Diritto all’anonimato della madre biologica: quando finisce?
C’è un termine temporale per la riservatezza richiesta dalla donna che, al momento del parto, ha deciso di non essere iscritta all’atto di nascita del figlio?
Conciliare due diritti contrapposti crea, oggettivamente, delle difficoltà. Succede, ad esempio, quando una donna vuole che il suo parto rimanga anonimo, cioè che nessuno, nemmeno il figlio che ha appena dato alla luce, venga a sapere un giorno della sua maternità. Un diritto previsto dalla legge che si contrappone a quello del figlio desideroso di conoscere la donna che l’ha messo al mondo. Come si possono conciliare entrambe le richieste? Il diritto all’anonimato della madre biologica quando finisce? C’è un momento in cui al bambino, diventato ragazzo o adulto, può essere svelata l’identità della mamma?
La procedura del «parto in anonimato», come viene chiamata dalla normativa, tenta di venire incontro a entrambe le parti. Solo che, per un determinato periodo di tempo, garantire il diritto di una significa negarlo all’altra. O si trova un accordo con la madre, che è chi ha chiesto di custodire il segreto, o si pone un limite oltre il quale il figlio viene a sapere la verità. Vediamo cosa dice la legge e che cosa ha disposto la giurisprudenza, anche con una recente ordinanza della Cassazione.
Indice
Quando può restare anonima la madre biologica?
Una donna ha diritto di
La legge [1] consente che, al momento della formazione dell’atto di nascita, venga rispettata l’eventuale volontà della madre di non essere nominata in modo da non lasciare traccia della sua maternità e di impedire in futuro la sua identificazione in quanto madre del bambino.
C’è solo un’eccezione, e riguarda la madre che partorisce in seguito ad una procedura di fecondazione assistita [2]
Come funziona il parto in anonimato?
Non c’è molto tempo per decidere se partorire in anonimato oppure dare subito al bambino il nome di una donna da chiamare «mamma». Il fatto è che l’atto di nascita sul quale dichiarare o non dichiarare la propria maternità deve essere fatto a breve dopo la nascita, cioè:
- entro dieci giorni dalla nascita, presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, in alternativa,
- entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
Questo è l’arco di tempo a disposizione della madre biologica per decidere se vuole essere indicata nell’atto di nascita oppure se restare anonima e oscurare per sempre la sua identità. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di nascita viene fatta dal
Anche perché, evidentemente, qualcuno sa che è lei la madre biologica del bambino. Lo sa il personale sanitario, poiché al momento del ricovero per il parto la donna deve dichiarare la propria identità come paziente. I suoi dati personali restano archiviati nel registro interno dell’ospedale o della clinica in cui è avvenuta la nascita, dove resta conservata anche la sua cartella. Solo il segreto professionale legato alla volontà della madre di restare anonima può garantire che nessun altro, al di fuori di medici o infermieri, sappia quello che è andata a fare in ospedale e se è uscita da sola o con un bambino in braccio.
Il personale sanitario comunicherà questa decisione all’ufficio di stato civile del Comune in cui il bambino è stato messo al mondo, affinché, al momento della registrazione, venga indicato che il piccolino «è nato da donna che non consente di essere nominata». La nascita verrà, infine, comunicata al tribunale per i minorenni affinché venga avviata la pratica per una possibile
Parto in anonimato: quali effetti produce?
Qualsiasi donna può partorire in anonimato. Se si tratta di una mamma sposata:
- il parto annulla la presunzione di paternità del marito. Significa che, contrariamente a quanto stabilito dalla legge, non si presume che il coniuge sia il padre del bambino;
- è obbligatoria la rinuncia a riconoscere il figlio.
Tuttavia, la madre può ripensarci. Può, in sostanza, nel caso in cui abbia avuto particolari e gravi motivi per non riconoscere il figlio appena nato, chiedere al tribunale per i minorenni di congelare la procedura di adozione del piccolo per provvedere al suo riconoscimento.
Si pensi, ad esempio, alla mamma minorenne o a quella che vive nell’indigenza che è stata costretta ad abbandonare il figlio in ospedale.
La sospensione della procedura di adottabilità può essere concessa per un periodo massimo di due mesi, nei quali la madre deve mantenere un continuo rapporto con il bambino. Il riconoscimento può essere fatto dal genitore che abbia compiuto almeno 16 anni. In caso contrario, la procedura di adottabilità viene congelata fino al compimento del sedicesimo anno di età.
Quando finisce il diritto di anonimato della madre?
E fin qui il diritto all’anonimato della madre biologica. Che succede, però, se il figlio vuole difendere il suo diritto di conoscere la donna che l’ha messo al mondo?
La legge nega quest’ultimo diritto a chi non è stato riconosciuto e la cui madre abbia chiesto di non essere nominata o abbia dato il proprio consenso all’adozione a condizione di restare anonima.
Tuttavia, una recente ordinanza della Cassazione [4] ha stabilito che entrambi i diritti devono essere bilanciati. La Suprema Corte richiama una legge del 1983 [5] secondo cui «l’adottato, raggiunta l’età di 25 anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza».
D’altro canto, però, la Corte costituzionale [6] ha sancito che il figlio può chiedere al giudice di interpellare la madre ai fini della revoca della dichiarazione di anonimato fatta a suo tempo, palesando, in questo modo, il fatto che la scelta irreversibile dell’anonimato possa essere considerata irragionevole. Tale orientamento era stato confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite
C’è, dunque, una scadenza del diritto della madre biologica all’anonimato? Sempre secondo una delle ultime sentenze della Cassazione [8], è possibile chiedere l’accertamento dello status di filiazione solo dopo il decesso della donna che ha scelto di restare anonima. Fino a quel momento, dunque, il diritto all’anonimato deve essere rispettato. La deroga può arrivare solo quando la madre decide di revocare la sua scelta in modo inequivocabile per accogliere il figlio oppure dopo il suo decesso.
Il diritto all’anonimato, però – aggiungono gli Ermellini nella più recente ordinanza –, non si esaurisce con la morte della madre: il trattamento delle informazioni relative alle origini del figlio deve tutelare l’immagine e la reputazione della donna. In ogni caso, l’esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che, prima o poi, vuole vedere il volto della sua vera madre.