Ristrutturazione edilizia: quanto si paga di Iva?

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In quali casi è possibile applicare l’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto e quando, invece, deve essere pagata quella ordinaria?

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Tra le agevolazioni previste per i lavori di ristrutturazione di un immobile, oltre alla detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 c’è anche l’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto. In pratica, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, quando si paga di Iva?

Occorre distinguere tra i vari tipi di opere, se si tratta, cioè, di manutenzione ordinaria (per i condomini) o straordinaria oppure di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. In alcuni casi è possibile applicare la riduzione dell’Iva mentre in altri resta la percentuale massima. Vediamo nel dettaglio come funziona l’imposta agevolata.

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L’Iva sui lavori di manutenzione: quale aliquota?

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni «di valore significativo», l’Iva ridotta si applica ai citati beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In termini pratici, l’aliquota del 10% viene applicata solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Per fare un esempio, poniamo che:

In tal caso, l’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi, quindi 15.000 – 9.000 = 6.000 euro.

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Sui 3.000 euro restanti (per arrivare ai 9.000 euro di costo dei beni) si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

Resta da chiarire che cosa si intende per «beni significativi». Si tratta di:

La fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi forniti con lo stesso intervento.

L’Iva agevolata al 10% non può essere applicata sul costo di:

L’Iva su lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

Per tutti gli altri

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interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, quindi, di:

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio le porte, gli infissi esterni, i sanitari, la caldaia, ecc.).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando lo fa la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

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