Cartelle di pagamento: come rateizzare
Come dilazionare il debito richiesto dal concessionario della riscossione con la cartella esattoriale per renderlo più “leggero”? Oggi, è tutto più semplice.
Chi non ha avuto problemi con il pagamento delle imposte e chi, non disponendo delle somme per chiudere la partita col fisco in una sola volta, si sarà chiesto come rateizzare la cartella di pagamento.
Devi sapere che le cartelle di pagamento arrivano sempre come ultimo atto della procedura di accertamento dell’evasione e prima dell’attivazione dell’esecuzione forzata esattoriale. Questa è l’ultima occasione che hai per evitare di vederti pignorare i beni come il conto corrente, lo stipendio, la casa o la pensione. E la rateazione – o dilazione, che dir si voglia – è proprio il metodo migliore per bloccare le azioni esecutive e, nello stesso tempo, togliersi il debito di torno.
Fin quando dura la rateazione e non si decade da essa (cosa che avviene se non si pagano 5 rate anche non consecutive), non si può subire alcun pignoramento. Detto ciò, vediamo allora come rateizzare la cartella esattoriale.
Indice
Cos’è la rateizzazione della cartella di pagamento?
Quando si riceve una
Nelle ipotesi in cui, l’importo richiesto con la cartella di pagamento si riveli oggettivamente elevato o lo è in ragione della particolare situazione economica che si vive nel momento in cui si riceve la notifica del provvedimento esattoriale,
La rateizzazione della cartella di pagamento è una procedura, che consente di dilazionare il pagamento del debito tributario e non, con rate mensili generalmente (ma non necessariamente) di pari importo. Si può accedere al pagamento rateale della cartella, su richiesta del contribuente da presentare all’Agente della Riscossione, in presenza di una situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria.
Le modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso alla rateizzazione del pagamento delle cartelle esattoriali sono diverse, poiché diversi sono i piani di rateizzazione previsti:
- piano di rateizzazione ordinario attivabile nel caso di cartelle di pagamento recanti un importo anche superiore a 120 mila euro;
- piano di rateizzazione straordinario per cartelle di qualsiasi importo, purché in presenza di più stringenti presupposti, relativi alla condizione economico-finanziaria del contribuente al momento della notifica della cartella di pagamento.
Dalla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, nel caso di regolarità nei pagamenti delle rate mensili, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non procede all’iscrizione di fermi o ipoteche, né attiva qualsivoglia procedura esecutiva.
In altri termini, se accedi a un piano di rateizzazione della cartella di pagamento e sei in regola con il pagamento delle rate stabilite, tutte le procedure esecutive sono bloccate. Se nelle more la situazione economica peggiora, è possibile chiedere un ampliamento delle tempistiche per il pagamento delle rate.
Come rateizzare le cartelle di pagamento
Come accennato, a seguito di recenti interventi legislativi [2], rateizzare le cartelle di pagamento è più semplice. Questo soprattutto per importi pari o inferiori a 120 mila euro, in relazione ai quali non è necessario fornire la prova documentale della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In altri termini, se ricevi una cartella di pagamento di importo inferiore o pari a 120 mila euro, semplicemente dichiarando di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, puoi accedere alla rateizzazione per ciascuna richiesta, presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate e Riscossione.
L’istanza deve essere presentata telematicamente, utilizzando la sezione dedicata “Rateizza adesso”, per il cui accesso è necessario essere in possesso di SPID o CIE o, ancora, compilando un modulo R1 (Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti), disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Come ottenere la rateazione delle cartelle a semplice richiesta
Il nuovo decreto ha ampliato la dilazione in favore del contribuente che su semplice richiesta, dichiarando di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, ma senza dover dimostrare tale circostanza con apposita documentazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione di somme di i
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Come ottenere la rateazione delle cartelle dimostrando la situazione di difficoltà economica
Se si documenta la temporanea situazione di difficoltà finanziaria, è possibile ottenere la rateazione per le somme di importo superiore a 120mila euro, fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Invece, per le somme di importo fino a 120mila euro, è possibile ottenere la dilazione:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Come dimostrare la situazione di obiettiva difficoltà?
La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo all’Isee per le persone fisiche o ditte individuali rispetto all’entità del debito da rateizzare, mentre per i soggetti diversi considerando l’indice di liquidità rispetto alla somma dovuta.
Con specifici decreti del Ministero dell’Economia saranno stabilite le modalità di applicazione dei citati parametri.
È stato altresì previsto che ove il debitore ottenga la rateazione, è sospesa la prescrizione del diritto anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria a decorrere dal versamento della prima rata per l’intera durata del piano di rateazione.
Pagamento degli interessi nel caso di rateizzazione delle cartelle di pagamento
La rateizzazione delle cartelle di pagamento se da una parte consente di assolvere al proprio debito in rate, dall’altra comporta chiaramente il versamento di maggiori importi a titolo di interessi.
In merito al calcolo degli interessi
Il tasso di interesse per la rateizzazione del pagamento dei debiti di natura erariale è pari a al 4,5% annuo [3].
Diversi interessi devono applicarsi nel caso di debiti di natura previdenziale e assistenziale: in tale ipotesi, il tasso è pari al 6,5% annuo. Per tutti gli altri debiti di altra natura deve applicarsi il tasso pari al 4,5% annuo, salvo diversa determinazione dell’ente creditore.
Si possono rateizzare solo alcune cartelle?
Il contribuente è libero di scegliere quali partite includere nell’istanza di rateazione come pure di presentare una pluralità di domande, ciascuna avente ad oggetto uno o più dei carichi affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione. Non è dunque necessario includere in una unica domanda la totalità dei debiti verso l’Agente della riscossione. Il vantaggio è duplice:
- da un lato, se si decade da un piano di rientro, ciò non ha alcun effetto nei riguardi degli altri;
- nel contempo, se si fraziona il debito complessivo in più domande è più facile restare al di sotto del limite di 120mila euro e così scegliere liberamente la durata del piano di rientro, senza dover allegare alcuna documentazione.
L’unità minima indivisibile dell’istanza è rappresentata dalla partita di ruolo che, a sua volta, è formata dal singolo provvedimento impositivo che è a monte di essa. Per fare degli esempi, un accertamento Imu, un’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione Irpef della dichiarazione dei redditi e un verbale di multa stradale rappresentano tre partite di ruolo. Ne consegue che il debitore, con riguardo ai tre carichi , potrà scegliere se inoltrare tre istanze oppure due o una, con accorpamento di tutte o parte delle medesime.
Una volta scelti i carichi che sono contenuti nell’istanza, tutte le regole di legge dovranno essere applicate distintamente per ogni domanda. Questo significa, ad esempio, che se il totale della situazione debitoria supera 120mila euro ma ogni domanda si pone al di sotto di questo tetto, il debitore potrà decidere la durata massima della rateazione in 72 rate mensili per ciascun piano di rientro. In proposito, si segnala tuttavia che, alla luce delle regole in vigore dal 1° gennaio 2025, se si vuole chiedere la rateazione in 120 rate mensili, occorrerà sempre e comunque documentare lo stato di difficoltà del debitore attraverso gli indicatori di legge (valore Isee o indice di liquidità).