Notaio responsabile per la trascrizione tardiva: risarcita l’ipoteca di Equitalia

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Autore: Redazione

17 dicembre 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Pubblici registri immobiliari: il professionista è tenuto alla trascrizione dell’atto nel più breve tempo possibile.

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Se il notaio trascrive in ritardo, nei pubblici registri immobiliari, l’atto che il cliente gli ha chiesto di stipulare è responsabile per tutti i danni che il cliente stesso abbia ricevuto a seguito di tale inadempienza. Ivi compresa l’eventuale ipoteca che, nel frattempo (ossia tra la data di stipula della vendita e la trascrizione), Equitalia abbia iscritto sul bene.

A dirlo è una recente sentenza del Tribunale di Assisi [1].

Il notaio richiesto di costituire un atto pubblico è tenuto alla trascrizione dell’atto nel più breve tempo possibile in ossequio al

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dovere di diligenza. L’inosservanza di tale obbligo dà luogo a inadempimento della prestazione professionale e al risarcimento del danno subito dal cliente.

La trascrizione tempestiva rientra tra i doveri del notaio posti alla base del mandato affidatogli. Diversamente, in caso di ritardo, scatta l’inadempimento da parte del professionista, posta soprattutto la gravità delle conseguenze scaturenti dal ritardo.

La causa si giustifica, però, solo in presenza di un danno documentabile. Quindi, il semplice ritardo non è censurabile davanti al giudice se non ha prodotto conseguenze, anche minime, per il cliente.

Al riguardo il dovere per legge, di curare che la trascrizione venga eseguita (peraltro a prescindere da qualsiasi incarico ricevuto dalle parti e, quindi, anche in caso di mancata richiesta espressa dei clienti), costituisce il fondamento della responsabilità del notaio che ha l’obbligo di curare che la trascrizione venga eseguita “

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nel più breve tempo possibile”, senza negligenza ed imprudenza, cioè in ossequio al dovere di (normale diligenza professionale media).

Il codice civile [2] non lascia scampo: esso impone al notaio, in modo molto chiaro, il dovere di eseguire la trascrizione dell’atto pubblico nel più breve tempo possibile. Inoltre, come affermato più volte dalla Cassazione, l’opera professionale del notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma – in virtù del dovere di diligenza qualificata [3] – si estende a tutte le attività preparatorie e successive derivanti dal contratto d’opera professionale affinché sia assicurata “la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti”. Certamente la trascrizione tempestiva dell’atto, nei pubblici registri immobiliari, rientra tra tali attività.

Con la conseguenza che l’inosservanza di tali obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale.

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