa – l’atto in questione.
I termini di impugnazione della cartella esattoriale
Non solo: la natura dell’obbligazione tributaria determina una differente disciplina anche con riferimento alla cosiddetta competenza (ossia il tribunale a cui rivolgersi e chiedere l’annullamento dell’atto).
Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono i termini di impugnazione della cartella esattoriale.
Indice
Impugnazione cartella esattoriale: termini
Come anticipato, a seconda del contenuto della cartella (ossia di quanto in essa richiesto), i
- tasse e imposte: 60 giorni;
- contributi previdenziali Inps: 40 giorni;
- contributi assistenziali Inail: 40 giorni;
- multe stradali: 30 giorni.
Come calcolare i termini di impugnazione della cartella esattoriale
Il termine di decadenza per impugnare la cartella inizia a decorrere dal giorno successivo a quando l’atto è stato consegnato al contribuente. Se l’ultimo giorno cade di domenica, la scadenza è posticipata al giorno successivo. Lo stesso vale per i giorni che sono festa nazionale (Natale, Pasqua, Capodanno, Ferragosto, ecc.).
Nel caso di irreperibilità per momentanea assenza del destinatario al momento dell’arrivo del postino (è la cosiddetta «irreperibilità relativa»), il termine decorre da quando il destinatario ritira l’atto presso l’ufficio postale o la casa comunale. Per evitare però che il contribuente posticipi tale adempimento per fruire di più tempo, si è stabilito che la notifica si considera comunque perfezionata non oltre
Competenza per impugnazione delle cartelle esattoriali
Come anticipato, il contenuto della cartella determina una diversa competenza, ossia un diverso giudice a cui presentare l’impugnazione. In particolare:
- imposte e tasse: Commissione Tributaria;
- sanzioni riferite a imposte e tasse: Commissione Tributaria;
- altre sanzioni amministrative: Giudice di Pace;
- multe stradali: Giudice di Pace;
- contributi dovuti all’Inps o all’Inail: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza;
- canone acqua: Giudice di Pace;
Termine per impugnazione cartella se non c’è stata notifica
Può capitare che la cartella esattoriale sia il primo atto che riceva il contribuente perché quelli precedenti sono stati notificati in modo errato o all’indirizzo sbagliato (si pensi a un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o a una multa stradale mai consegnati). In tali ipotesi, il contribuente viene di solito a sapere della pretesa esattoriale nei propri riguardi attraverso la
Diverso è il discorso in cui, pur notificato correttamente l’atto prodromico (l’avviso di accertamento, la multa, ecc.), la cartella non venga notificata correttamente. Il contribuente verrà a conoscenza del debito o attraverso una lettura dell’estratto di ruolo (che può essere richiesto, in ogni momento, presso l’ufficio dell’Esattore) oppure attraverso il successivo atto nei suoi confronti (ad esempio: una intimazione di pagamento, un preavviso di fermo o di ipoteca, un pignoramento). In tali casi, la legge stabilisce che l’estratto di ruolo non possa essere impugnato se non per le seguenti ragioni:
- pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto,
- blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
- perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.
Ragion per cui, difettando uno di tali presupposti, l’unico modo per difendersi in caso di difetto di notifica della cartella è attendere il successivo atto di riscossione e impugnare quest’ultimo.