Come uscire da una Srl
Come si fa a recedere da una società a responsabilità limitata: i limiti di tempo previsti nello statuto.
Come si fa ad uscire da una società a responsabilità limitata? Chi si è seccato del lavoro che sta svolgendo o non va più d’accordo coi propri soci non può trovare, in tali motivazioni personali, la giustificazione per recedere dal contratto stipulato dinanzi al notaio. Non almeno se, in sede di costituzione, è stata prevista una durata minima che la società debba avere.
Quindi, la prima cosa da fare per stabilire come uscire da una Srl è recuperare lo statuto e verificare qual è la “scadenza” che i soci fondatori hanno voluto imprimere alla propria iniziativa economica.
Cerchiamo di approfondire il discorso al fine di comprendere meglio come si esercita il recesso da una società. Lo faremo tenendo conto dell’insegnamento espresso dalla Cassazione in una recente ordinanza [1].
Indice
Quanto dura una società?
Una società dura finché lo vogliono i soci. Questi possono decidere di scioglierla in qualsiasi momento, ma è necessario il consenso della maggioranza.
In sede di costituzione, però, e più precisamente al momento della redazione dell’atto costitutivo, i soci possono dare alla società:
- una data di scadenza specifica, prevedendo eventualmente la possibilità di un successivo rinnovo; è la cosiddetta Srl a tempo determinato;
- una durata illimitata; è la Srl a tempo indeterminato;
- una durata collegata alla realizzazione di una specifica opera o affare (ad esempio, la costruzione di un edificio).
La differenza tra tali ipotesi è essenziale per comprendere come uscire da una Srl perché è proprio dalla differente dizione usata dai fondatori che dipende la disciplina giuridica applicabile.
Quando una società è a tempo determinato?
La società si considera
Quando una società è a tempo indeterminato?
Si ha durata indeterminata quando i soci non prevedono espressamente alcuna durata. Si ritiene tuttavia che possa parlarsi di durata illimitata anche quando la durata, pur se prefissata, eccede l’aspettativa di vita di un socio (persona fisica). Si pensi alla società, costituita tra persone di 50 anni, che abbia una scadenza dopo altri 50 anni.
Per «aspettativa di vita» si intende anche quella lavorativa. Sicché, una società con scadenza a 30 anni, sottoscritta però da persone che già hanno in media 60 anni, si considera con durata “a tempo indeterminato”.
Cause per cui si può uscire da una società
Esistono tre ipotesi in cui si può uscire da una società:
- intervenuta scadenza;
- ricorrenza delle ipotesi previste dalla legge;
- ricorrenza di eventuali ipotesi previste dallo statuto.
Analizziamole nel dettaglio.
Recesso dalla società per scadenza del termine
Se la Srl è stata costituita “a tempo determinato” non si può uscire liberamente da essa prima che scada il relativo termine (salvo ricorrano le ipotesi previste dalla legge o dallo statuto che vedremo a breve). E ciò vale anche se la durata prevista dello statuto è particolarmente estesa nel tempo (se, ad esempio, ci vogliono altri 20 anni).
I motivi personali quindi non rilevano se la società è stata costituita a tempo determinato. Il socio, di conseguenza, non può pretendere dagli altri la
Un precedente orientamento sposato dalla Cassazione [2] riteneva possibile recedere liberamente dalla società anche quando lo statuto prevede un termine particolarmente lungo.
L’indirizzo risulta però oggi smentito dalla pronuncia della Corte citata in apertura di questo articolo [1]. Resterebbe la possibilità di recedere liberamente quando il termine supera l’aspettativa di vita del socio: ad esempio, la scadenza fissata al 2100. Una previsione statutaria tanto di là da venire si risolverebbe, nella sostanza, nella mancata determinazione del
Ma se la durata dovesse comunque rientrare in un margine di tempo che, seppur avanti nel tempo, è comunque ragionevole (ad esempio, il 2050), il recesso a piacimento non è ammesso.
Attenzione, quindi: un conto è fissare lo scioglimento della compagine al 2100 e un altro al 2050, epoca decisamente più vicina. Quando la data di scadenza indicata nello statuto risulta meno lontana nel tempo, deve escludersi l’assimilazione delle situazioni di durata indeterminata e di durata eccessivamente lontana nel tempo.
Recesso dalla società a tempo indeterminato
Il recesso “a piacimento”, ossia in qualsiasi momento, senza dover per forza specificare i motivi, è consentito solo quando la società è a tempo indeterminato.
Recesso dalla società per ipotesi previste dalla legge o dall’atto costitutivo
Il socio può recedere dalla Srl quando si verifica uno dei casi previsti:
- dalla legge;
- dall’atto costitutivo; in questo caso, i soci possono liberamente decidere le ragioni del recesso.
Fuori da questi casi non è prevista alcuna giusta causa di recesso dalla società, neanche se supportata da validi motivi.
Vediamo le cause indicate dalla legge. L’articolo 2437 del Codice civile elenca una serie di ipotesi in cui è possibile recedere dalla società al ricorrere di determinate circostanze. E ciò indipendentemente dalla previsione dello statuto o dalla contraria volontà degli altri soci.
In particolare, il socio dissenziente, assente o astenuto da una decisione dell’assemblea può recedere in caso di:
- cambiamento dell’oggetto sociale;
- cambiamento del tipo di società (ad esempio, trasformazione);
- trasferimento della sede sociale all’estero;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dei diritti particolari attribuiti ai soci, riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili;
- eliminazione di una o più cause di recesso convenzionali previste nell’atto costitutivo;
- aumento del capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione;
- introduzione o soppressione di clausole compromissorie.