Che succede se Equitalia non trova beni da pignorare?

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Ho ricevuto diverse cartelle esattoriali da parte di Equitalia, ma sono nullatenente e non ho intestata alcuna casa, auto; inoltre il conto corrente è sempre in rosso. Cosa mi può succedere?

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Equitalia gode di particolari poteri quando si tratta di pignoramenti nei confronti dei contribuenti.

In generale possiamo dire che l’Agente della riscossione effettua il pignoramento con modalità diverse a seconda del bene da pignorare:

– nel caso di bene mobile presso il debitore: l’ufficiale della riscossione effettua il pignoramento oralmente, fornendo poi un verbale delle operazioni;

– nel caso di un bene mobile presso terzi (come il denaro in un conto corrente o che il datore di lavoro versa mensilmente al dipendente, o che l’Inps versa al pensionato): il pignoramento si perfeziona notificando l’atto stesso di pignoramento al terzo e al debitore, senza bisogno di passare davanti al tribunale, in una udienza di assegnazione delle somme (così come, invece, succede in tutti i casi in cui il creditore è un privato);

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– nel caso di un bene immobile: il pignoramento si perfeziona notificando l’atto al debitore titolare del bene.

Se l’ufficiale della riscossione non individua alcuno dei predetti beni pignorabili, o se le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il credito, Equitalia potrebbe – sulla base delle nuove disposizioni inserite nel codice di procedura civile dall’ultima riforma della giustizia [1] – accedere in via telematica, e dietro autorizzazione del Presidente del Tribunale, alle banche dati delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta Anagrafe tributaria) per ricercare beni da pignorare.

Tale ultima soluzione, tuttavia, è poco probabile perché Equitalia dispone già di poteri ispettivi e di indagine (anche valendosi della collaborazione con la guardia di finanza) nella fase preliminare al pignoramento. E quindi è lecito pensare che essa arrivi all’esecuzione ben consapevole di ciò che potrà acquisire o meno.

Ricordiamo, infatti, che in caso di mancato pagamento da parte del contribuente di

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importi da riscuotere tramite ruolo (cartelle esattoriali) complessivamente superiori a 25.000 euro, i dipendenti dell’Agente della Riscossione possono effettuare accessi, ispezioni e verifiche, se autorizzati dal direttore generale dell’Agente stesso [2].

Equitalia può esercitare però detti poteri nei confronti di soggetti esercenti attività di impresa oppure attività di lavoro autonomo, ed allo scopo di acquisire copia della documentazione utile all’individuazione dell’importo di crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di terzi.

Ciò non significa che l’Agente della Riscossione sia tenuto ad effettuare gli accessi nei confronti di tutti i contribuenti. Sarebbe materialmente impossibile. L’attività verrà effettuata previa selezione dei contribuenti ritenuti di maggiore interesse nei confronti dei quali utilizzare gli accessi secondo parametri di valutazione come, ad esempio, l’individuazione di profili di rischio elevati.

L’Agente per la riscossione può effettuare l’accesso solo dopo il mancato pagamento del contribuente e, dunque, solo dopo che è decorso il relativo termine che decorre dall’avvenuta notifica della cartella di pagamento (60 giorni).

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