Disabile: ha diritto a più giorni di malattia?
Rientrano nel comporto le malattie riconducibili allo stato di invalidità?
Un disabile ha diritto a più giorni di malattia rispetto a un lavoratore ordinario in perfetto stato di salute? A tale domanda ha fornito più volte risposta la giurisprudenza con orientamenti ondivaghi.
Il problema che si è posto è se il cosiddetto «periodo di comporto» – ossia il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante l’assenza per malattia, entro il termine massimo fissato dal contratto collettivo – debba essere identico per tutti i dipendenti o se invece una tale situazione non costituisca una indiretta discriminazione nei confronti dei portatori di handicap.
In buona sostanza, il pensiero di molti è che riconoscere al disabile lo stesso termine di comporto di una persona sana finisce per pregiudicare il primo, violando il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Principio in forza del quale situazioni uguali devono essere trattate in modo uguale, ma situazioni diverse vanno trattate in modo diverso. Ecco perché, come avremo modo di vedere a breve, secondo diversi giudici
Indice
Comporto: di cosa si tratta?
Partiamo dal concetto di comporto. Quando un dipendente è assente dal lavoro per malattia non può essere licenziato a causa di ciò. Sarebbe ingiusto e discriminatorio. Lo potrebbe essere però per altre ragioni come, ad esempio, una crisi aziendale o una ristrutturazione, la produzione di un certificato medico falso o un altro comportamento illecito sotto il profilo disciplinare commesso prima o durante l’assenza.
Il licenziamento per malattia è ammesso solo se l’assenza dal lavoro supera i limiti di tempo fissati dalla legge o dal contratto collettivo (questo termine si chiama appunto «periodo di comporto»). In buona sostanza, è giusto assentarsi quando si ha qualche problema fisico (dall’influenza a una grave patologia) ma entro un termine massimo rivolto a non pregiudicare l’organizzazione dell’azienda. A fissare quanti giorni di assenza per malattia si possono fare in un anno è il contratto collettivo. Al superamento di questi scatta il licenziamento che, a tal fine, non deve essere motivato da altre ragioni. In altri termini basta assumere che è stato superato il comporto.
Durata del comporto
La legge regolamenta la durata del comporto solo per gli impiegati, differenziandola in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore:
- 3 mesi, quando l’anzianità di servizio non supera i dieci anni;
- 6 mesi, quando l’anzianità di servizio supera i dieci anni.
Per gli operai, invece, la durata del periodo di comporto è stabilita dalla contrattazione collettiva.
Quando è ammesso un periodo di comporto più lungo?
I contratti collettivi possono protrarre il periodo di comporto in caso di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro.
Tali ipotesi si rivelano particolarmente significative con riferimento a lavoratori affetti da malattie oncologiche, che spesso necessitano di un periodo di comporto più ampio rispetto a quello previsto in via ordinaria. In questi casi, diversamente da quanto accade normalmente, il lavoratore ha l’onere di dare notizia al datore di lavoro anche della natura della malattia da cui è affetto prima che il datore di lavoro eserciti la facoltà di recesso consentita alla scadenza del comporto ordinario.
Si può licenziare un disabile per superamento del comporto?
In genere, così come chiarito dalla Cassazione [1], è legittimo il licenziamento dell’invalido per superamento del periodo di comporto, salvo quando le assenze per malattia sono dovute a:
- responsabilità del datore di lavoro per avergli assegnato mansioni incompatibili con la disabilità;
- infortunio sul lavoro determinato dalla mancata adozione delle misure di sicurezza che il datore avrebbe dovuto prestare.
Quindi è chiaro che il licenziamento per superamento del comporto vale anche per i disabili, pur se l’assenza è stata determinata dalla stessa invalidità nota o ignota al datore.
Il disabile ha diritto a un comporto più lungo e a più giorni di malattia?
Veniamo ora a quanti giorni di malattia devono essere assegnati al lavoratore disabile. È verosimile che questi, qualora soffra di un male cronico, sia soggetto a un maggior numero di assenze rispetto al lavoratore ordinario e che ciò non dipenda da sua colpa. È quindi giusto, almeno in un’ottica sostanziale, trattarlo in modo diverso garantendogli un
A favore di tale tesi esistono numerose sentenze. Ad esempio:
- secondo il Tribunale Vicenza [2], il lavoratore disabile è, in linea di principio, maggiormente esposto al recesso per superamento del comporto, in quanto è soggetto al rischio ulteriore di assenze dovute a una malattia collegata alla disabilità. A tal proposito, la normativa comunitaria [3] riserva agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità in ordine ai ragionevoli accomodamenti da adottare per tutelare il lavoratore affetto da handicap. Così se il datore di lavoro fa rientrare nel calcolo del comporto anche i giorni di malattia dovuti alla disabilità spetta al giudice verificare se egli abbia davvero attuato le soluzioni ragionevoli al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento;
- secondo il tribunale di Mantova [4], concepire per un soggetto disabile contraddistinto da una permanente grave patologia, il medesimo periodo di comporto previsto per un soggetto non afflitto da handicap, contrasta apertamente con il principio di parità di trattamento per cui situazioni diverse meritano un trattamento differenziato;
- secondo la Corte d’Appello di Genova [5], è discriminazione indiretta prevedere un trattamento identico tra lavoratori abili e i disabili che si assentano per malattie collegate alla loro disabilità;
- secondo il tribunale di Verona [6], la previsione di un periodo di comporto uguale per i lavoratori disabili e per quelli normodotati costituisce un’ipotesi di discriminazione indiretta, trattandosi di una disposizione apparentemente neutra, che tuttavia introduce una disparità di trattamento a danno dei soggetti disabili, i quali sono statisticamente più soggetti, rispetto ad altri lavoratori, ad assenze per malattia collegate alle patologie invalidanti.
Ma c’è anche giurisprudenza di segno contrario. Da ultimo si segnala la pronuncia del tribunale di Lodi
Secondo tale sentenza l’articolo 2110 del Codice civile, in forza del quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia fino a un periodo massimo fissato dai contratti collettivi, non prevede alcuna distinzione tra lavoratori disabili e non. La norma è «pacificamente applicabile a tutti i lavoratori» e non tratta in modo differente la malattia legata alla disabilità rispetto a quella delle altre categorie di lavoratori.
Il Tribunale lodigiano rimarca che il disabile non è, per ciò stesso, maggiormente soggetto a malattia, né si può affermare che alla disabilità si accompagni una patologia che impone periodi di assenza per malattia. Il lavoratore disabile, in altri termini, non è un lavoratore malato né la disabilità è una nozione che coincida con quella di malattia. Malattia e disabilità sono concetti che vanno tenuti distinti: la prima è uno stato morboso che impedisce in assoluto di lavorare, mentre la seconda è uno stato invalidante che pone limitazioni alla capacità di svolgere le mansioni, senza in alcun modo escluderle.