Le assicurazioni obbligatorie sulla casa

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Autore: Carlos Arija Garcia

09 settembre 2022

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

Non solo la polizza del mutuo a garanzia per la banca: di recente, ne è stata introdotta un’altra sugli immobili in costruzione. Ecco come funziona.

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Stipulare una polizza su un immobile di proprietà non significa soltanto tutelarsi da eventuali calamità naturali (terremoti, alluvioni), da incendi o da furti. Vuol dire anche avere la possibilità di chiamare qualcuno in causa nel momento in cui l’immobile non risponda alle caratteristiche promesse in partenza, cioè quando nasconda dei vizi di qualche natura. Tutto questo è un optional, o il proprietario è tenuto a fare la polizza? Quali sono le assicurazioni obbligatorie sulla casa?

Fino a poco tempo fa ne esisteva una sola, ed era quella legata al mutuo richiesto per l’acquisto dell’abitazione. La polizza, infatti, viene richiesta come garanzia nel caso in cui il mutuatario non pagasse le rate. Recentemente, è stato introdotto l’obbligo di assicurazione anche sulla casa in costruzione: la polizza dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’impresa e dall’acquirente e portata dal notaio al momento del rogito. Vediamo nel dettaglio

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quali sono le assicurazioni obbligatorie sulla casa.

Assicurazione obbligatoria sulla casa per il mutuo

Come detto, l’assicurazione sulla casa è obbligatoria quando si chiede un mutuo proprio per acquistare l’immobile. Poiché la casa fa parte della garanzia che si offre alla banca, l’istituto di credito vuole essere sicuro che mantenga il suo valore.

La polizza sulla casa alla richiesta del mutuo è chiamata «incendio e scoppio». Copre, quindi, un evento che può provocare dei danni gravissimi a cui il proprietario (e acquirente, in questo caso) potrebbe non essere in grado di far fronte. L’assicurazione copre, oltre all’esterno dell’immobile, anche il contenuto: arredi, oggetti, impianti, ecc.

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La polizza è obbligatoria ma chi chiede il mutuo è libero di sottoscriverla con chi ritiene più conveniente. Significa che nessuna banca può imporre al cliente la sua proposta: il mutuatario ha il diritto di scegliere la propria compagnia e di portare all’istituto di credito la sua polizza incendio-scoppio più conveniente. Se ne deduce che la banca non può condizionare l’erogazione del mutuo al fatto che il cliente non abbia accettato la sua assicurazione.

Discorso diverso per quanto riguarda la verifica della polizza che il mutuatario si è procurato altrove. La banca può fare un sopralluogo nell’immobile per controllare che l’assicurazione copra effettivamente il valore eventualmente «andato in fumo» (o, già che ci siamo, «saltato in aria») a causa di un incendio o di uno scoppio. L’istituto di credito può anche pretendere l’assicurazione obbligatoria quando il mutuo è concesso al 100% anziché il normale 80% che viene erogato per l’acquisto di un immobile.

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Assicurazione obbligatoria sulla casa in costruzione

Il vincolo più recente per chi acquista un immobile è quello che riguarda l’assicurazione obbligatoria sulla casa in costruzione. In pratica, si tratta di una polizza decennale che deve essere sottoscritta sia dal costruttore sia dal compratore e portata davanti al notaio al momento del rogito.

Questo tipo di assicurazione copre eventuali vizi dell’immobile e, quindi, garantisce all’acquirente la possibilità di far valere i propri diritti nel caso in cui venissero riscontrati, dopo il passaggio di proprietà, dei difetti di costruzione.

L’obbligo di fare l’assicurazione sulla casa è in capo al costruttore, che dovrà consegnare all’acquirente una copia al momento del rogito. In sostanza, il costruttore è il contraente (cioè, la persona che firma il contratto assicurativo e che paga il premio) e il compratore è il beneficiario, cioè la persona che viene liquidata nel caso in cui si verifichi l’evento assicurato.

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Se il costruttore non provvede alla sottoscrizione della polizza, l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto di compravendita e di farsi risarcire attraverso la fideiussione. Gli effetti dell’assicurazione scattano dalla data di ultimazione dei lavori e consistono nella copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, che si manifestano successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Quali altre assicurazioni sulla casa?

Oltre a queste due assicurazioni obbligatorie sulla casa

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, ci sono anche le polizze facoltative per coprire altri rischi.

Circa la loro convenienza molto dipende dalla zona in cui si abita. In un paese a ridosso di un fiume che si ingrossa non appena piove un po’ più del solito, o nel pendio di una montagna o, ancora, ad alto rischio sismico, conviene sicuramente una polizza sugli eventi atmosferici o sugli eventi calamitosi. In un quartiere cittadino ad alto tasso di delinquenza, si dovrà optare per la polizza antifurto. Chi abita in un condominio molto frequentato potrebbe avere bisogno di una polizza sulla responsabilità civile per i danni che potrebbe provocare a terzi (il tipico vaso di fiori che cade addosso a qualcuno, per dire).

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