Risarcimento del danno da trasfusione

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Autore: Carlos Arija Garcia

03 ottobre 2022

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

Quando si ha diritto ad avere una compensazione economica per un contagio con sangue infetto? Da quando decorrono i termini?

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Certi errori possono essere fatali. Uno di questi è l’emotrasfusione sbagliata. In pratica, il sangue infetto o di un altro gruppo sanguigno finisce nelle vene di un paziente. Risultato: grave patologia o, addirittura, decesso. Quando si ha diritto al risarcimento del danno da trasfusione?

Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito da quando decorre il diritto al risarcimento di chi contrae un virus in seguito ad una trasfusione con sangue infetto. Può sembrare un dettaglio secondario rispetto al diritto in sé di avere l’indennizzo ma non lo è affatto. Ora vedremo perché.

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Va detto, intanto, che può avere il risarcimento chi subisce il danno da trasfusione ma, nel peggiore dei casi, cioè quello in cui la conseguenza dell’errore è la morte del paziente, ne hanno diritto anche gli eredi. In quest’ultimo caso, il risarcimento spetta sia per il danno subìto dal paziente sia per quello morale che consiste nella sofferenza dei familiari causata dal decesso del parente.

È lecito chiedere il risarcimento anche per il danno che potremmo definire «indiretto». Si pensi alla persona che contrae un virus dopo una trasfusione con sangue infetto e che lo trasmette inconsapevolmente al coniuge durante un rapporto sessuale o al figlio durante la gravidanza.

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Infine, possono chiedere il risarcimento gli operatori sanitari che hanno contratto l’infezione al lavoro, venendo a contatto con sostanze infette.

L’azione è legittima non solo per il danno da trasfusione di sangue ma anche per quella di alcuni dei suoi componenti, come il plasma, le piastrine e i globuli.

Chi risponde del danno da emotrasfusione?

In linea di massima, ci sono tre soggetti a cui è possibile chiedere il risarcimento del danno da trasfusione, a seconda dei casi.

Il primo, il ministero della Salute, per la mancata sorveglianza sulla raccolta e sulla distribuzione del sangue e sui rischi collegati a questo carente controllo. Si parla, in questo caso, di responsabilità extracontrattuale.

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Il secondo soggetto è la struttura sanitaria in cui è avvenuta la trasfusione con sangue infetto. Il singolo medico è tenuto soltanto a riportare in cartella clinica i dati identificativi di ogni sacca, controllando, prima della trasfusione, che riporti la dicitura di esito negativo ai controlli sierologici obbligatori. Qui siamo di fronte ad una responsabilità contrattuale, poiché il rapporto tra struttura e paziente equivale ad un contratto.

Infine, la casa farmaceutica che produce o importa gli emoderivati. Essa risponde in via extracontrattuale per lo svolgimento di un’attività tipicamente pericolosa [1]. Può essere esonerata da questa responsabilità solo se dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno.

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Il diritto al risarcimento del danno da trasfusione si prescrive in cinque anni per il ministero della Salute e per le case farmaceutiche. Per quanto riguarda la struttura sanitaria, invece, c’è la prescrizione di dieci anni. Il termine, però, può essere più lungo nel caso in cui il fatto dannoso costituisca reato (ad esempio, omicidio colposo o lesioni colpose).

Come dimostrare il danno da emotrasfusione?

Se il danno si verifica subito dopo l’emotrasfusione o, comunque, pochi giorni o poche settimane dopo, sarà più facile collegare l’infezione al trattamento subìto. Più complicato provare a distanza di anni che una determinata patologia è una conseguenza della trasfusione. A tal proposito, però, e a

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tutela del paziente, la giurisprudenza accetta il ricorso a «presunzioni», cioè a elementi che consentono di risalire a fatti da provare partendo da situazioni note. Quello che deve essere assolutamente dimostrato è che la terapia trasfusionale è stata effettivamente fatta: rappresenta il presupposto necessario presuntivo di una somministrazione, come spiega la Cassazione [2], ed anche il punto di partenza per applicare il cosiddetto «criterio di ragionevole probabilità scientifica» utile a dimostrare il nesso causale.

Spetterà a uno dei tre soggetti sopra citati (ministero della Salute, struttura sanitaria o casa farmaceutica) provare di avere rispettato le regole per la prevenzione dei contagi. Sarà necessario, a tal fine, mostrare in tribunale la documentazione sulla tracciabilità del sangue pervenuto alla struttura ed utilizzato per le trasfusioni.

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Da quando decorre il risarcimento del danno da trasfusione?

Secondo una recente sentenza della Cassazione [3], il danno da emotrasfusione con sangue infetto viene risarcito non da quando è avvenuto il contagio ma da quando esso si è manifestato. In altre parole, il risarcimento non comprende il periodo tra il momento in cui è stata fatta la trasfusione e quello in cui si è effettivamente rivelato il danno con sintomi tali da incidere sulla qualità della vita del danneggiato.

Per fare un esempio: se una persona riceve del sangue infetto e solo dopo due anni ha i sintomi causati dal virus che compromette la sua qualità della vita, non avrà diritto al risarcimento per quei due anni in cui non ha accusato dei disturbi ma solo dal momento in cui li ha avuti.

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Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il danneggiato ha ammesso di non avere mai avuto alcun sintomo di infezione per 20 anni, cioè fino a quando ha scoperto durante un controllo prescritto dal suo medico di avere l’epatite inguaribile. Una notizia che lo ha portato ad uno stato di stress e di depressione, con continue cure.

Una volta dimostrato il nesso causale tra la patologia e la trasfusione con sangue infetto, ha chiesto il risarcimento. La Cassazione, pur non negando questo diritto, ha fatto, però, alcune precisazioni. La prima: va risarcito il danno effettivo, non quello che non esiste. Dove, insomma, esserci una perdita della qualità della vita oppure un danno patrimoniale.

Il danno biologico – spiegano gli Ermellini – si manifesta solo quando viene compromessa la capacità del soggetto di svolgere le attività quotidiane. Altrimenti, si legge ancora nella sentenza, «la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno apprezzabile sul piano medico legale e giuridicamente risarcibile».

In questo caso, dunque, il risarcimento non scatta dal momento della trasfusione ma da 20 anni dopo, cioè da quando il danneggiato ha accusato un deterioramento della sua qualità di vita.

Il risarcimento, infine, non è cumulabile con lo speciale indennizzo erogato dal Fondo previsto dalla legge [4].

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