L’accompagnamento modifica la retta della casa di riposo?
L’indennità erogata dall’Inps a favore degli invalidi al 100% concorre alla determinazione del reddito? Ecco la risposta in una recente sentenza del Tar Puglia.
L‘indennità di accompagnamento è la prestazione economica che l’Inps eroga su domanda ai soggetti mutilati o agli invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana. Se questa persona è ricoverata in una Rsa, ha diritto alla prestazione? E, nel caso in cui venga pagato, l’accompagnamento modifica la retta della casa di riposo?
L’assegno (per il 2022 di importo pari a 525,17 euro) spetta a chi è in possesso dei requisiti che vedremo tra un istante e viene pagato per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, in via eccezionale, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.
L’Inps chiarisce che il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni. La Cassazione [1] aveva chiarito che il ricovero incompatibile con l’indennità di accompagnamento deve intendersi come limitato ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, mentre è esclusa la degenza temporanea in strutture pubbliche ospedaliere. Il day-hospital non è considerato ricovero.
Ora, una sentenza del Tar della Puglia [2] spiega se l’accompagnamento modifica la retta della casa di riposo. Vediamo.
Indice
Accompagnamento: i requisiti richiesti
Requisito fondamentale per poter chiedere
- provvedere alla propria igiene personale;
- soddisfare i propri bisogni fisiologici;
- vestirsi e svestirsi;
- assumere i pasti;
- effettuare in sufficiente autonomia tutto quanto attiene alle necessità minime essenziali della quotidianità;
- camminare senza l’aiuto di un accompagnatore.
Inoltre, deve avere la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Non è previsto, invece, un reddito massimo come requisito per l’accesso all’assegno.
Accompagnamento: quando spetta in caso di ricovero?
Nel caso in cui una persona invalida che già prende
- il periodo di ricovero risulta inferiore a 30 giorni;
- la retta-base non risulta a totale carico di un ente o struttura pubblica, ma viene pagata almeno in parte dal paziente o dai familiari.
Accompagnamento: l’assegno fa reddito?
Altro aspetto fondamentale per sapere se l’accompagnamento modifica la retta della casa di riposo è quello legato al reddito della persona per la quale viene richiesto. In sostanza, la domanda che spesso serpeggia è: l’assegno fa reddito oppure no?
Occorre ricordare, a questo proposito, che l’indennità di accompagnamento ha una natura assistenziale e, pertanto, non deve essere calcolata nella determinazione del reddito personale o del nucleo familiare dell’interessato.
Trattandosi di una prestazione rivolta alle persone che si trovano in svantaggio sociale per le loro condizioni fisiche e che ha lo scopo di tutelare la loro fragilità, l’accompagnamento non contribuisce ad aumentare il reddito. Per lo stesso motivo, l’assegno è impignorabile.
L’accompagnamento aumenta la retta della casa di riposo?
Il fatto che l’accompagnamento non contribuisce a determinare il reddito di chi ne beneficia è la base della recente sentenza del Tar della Puglia [2] secondo cui, proprio per questo motivo, l’assegno non può modificare la retta della casa di riposo in cui è ricoverato l’anziano beneficiario.
Il Tribunale amministrativo ha dato torto ad un Comune che pretendeva di aumentare la quota di compartecipazione a carico di un invalido ricoverato presso una residenza sociosanitaria assistenziale a cui l’Inps ha riconosciuto la prestazione. L’ente locale chiedeva anche arretrati per circa 5.700 euro. Il motivo? Proprio il fatto che, secondo l’ufficio comunale competente, il sussidio erogato dall’Inps va tenuto in considerazione per calcolare l‘importo della retta.
Il parere del Tar è diametralmente opposto: secondo il tribunale, infatti, non solo è sbagliato calcolare i redditi non rientranti nell’Isee ma lo è anche considerare l’accompagnamento come un’indennità che concorre alla determinazione del reddito del beneficiario. Quindi, non è possibile per questo motivo modificare la quota a carico dell’anziano per la retta della Rsa.