Come uscire da una Srl

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Autore: Redazione

30 settembre 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Come si fa a recedere da una società a responsabilità limitata: i limiti di tempo previsti nello statuto.

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Come si fa ad uscire da una società a responsabilità limitata? Chi si è seccato del lavoro che sta svolgendo o non va più d’accordo coi propri soci non può trovare, in tali motivazioni personali, la giustificazione per recedere dal contratto stipulato dinanzi al notaio. Non almeno se, in sede di costituzione, è stata prevista una durata minima che la società debba avere.

Quindi, la prima cosa da fare per stabilire come uscire da una Srl è recuperare lo statuto e verificare qual è la “scadenza” che i soci fondatori hanno voluto imprimere alla propria iniziativa economica.

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Cerchiamo di approfondire il discorso al fine di comprendere meglio come si esercita il recesso da una società. Lo faremo tenendo conto dell’insegnamento espresso dalla Cassazione in una recente ordinanza [1].

Quanto dura una società?

Una società dura finché lo vogliono i soci. Questi possono decidere di scioglierla in qualsiasi momento, ma è necessario il consenso della maggioranza.

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In sede di costituzione, però, e più precisamente al momento della redazione dell’atto costitutivo, i soci possono dare alla società:

La differenza tra tali ipotesi è essenziale per comprendere come uscire da una Srl perché è proprio dalla differente dizione usata dai fondatori che dipende la disciplina giuridica applicabile.

Quando una società è a tempo determinato?

La società si considera

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a tempo determinato quando, nell’atto costitutivo, è stata prevista una specifica data di scadenza: ad esempio, dopo 30 anni dalla sua costituzione oppure il 31 gennaio 2030.

Quando una società è a tempo indeterminato?

Si ha durata indeterminata quando i soci non prevedono espressamente alcuna durata. Si ritiene tuttavia che possa parlarsi di durata illimitata anche quando la durata, pur se prefissata, eccede l’aspettativa di vita di un socio (persona fisica). Si pensi alla società, costituita tra persone di 50 anni, che abbia una scadenza dopo altri 50 anni.

Per «aspettativa di vita» si intende anche quella lavorativa. Sicché, una società con scadenza a 30 anni, sottoscritta però da persone che già hanno in media 60 anni, si considera con durata “a tempo indeterminato”.

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Cause per cui si può uscire da una società

Esistono tre ipotesi in cui si può uscire da una società:

Analizziamole nel dettaglio.

Recesso dalla società per scadenza del termine

Se la Srl è stata costituita “a tempo determinato” non si può uscire liberamente da essa prima che scada il relativo termine (salvo ricorrano le ipotesi previste dalla legge o dallo statuto che vedremo a breve). E ciò vale anche se la durata prevista dello statuto è particolarmente estesa nel tempo (se, ad esempio, ci vogliono altri 20 anni).

I motivi personali quindi non rilevano se la società è stata costituita a tempo determinato. Il socio, di conseguenza, non può pretendere dagli altri la

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liquidazione della propria quota. Potrebbe tutt’al più venderla, rispettando l’eventuale diritto di prelazione che gli altri soci si siano riservati in sede di statuto.

Un precedente orientamento sposato dalla Cassazione [2] riteneva possibile recedere liberamente dalla società anche quando lo statuto prevede un termine particolarmente lungo.

L’indirizzo risulta però oggi smentito dalla pronuncia della Corte citata in apertura di questo articolo [1]. Resterebbe la possibilità di recedere liberamente quando il termine supera l’aspettativa di vita del socio: ad esempio, la scadenza fissata al 2100. Una previsione statutaria tanto di là da venire si risolverebbe, nella sostanza, nella mancata determinazione del

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tempo di durata della società e darebbe quindi luogo a un effetto elusivo della norma che prevede il diritto di recesso del socio per società contratte a tempo indeterminato.

Ma se la durata dovesse comunque rientrare in un margine di tempo che, seppur avanti nel tempo, è comunque ragionevole (ad esempio, il 2050), il recesso a piacimento non è ammesso.

Attenzione, quindi: un conto è fissare lo scioglimento della compagine al 2100 e un altro al 2050, epoca decisamente più vicina. Quando la data di scadenza indicata nello statuto risulta meno lontana nel tempo, deve escludersi l’assimilazione delle situazioni di durata indeterminata e di durata eccessivamente lontana nel tempo.

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Recesso dalla società a tempo indeterminato

Il recesso “a piacimento”, ossia in qualsiasi momento, senza dover per forza specificare i motivi, è consentito solo quando la società è a tempo indeterminato.

Recesso dalla società per ipotesi previste dalla legge o dall’atto costitutivo

Il socio può recedere dalla Srl quando si verifica uno dei casi previsti:

Fuori da questi casi non è prevista alcuna giusta causa di recesso dalla società, neanche se supportata da validi motivi.

Vediamo le cause indicate dalla legge. L’articolo 2437 del Codice civile elenca una serie di ipotesi in cui è possibile recedere dalla società al ricorrere di determinate circostanze. E ciò indipendentemente dalla previsione dello statuto o dalla contraria volontà degli altri soci.

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In particolare, il socio dissenziente, assente o astenuto da una decisione dell’assemblea può recedere in caso di:

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