Schiamazzi dal bar sotto casa: che fare?

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Autore: Consulenze

08 ottobre 2022

Gli avventori del bar sotto casa schiamazzano e fanno rumore tutta la notte. Come difendersi?

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Per far fronte all’illecito descritto nel quesito ci sono diverse strade da percorrere.

Innanzitutto, è possibile sporgere denuncia per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ai sensi dell’art. 659 cod.pen. Per giurisprudenza pacifica, il reato si integra nel momento in cui più soggetti sono molestati dagli schiamazzi e dal rumore causato da altri. Se la segnalazione ai carabinieri non è servita a nulla, si può depositare la denuncia direttamente in Procura.

Sotto il profilo civile, può integrarsi l’illecito di immissioni intollerabili, punite dall’art. 844 cod.civ. In questo caso, è possibile fare ricorso al giudice civile e chiedere sia l’

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inibitoria (cioè, la cessazione della molestia, con ordine al responsabile di non arrecare più disturbo) che il risarcimento dei danni. Il giudice potrebbe anche imporre alcune misure a tutela dei vicini, come ad esempio l’installazione di dispositivi in grado di isolare le stanze del locale pubblico.

L’intollerabilità delle immissioni può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, anche con i testimoni. Una prova certa può derivare da una perizia fonometrica, cioè dalla registrazione, effettuata da un tecnico specializzato, in grado di catturare e misurare i suoni provenienti dal locale pubblico.

La perizia può essere utile anche per accertare la violazione della legge sull’

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inquinamento acustico (l. n. 447/1995 e D.P.C.M. del 14.11.1997), secondo cui i valori limite differenziali di immissioni, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo all’interno di ambienti abitativi, sono di:

In pratica, la legge stabilisce dei limiti massimi differenziali per i rumori percepiti all’interno delle abitazioni. Essi consistono nella differenza, espressa in decibel, tra l’immissione di rumore (denominato ambientale) e il rumore presente senza l’immissione (denominato residuo). Questi limiti sono 5 Decibel di giorno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) e 3 Decibel di notte (negli altri orari).

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Il concetto espresso da questa misurazione è molto semplice: di giorno i rumori ambientali sono più frequenti e, pertanto, i suoni provenienti da una specifica sorgente (una radio, una tv, ecc.) sono più tollerabili. Al contrario, di notte i rumori ambientali sono minimi; ciò significa che un’immissione proveniente da una fonte esterna è più facilmente udibile e, quindi, è maggiormente in grado di provocare fastidio.

Se la perizia prova il superamento dei decibel consentiti, scatta la sanzione amministrativa, la quale può peraltro essere usata per provare, nel giudizio civile, l’intollerabilità delle immissioni rumorose.

Se non si vuole conferire incarico a un tecnico privato, la perizia per accertare il superamento dei limiti di legge può essere chiesta anche all’

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Arpa territorialmente competente, la quale effettua misure e valutazioni di impatti in ambiente di vita su richiesta di soggetti privati.

Infine, occorrerebbe prendere visione delle norme locali, le quali in genere stabiliscono limiti specifici alla propagazione dei suoni in base alla zona urbana e apposite sanzioni, giungendo perfino alla chiusura del locale nel caso di recidiva.

Va ricordato che il sindaco è responsabile di questo tipo di illeciti amministrativi; pertanto, è possibile segnalare la situazione al Primo cittadino mediante raccomandata a/r, pec o documento protocollato a mani presso il municipio, chiedendo espressamente l’intervento delle autorità locali (polizia municipale) e ricordando che, ai sensi dell’art. 328, comma secondo, cod.pen., «il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032». Si tratta del reato di omissione di atti d’ufficio.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva

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