Le scale e l’androne del condominio rientrano nel domicilio?

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Autore: Redazione

22 settembre 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Furto in abitazione: le aree condominiali si considerano privata dimora?

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Nel caso di furto in abitazione, risulta rilevante comprendere dove inizia la dimora privata e quali possono considerarsi le sue pertinenze. Il problema si pone soprattutto per le case inserite in un condominio. Qui infatti il problema si pone per tutte le aree comuni che danno accesso alle unità abitative. Di qui la domanda spesso posta alla giurisprudenza: le scale e l’androne del condominio rientrano nel domicilio? La risposta fornita dalla Cassazione è stata affermativa [1].

Secondo i giudici supremi, le pertinenze di una privata dimora come scale e androne del palazzo rientrano senza alcun dubbio nel concetto di

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dimora privata, in quanto sono considerati luoghi suscettibili di essere utilizzati, non occasionalmente, ma in maniera apprezzabile.

Nel caso di specie, due uomini erano stati condannati per il reato di furto in una dimora privata. Il giudice aveva applicato l’aggravante della violenza sulle cose poiché i malviventi avevano usato dei grimaldelli per scardinare l’apertura del portone condominiale e poter accedere alle scale.

In materia, i giudici hanno chiarito innanzitutto che «in tema di violazione di domicilio, occorre non solo che l’azione sia esercitata direttamente sulla cosa, ma anche che abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa e ne abbia comunque alterato l’aspetto e/o la funzione»

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[2].

Ebbene, anche solo l’alterazione dell’aspetto del bene, fatto con la scalfittura del portone dell’abitazione, integra senza dubbio la circostanza aggravante della violenza sulle cose.

Quanto alla qualificazione dell’androne e delle scale di un palazzo, secondo la Cassazione possono essere considerati come «appartenenze a luoghi di privata dimora ambienti quali il pianerottolo e la soglia dell’abitazione» [3].

Pertanto, la Corte di Cassazione specifica che le pertinenze di una privata dimora (scale e androne del palazzo nel caso di specie), rientrano senza alcun dubbio nel concetto di dimora privata, in quanto sono considerati luoghi suscettibili di essere utilizzati, non occasionalmente, ma in maniera apprezzabile.

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Sempre la Cassazione, in passato [4] ha detto che, in tema di violazione di domicilio, rientra nella nozione di “appartenenza” di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un’abitazione. Commette pertanto il reato in questione, nella sua forma consumata e non di semplice tentativo, chi entra in un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell’abitazione di uno dei condomini senza aver avuto da questi alcun permesso. Ciascun proprietario di casa può quindi impedire che intrusi sostino sul pianerottolo.

C’è comunque da dire che l’interpretazione secondo cui il pianerottolo è privata dimora non vale per ogni situazione. È stata la stessa Cassazione, in passato

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[5], ad affermare l’esatto contrario, anche se in una vicenda differente. In quell’occasione, i giudici avevano affermato che il pianerottolo delle scale di un fabbricato condominiale costituisce luogo aperto al pubblico, in quanto consente l’accesso a un’indistinta categoria di persone e non soltanto ai condomini; non può quindi considerarsi come luogo di privata dimora, nella cui nozione rientrano esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non sono aperti al pubblico né accessibili a terzi, senza il consenso del titolare, compresi i luoghi destinati all’esercizio di attività lavorativa o professionale.

Nel caso di specie, la Corte ha condannato l’imputato per il reato di porto abusivo di armi per il fatto che questi era uscito di casa con un coltello pur rimanendo all’interno del proprio pianerottolo. Secondo i giudici, basta varcare la porta della propria abitazione per rispondere penalmente di tale condotta. In tema di porto abusivo d’armi, il concetto di abitazione va inteso in senso stretto dovendosi in esso comprendere, oltre alle appartenenze, tutte quelle situazioni che denotano l’utilizzazione dell’ambiente come casa di abitazione, anche a prescindere dalla volontà del titolare dell’alloggio.

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